Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13323 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende procura speciale Notaio Dott. TUSARO ANDREA in

GENOVA REP. 32461 del 18/10/2006;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GENOVA (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE;

– intimati –

sul ricorso 34264-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente con ricorso incid. condiz. –

contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/2 005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 22/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’improponibilità, in subordine

il rigetto, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 22 luglio 2005, respinse l’appello di F.L. contro la sentenza 7 giugno 2004 della commissione tributaria provinciale di Genova, la quale aveva solo parzialmente accolto un suo ricorso avverso un avviso di accertamento attinente a Irpef, Iva e contributo al s.s.n. L’avviso aveva contestato la percezione, nell’anno 1995, di maggiori compensi in base ai parametri presuntivi di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549.

L’appello del contribuente venne respinto sull’essenziale rilievo che, ove anche vero in linea generale che compensi fatturati a fine anno possono venire in effetti riscossi l’anno successivo, nel caso di specie nessuna prova era stata fornita al riguardo, insufficiente dovendosi ritenere la mera produzione di copie di fatture del 1995 con annotata manualmente una data di pagamento diversa per anno. Per la cassazione di questa sentenza il F. propone ricorso affidato a un motivo contenente due censure. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso. Propone altresì ricorso incidentale condizionato, a sua volta sorretto da un motivo. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Il ricorso principale denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al combinato disposto di cui all’art. 132 c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Omessa pronuncia (art. 360, n. 4)”. In particolare un’omissione di pronuncia andrebbe ravvisata (1) nell’essere mancato l’esame della “apposita domanda d’appello” con la quale era stata sostenuta la carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione del quantum debeatur; (2) nell’essere mancato l’esame dell’ulteriore profilo d’appello con il quale era stata chiesta alla commissione regionale la declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione.

1.2. – Il ricorso incidentale denunzia, condizionatamente all’accoglimento del principale, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione implicitamente disatteso, ma in modo dei tutto erroneo, l’eccezione di inammissibilità dell’appello in ragione della non specificità dei motivi.

2. – Vanno esaminate per prime le censure di cui al ricorso principale, essendo condivisibile principio quello secondo cui l’esame del ricorso incidentale condizionato, proposto su questioni pregiudiziali o preliminari di merito decise in senso sfavorevole alla parte ricorrente incidentale, deve essere effettuato solo se il ricorso principale sia giudicato fondato (v. sez. un. 23019/2007;

sez. un. n. 29349/2008; sez. un. 5456/2009). Il ricorso principale è infondato.

2.1. – La prima censura con esso svolta si risolve nella denunciata omissione di pronuncia su un motivo di gravame. Il vizio andrebbe ravvisato nel mancato esame delle critiche di carenza motivazionale in ordine alla determinazione dell’ammontare dei maggiori corrispettivi ritenuti. Così difatti si esprime il motivo in parte qua: “In buona sostanza, con apposita domanda d’appello, si invitava il giudice a sopperire al difetto di motivazione della sentenza provinciale, la quale era addivenuta alla rideterminazione del quantum debeatur della pretesa tributaria in modo del tutto vago e approssimativo, senza che vi fosse alcuna possibilità di riagganciare la nuova quantificazione del maggior credito monetario ad alcun criterio giustificato o giustificabile dal punto di vista motivazionale”. Una simile censura è inammissibile per più ragioni.

2.1.1. – Quanto dedotto in questa sede – che la carenza di motivazione della ridetta sentenza venne consegnata ai motivi di censura allo specifico fine di evidenziarne l’inidoneità esplicativa rispetto alla decisione finale, e dunque al fine di ottenere che alla detta carenza rimediasse il giudice d’appello con la propria decisione sostitutiva di merito – da un lato non trova conferma nella sentenza d’appello, e dall’altro non si traduce comunque in un vizio di omessa pronuncia, sebbene, al limite, in un (non dedotto) vizio di motivazione della stessa sentenza d’appello, per non aver fornito, neppure lei, esauriente risposta alla censura attinente al merito della pretesa.

Invero, attesa la natura sostitutiva della sentenza d’appello, rispetto a quella di primo grado, non è denunciabile come omessa pronuncia l’asserita mancata considerazione (in appello) di una presunta carenza di motivazione della sentenza di primo grado.

