Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13323 del 28/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4689/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.N., erede di C.F.P. (deceduto),
elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 52, presso lo studio
dell’avvocato SANDRO HARTOLOMUCCI, rappresentato e difeso dagli
avvocati DOMENICO LIANTONIO, SILVIA MAGGIO, giusta delega a
margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 232/2011 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,
depositata il 05/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito per il controricorrente l’Avvocato MAGGIO che si riporta agli
atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per raccoglimento del 3 motivo di
ricorso.
Fatto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale della Basilicata, con sentenza depositata il 5.12.2011, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di Matera con cui era stato accolto il ricorso proposto da C.F.P. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso sul presupposto che l’immobile da lui acquistato con atto del 5.12.2002, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso” in base a quanto previsto del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6.
I giudici d’appello hanno ritenuto che l’Agenzia delle entrate era decaduta dal potere accertativo in quanto non poteva applicarsi in materia di agevolazioni la proroga biennale del termine prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1; inoltre l’immobile acquistato, benchè accatastato con la categoria A/7, si trovava in stato di abbandono e, dunque, non poteva essere definito “di lusso”.
2. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza formulando quattro motivi. Ha resistito con controricorso il contribuente. A seguito del decesso di C.F.P. si è costituito in giudizio l’erede C.N. che ha depositato memoria di costituzione e successiva memoria illustrativa.
3. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi circa lo specifico motivo d’appello afferente l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di motivi.
4. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi circa lo specifico motivo d’appello afferente la tardività del ricorso di primo grado rispetto alla data di perfezionamento della notifica dell’atto impositivo.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis. Sostiene la ricorrente che la proroga biennale del termine prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, era applicabile anche con riguardo alla revoca delle agevolazioni prevista dall’art. 11, comma 1 bis della legge medesima.
6. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo ignorato la CTR il rilievo secondo cui occorreva avere esclusivo riguardo, al fine di valutare se si trattasse di immobile “di lusso”, alla superficie del fabbricato e del terreno.
7. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente non ha depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, a norma dell’art. 369 c.p.c., per il che non è dato neppure valutare la tempestività del ricorso.
8. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
PQM
La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 5000,00, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016