Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13322 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13322 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 25603-2011 proposto da:
ATRAMAT ITALIA SRL (già BIO IMPIANTI ’96 SRL
05125471002), in persona del ?residente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante signor
ALBERTO CICCARELLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale del dottor Notaio
FRANCESCO CAPORALI in ROMA del 04/12/2014, rep. n.
32682;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 30/06/2015

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio
dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, che la

margine del controricorso;
UNIVERSITA’ DEGLI DI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
80209930587, in persona del legale rappresentante
Magnifico Rettore pro tempore, Prof. LUIGI FRATI,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE A. MORO 5,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO FAVA, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrenti
nonché contro

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I ROMA;

Intimata

nonché dà

MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580,
in persona del Ministro pro-tempore, nonchè per la
GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’ AZIENDA UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I ROMA, in persona del
Commissario Liquidatore p.t., domiciliati ex lege in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

2

rappresenta e difende giusta procura speciale a

- resistenti –

avverso la sentenza n. 17108/2010 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 09/08/2010, R.G.N.

46801/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA

udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI per delega;
udito l’Avvocato ALFREDO FAVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del 5 0 motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.

3

ARMANO;

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,

Svolgimento del processo

La società Bio Impianti ’96 s.r.l.,ora Atramat Italia s.r.1, ha convenuto in giudizio
davanti al giudice di pace di Roma il’Università di Roma La Sapienza, la Regione
Lazio, il Ministero dell’Economia e Finanze, l’Azienda Policlinico Umberto I e la
Gestione Liquidatoria dell’Azienda Policlinico Umberto I per ottenere la condanna al
pagamento in solido degli stessi di euro 2.215, 60 per la fornitura di prodotti medicali
effettuata in favore Policlinico Umberto I.
Tutti i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza
della domanda per difetto dei titolo contrattuale.
Il giudice di pace di Roma ha condannato al pagamento della somma richiesta
l’Università di Roma La Sapienza.
A seguito di impugnazione dell’Università, il Tribunale di Roma

ha rigettato la

domanda nei confronti della Università La Sapienza sul rilievo della nullità del
contratto perché privo di forma scritta.
Avverso detta sentenza propone ricorso la società Bio Impianti ’96 s.r.1, ,ora Atramat
Italia s.r.!, con sei motivi
Resistono l’Università la Sapienza, la Regione Lazio.
Gli altri intimati non hanno presentato difese
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’arti. 1988 c.c, ex art. 360
numero 3 c.p.c. ; omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il
giudizio ex art. 360 numero 5 c.p.c
2. Con il secondo motivo si denunzia omessa motivazione circa un fatto controverso
decisivo per il giudizio ex art 360 numero 5 c.p.c in relazione all’omessa motivazione
sull’avvenuto riconoscimento di debito
Sostiene la società ricorrente che il suo credito era comprovato dal documento datato
26 aprile 2004 della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma
che aveva inserito tra i creditori società Bio Impianti ’96 per la fattura per la quale
essa aveva agito nel presente giudizio.
Secondo !a ricorrente la sentenza impugnata ha omesso ogni pronunzia.
su tale questione decisiva per l’esito del giudizio .
3.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica
che li lega e sono infondati.

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..

PS

In primo luogo si osserva che il riconoscimento della

Gestione Liquidatoria

dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma non può coinvolgere l’Università;in secondo
luogo la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce
autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un
preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988
cod.civ. un’astrazione meramente processuale della causa debendi , comportante una
semplice inversione dell’onere probatorio, per la quale il destinatario della promessa è

fino a prova contraria.Cass. Sentenza n. 17915 del 25/11/2003
In relazione alla ricognizione di debito o promessa di pagamento (ai sensi dell’art.
1988 cod. civ) si configura una presunzione “iuris tantum” dell’esistenza del rapporto
sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato
dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a
prova contraria, con l’effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è
legittimato a pretendere il pagamento dell’intera obbligazione, quale nascente
dal riconoscimento, mentre è il debitore, il- quale inte-Rela il quale intenda resistere
all’azione di adempimento, che deve provare o l’inesistenza o l’invalidità dello stesso
rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione. Cass.

Sentenza n.

4804 del

06/03/2006.
Si osserva che la presunzione di esistenza della “causa debendi”, che giustifica
l’inversione dell’onere della prova, infatti, non sottrae il rapporto sostanziale alle
norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna
limitazione alla prova di cui è onerato l’obbligato e che può riguardare sia
l’inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le
modalità e le ragioni dell’eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della
esigibilità del credito.
Nella specie i giudici di merito hanno accertato la nullità del contratto per mancanza di
forma scritta ed il concreto apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto in
proposito dal giudice di merito, logico non contraddittorio e conforme al diritto, è
insuscettibile di esame in sede di legittimità.
4.Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 33 primo comma, 54 primo
comma nn. 2 e 6,dell’ articolo 55 quarto comma, dell’articolo 100 del d.p.r. 4 marzo
1982 numero 371; dell’articolo 17 del Regio Decreto 2440 del 18 novembre 1923, a
sua volta in relazione all’articolo 1326 c.c.; dell’articolo 6 secondo comma della legge
‘numero 168 del 9 maggio 1989; dell’articolo 101 del Regio Decreto 23 maggio 1924
4

dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume

..
numero 827; dell’articolo 9 comma terzo e quarto della di Di 24 luglio 92 numero
358; dell’articolo 7dei d.p.r. 18 aprile 1994 numero 573; degli articoli 2697 e 2702 e
seguenti c.c. ex. art. 360 numero 3 c.p.c.
5. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli articoli 93, 94 e 101 del Regio
Decreto 23 maggio 1924 numero 827; degli articoli 1362 e seguenti c.p.c. e degli
articoli 2697 e 2702 seguenti c.c. ex art.360 n.3 c.p.c ; insufficiente e logica
motivazione circa un fatto controverso decisivo ex art.360 n.5 c.p.c

giuridica e sono infondati
La Corte d’appello ha affermato che è vero che il canone della forma scritta risulta
rispettato anche allorché il consenso si formi in base ad atti scritti non contestuali che
si atteggino come proposta e accettazione tra soggetti assenti ex articolo 17 regio
decreto 2440 l invocato dal ricorrente, ma che nella specie non ricorrevano i
presupposti per concludere il contratto a trattativa privata.
La legge sulla contabilità generale dello Stato, richiamata dalle norme in tema di
contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto
possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando esso intercorra
con ditte commerciali (articolo 17 R,d. 2240/23, richiamato dall’articolo 87

R.d.

383/34); ma detta ipotesi costituisce una deroga rispetto non soltanto alla regola
contenuta nel precedente articolo 16, ma anche a quella posta dallo stesso articolo 17
per cui -i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel
modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi per mezzo di
scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante
l’amministrazione”. Essa, pertanto, non è prospettabile a sua volta come regola
generale, nel senso che in qualsiasi contratto della p,a. la forma scritta ad
substantiam debba ritenersi osservata anche quando il consenso si formi in base a atti
scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione tra assenti, ma è
invocabile soltanto in quei negozi in cui è ammessa la trattativa privata
7.La Corte d’appello ha ritenuto, in applicazione del regolamento di disciplina
dell’amministrazione della contabilità generale dell’Università e degli Istituti di
istruzione universitaria, d.p.r. 4 marzo 1982 n. 371, che nella specie va esclusa
l’esistenza dei presupposti della trattativa privata; mancava agli atti la delibera
autorizzativa del consiglio di amministrazione contenente i motivi che non hanno
consentito l’espletamento della gara pubblica.

5

6.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico-

V”-

Il ricorrente denunzia che la delibera consiliare autorizzativa n. 980397 esiste ed è
espressamente menzionata nell’ordine n. 350/FP che ha dato origine alla fornitura. Era
onere di chi sosteneva in giudizio la nullità del contratto provare che quella
deliberazione espressamente richiamata in una scrittura privata non contestata nella
sua materialità, quale l’ordine n. 350/FP, avesse un contenuto diverso dalla
autorizzazione menzionata nell’ordinativo.
8. Tale censura è infondata perché principio generale è la necessità della forma

possibile ricorrere alla trattativa privata.
Nella specie era onere di chi chiedeva il pagamento della fornitura provare che nella
specie ricorrevano i presupposti per la conclusione del contratto a trattativa privata.
Tale motivazione assorbe ogni altra problematica sui poteri del capo dell’ufficio
amministrativo farmacia dell’azienda di stipulare contratti concernenti beni di
acquistare nella farmacia.
9.Con il quinto motivo si denunzia violazione dell’articolo 360 numero tre in relazione
all’articolo 112 c.p.c.
La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata la ha condannata al pagamento delle
spese processuali pur non avendo mai proposto alcun appello incidentale.
Il motivo è infondato perché la Corte ha espressamente applicato nella
regolamentazione delle spese processuali il principio della soccombenza e la società
ricorrente era effettivamente soccombente nel giudizio di appello.
10.Con il sesto motivo si denunzia violazione dell’articolo 112 ex articolo 360 numero
tre c.p.c..
Sostiene la ricorrente che la impugnata sentenza ha rigettato l’appello incidentale
proposto dalla società Bio Impianti 96 senza accorgersi che l’appello incidentale era
condizionato all’accoglimento dell’appello principale in punto di titolarità della
obbligazione. Essendo stato l’appello dell’Università respinto sotto tale aspetto,
l’appello incidentale condizionato doveva ritenersi come non proposto.
11.11 motivo è infondato.
L’appello principale è stato accolto e con l’appello incidentale condizionato la società
Bio Impianti si è difesa non solo sulla titolarità dell’obbligazion e,ma anche sulla nullità
dei contratto per mancanza di forma.
Di conseguenza correttamente la Corte d’appello ,una volta accolto l’appello principale
ha esaminato l’appello incidentale condizionato e io ha rigettato nel merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
6

scritta del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione e solo eccezionalmente è

P.Q. M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in euro 1.200,00, oltre euro 200’,Uper esborsi ,spese generali ed
accessori come per legge in favore dell’Università di Roma La Sapienza e nella stessa
misura in favore della Regione Lazio
Roma 26 marzo 2015

il Pre den

il Consigliere estensore

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