2.1.2. – Può aggiungersi che dalla sentenza della commissione regionale risulta che la statuizione di riforma della decisione di primo grado venne in appello genericamente chiesta “in via pregiudiziale per carenza di motivazione e in via subordinata perchè infondata nel merito”; con chiara allusione, quindi, giustappunto in base alla contrapposizione tra pregiudiziale e merito (per vero ripresa dal ricorrente in questa sede, a petto del riferimento all’art. 132 c.p.c., in contraddittoria assonanza con un vizio della sentenza di primo grado denunciato in ragione della mancanza di un contenuto essenziale), a una (ancora diversa) primaria deduzione, inammissibilmente ivi finalizzata a ottenere, a cagione della eccepita carenza, una semplice pronuncia di rito sulla validità della sentenza. Deduzione inammissibile essa pure, in considerazione della testualità dei casi di querela nullitatis di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., e della natura comunque sostitutiva della decisione di appello.

2.1.3. – In ogni caso, al fine di contrastare simile risultanza, il ricorrente – pur nella ripetuta contraddizione – aveva l’onere di rendere il ricorso autosufficiente con riguardo a quanto asseritaraente dedotto in appello. Vale a dire di essersi limitato a richiedere alla commissione regionale di supplire, con il proprio accertamento, alla carenza riscontrata nella motivazione della sentenza impugnata. E detto onere non può ritenersi adempiuto con la trascrizione (al punto 6.1 del ricorso) di alcune semplici frasi dell’atto, estrapolate dal contesto e assolutamente insufficienti a rappresentare, da sole, il senso della doglianza: “Con riferimento alla domanda pregiudiziale ed assorbente di riforma de l’impugnata sentenza per carenza di motivazione, il contribuente motivava la relativa doglianza, affermando, tra l’altro, che il giudice avesse accertato forfetariamente maggiori compensi ai fini Irpef ed Iva per Euro 5.681,00 (L. 11.000.000) (..)”. Si osserva invero che la frase aggiuntiva, di cui al citato punto 6.1 del ricorso, (“ovvero senza alcun adeguato supporto motivazionale logico-giuridico ed argomentativo”) corrisponde a un commento del ricorrente medesimo, svolto in questa sede e non evincibile dalla trascrizione del motivo di appello.

2.2. – La seconda censura denunzia un’omissione di pronuncia sulla reiterata domanda (rectius, eccezione) di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione. L’esame di codesta censura presuppone doversi premettere la seguente considerazione in ordine all’oggetto del processo tributario.

2.2.1. – Oggetto del processo tributario, invero, stante il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, è la verifica della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l’atto impugnato (v. ex multis, Cass. n. 23064/2006; n. 9754/2003), alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati. Simile principio completa il quadro della definizione del processo medesimo come processo c.d. di “impugnazione- merito”, non diretto cioè alla mera eliminazione dell’atto impositivo, ma alla pronuncia di una decisione sul rapporto in funzione sostitutiva (v. per tutte Cass. n. 13868/2010; n. 25376/2008).

2.2.2. – Ora, dalla sentenza risulta che la riforma della decisione di primo grado venne chiesta “in via pregiudiziale per carenza di motivazione della decisione medesima e in via subordinata perchè infondata nel merito”. La ragione di infondatezza di merito emerge essere stata riferita alla non ritenuta causa giustificativa dello scostamento dai parametri, in ragione di eccepiti costi, sostenuti nel corso dell’esercizio, per attività determinativa di compensi percepiti nell’anno successivo.

A fronte di simile dato, il motivo di ricorso si rivela completamente infondato nella misura in cui riferisce di aver prospettato la questione del difetto di motivazione dell’atto impositivo, dinanzi al giudice tributario, nel senso di rimarcare l’omessa considerazione del dianzi citato aspetto giustificativo dello scostamento tra il reddito dichiarato e il reddito accertato induttivamente mediante l’applicazione dei parametri; e dunque al fine di evidenziare che, nell’atto impositivo, si sarebbe trasposta “la carenza di valutazione (..) degli elementi giustificativi proposti dal contribuente in sede di contraddittorio”, e che alla carenza avrebbe dovuto rimediare la commissione adita con la propria valutazione in funzione ancora una volta sostitutiva.

E’ infondato perchè la commissione regionale ha esplicitamente affrontato proprio la relativa questione sostanziale, disattendendo la doglianza nel profilo previo di effettiva inconsistenza delle ragioni addotte a giustificazione dello scostamento.

Può inferirsi che non sussiste il vizio di omissione di pronuncia.

3. – Conseguenza di quanto esposto è il rigetto del ricorso principale.

Resta quindi assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il principale; dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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