Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13323 del 01/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 01/06/2010), n.13323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
D.P.T.;
– intimato –
avverso la decisione n. 65/12/07 della Commissione tributaria
regionale di Bologna, emessa il 26 settembre 2007, depositata il 28
novembre 2007, R.G. 2455/06;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione
che qui si riporta:
Il relatore cons. Giacinto Bisogni;
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA IN FATTO
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’I.R.A.P. versata dal contribuente D.T., esercente l’attività professionale di architetto, negli anni dal 2001 al 2004.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate di Faenza e ha eccepito la decadenza dal diritto al rimborso per effetto della presentazione della domanda di definizione automatica ex L. n. 289 del 2002;
2. La C.T.P. di Ravenna ha accolto il ricorso del contribuente. Ha interposto appello l’Agenzia delle Entrate riproponendo in primo luogo l’eccezione di decadenza e rilevando una organizzazione autonoma dell’attività del D. tale da configurare l’assoggettabilità all’I.R.A.P. La C.T.R. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto agli anni 2001 e 2002 interessati dalla richiesta di definizione automatica ex L. n. 289 del 2002 e ha rigettato l’appello relativamente agli altri anni; 3.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la insufficienza della motivazione;
Ritiene che:
1. il ricorso sia inammissibile in quanto generico e sfornito del requisito dell’autosufficienza. In particolare deve rilevarsi la mancata indicazione e descrizione delle fonti di prova che la CTR avrebbe mancato di esaminare e tale mancata allegazione comporta l’impossibilità di una valutazione sulla dedotta insufficienza della motivazione;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010