Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13322 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29856-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARCA TRUST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VALLE PIETRO

2, presso lo studio dell’avvocato CIRO PAPALE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2236/2017 della COMM.TRIB. PROV. di MILANO,

depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2236/2017 del 3 aprile 2017, depositata il 19 maggio 2017, su appello del contribuente, ha riformato, con integrale accoglimento del libello introduttivo, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 4066/2016, che aveva, invece, rigettato il ricorso proposto dal Dott. B.L., in qualità di trustee di Arca Trust, avverso l’avviso di rettifica e liquidazione col quale la Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, mediante applicazione delle rispettive tariffe proporzionali, i maggiori importi dei tributi dovuti in dipendenza della registrazione del rogito 24 luglio 2012 di istituzione del ridetto Trust.

2. – La Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con atto del 6 dicembre 2017, affidato a un unico motivo.

3. – Il contribuente ha resistito con controricorso del 22 gennaio 2018.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione Tributaria Regionale ha motivato “la riforma della sentenza appellata, osservando: l’effetto della istituzione del trust è meramente “segregativo”, nel senso della separazione del patrimonio del disponente della porzione dei beni conferiti; il passaggio nella disponibilità del trustee non comporta alcun arricchimento di costui per effetto del vincolo immanente di destinazione; mentre l’effetto traslativo si verificherà soltanto colla finale attribuzione ai beneficiari”; pertanto il mero vincolo di destinazione, impresso dall’atto istitutivo, non deve costituire oggetto di imposizione, in difetto di un effettivo trasferimento della proprietà; la tassazione deve essere operata con la applicazione della tariffa fissa riguardo alle imposte ipotecarie; non è dovuta l’imposta catastale, in quanto “non è stata eseguita alcuna voltura”; l’avviso di liquidazione impugnato deve essere pertanto annullato.

2. – La ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

La Avvocatura generale dello Stato, sulla premessa che l’effetto immediato del rogito istitutivo del trust “è stato quello di separare dal patrimonio del disponente la porzione conferita nel trust”, obietta, con corredo di diffuse citazioni testuali di pertinenti arresti di legittimità (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3735 del 24/02/2015, Rv. 634927 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 3737 del 24/02/2015, n. m.; Sez. 6-5, ordinanza 3886 del 25/02/2015, n. m.; Sez. 6-5, ordinanza n. 5322 del 18 marzo 2015, n. m.) che l’art. 2, comma 47, del decreto legge citato ha introdotto “una nuova fattispecie impositiva” correlata alla pura e semplice costituzione del vincolo di destinazione “con effetti segreganti rispetto al patrimonio del disponente”, indipendentemente da qualsivoglia effetto traslativo.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Per vero la più recente giurisprudenza di legittimità ha radicalmente rivisto l’orientamento (effettivamente) favorevole alla tesi della ricorrente (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 3735 del 24/02/2015, Rv. 634927 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 3737 del 24/02/2015, n. m.; Sez. 6-5, ordinanza 3886 del 25/02/2015, n. m.; Sez.6-5, sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016, n. m.). E ha fissato il (contrario) principio di diritto secondo il quale “in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale ” (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, Rv. 657589 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 31445 del 05/12/2018, Rv. 652134 – 01; Sez. 5, sentenza n. 21614 del 26/10/2016, Rv. 641558 – 01).

Al superiore principio il Collegio si uniforma, condividendo le ragioni che lo sorreggono, illustrate nei pertinenti arresti.

Pertanto l’atto istitutivo del trust resta sottoposto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale colle pertinenti tariffe fisse.

3.2 – Consegue il rigetto del ricorso.

4. – Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle obiettive incertezze, indotte dal quadro normativo di riferimento, e ai contrasti insorti negli orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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