Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13322 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3581-2012 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO

12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LORENZANI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 68/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI LORENZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 21.6.2011, rigettava l’appello proposto da C. S. avverso la decisione della CTP di Como con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso sul presupposto che l’immobile da lui acquistato con atto del 24 novembre 2004, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso”, ex D.M. 2 agosto 1969, in quanto aveva una superficie superiore al limite di mq. 240 previsto dall’art. 6 D.M. stesso ed una superficie scoperta superiore a sei volte rispetto a quella coperta, ai sensi dell’art. 5 cit. D.M.. I giudici d’appello hanno ritenuto che la decisione dei giudici di primo grado appariva esaustiva, ben motivata e corretta.

2. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando tre motivi illustrati con memoria. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

3. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di annullamento dell’avviso impugnato derivante dalla mancata indicazione della facoltà del contribuente di procedere all’apertura del procedimento di accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1977. Sostiene il ricorrente che l’eccezione di nullità si basa sulla violazione del D.Lgs. 218 del 1997, art. 6 in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, che impone all’amministrazione finanziaria di indicare l’organo o l’autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela.

4. Con il secondo motivo deduce motivazione omessa o apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo omesso la CTR di prendere in esame le censure analiticamente svolte avverso la sentenza di primo grado.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.M. 2 agosto 1969 ed all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, posto che nella superficie utile complessiva non potevano ritenersi inclusi i vani non idonei ad attività abitativa.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato in quanto privo di decisività. Invero, benchè la CTR abbia omesso di pronunciarsi sul rilievo della nullità dell’atto impositivo per mancata menzione in esso della facoltà di avvalersi dell’accertamento per adesione, in ogni caso la mancanza di detta menzione non determina la nullità dell’avviso di liquidazione. Ciò in quanto la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, prescrive che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. In tale elencazione non può ritenersi compreso anche l’avviso, rivolto al contribuente, della facoltà di avvalersi dell’accertamento con adesione per il che, in considerazione della tassatività delle cause di nullità, non è dato inferire la nullità dell’atto impositivo dalla dedotta omissione.

7. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Va ricordato che la corte di legittimità ha reiteratamente chiarito che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; la sentenza va, invece, giudicata priva di motivazione qualora contenga un mero rinvio alla sentenza di primo grado, che si risolva in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo. In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 28113/2013; Cass. n 2268/2006; Cass. n. 15483/2008; Cass. n. 18419/2005). Esaminata in quest’ottica la sentenza di appello appare carente di motivazione mancando in essa l’esplicitazione del percorso logico necessario per la confutazione degli argomenti critici svolti dal contribuente con l’atto di appello e riportati nel ricorso introduttivo di questo giudizio.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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