Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13321 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2679-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

J.D., J.S., J.M.,

J.J.;

– intimati –

Nonchè da:

J.D., J.M., J.J.,

J.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIA BENACO

5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO,

rappresentati e difesi dall’avvocato UMBERTO SANTI giusta delega a

margine;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato SANTI che ha chiesto il

rigetto e deposita n. 3 cartoline di avvenuta notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 29.11.2010, accoglieva parzialmente l’appello proposto da J.D., J.D., J.M. e J.S. avverso la decisione della CTP di Vicenza con cui era stato rigettato il ricorso proposto dai contribuenti medesimi avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso sul presupposto che l’immobile da loro acquistato con atto del 18 marzo 2005, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso”, ex D.M. 2 agosto 1969, in quanto, secondo un accertamento effettuato dall’Agenzia del Territorio di Vicenza, aveva una superficie di mq. 248, superiore al limite di mq. 240 previsto dall’art. 6 D.M. stesso. I giudici d’appello hanno ritenuto che non fossero dovute le sanzioni in quanto la maggiore imposta pretesa dall’Ufficio aveva natura suppletiva.

2. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidato ad un motivo. Resistono con controricorso i contribuenti i quali svolgono ricorso incidentale affidato a sette motivi illustrati con memoria.

3. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42. Sostiene la ricorrente che la maggior imposta richiesta ha natura complementare, dal che deriva la legittimità dell’irrogazione delle sanzioni.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale contribuenti deducono vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la CTR si è limitata ad affermare che non era dato dubitare che l’unità immobiliare avesse una superficie utile complessiva superiore a 240 m2 senza dare conto dei rilievi svolti dai contribuenti e corredati da perizia, secondo i quali non potevano essere conteggiati alcuni vani ciechi e di altezza inferiore ai limiti dell’abitabilità.

5. Con il secondo motivo deducono nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, derivante dall’omessa pronuncia dei giudici d’appello in ordine al rilievo afferente l’insussistenza del valore probatorio di atto pubblico attribuito alla stima effettuata dall’Agenzia del territorio.

6. Con il terzo motivo deducono nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè anche la CTR ha attribuito valore probatorio di atto pubblico alla stima effettuata dall’Agenzia del territorio.

7. Con il quarto motivo deducono nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, derivante dall’omessa pronuncia sul rilievo afferente la nozione e la rilevanza degli spazi abitabili che rilevano ai fini del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 tenuto conto che il perito di parte aveva evidenziato che alcuni locali erano privi di luce diretta ed avevano altezza inferiore al limite dell’abitabilità.

8. Con il quinto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla nota 2 bis dell’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 ed al D.M. 2 agosto 1969, art. 6 in quanto, nella superficie utile delle abitazioni, si sarebbe dovuto tener conto solo delle superfici idonee ai fini abitativi.

9. Con il sesto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.M. 2 agosto 1969, art. 6 ed all’art. 3 Cost., comma 1, art. 29 Cost., comma 1, art. 31 Cost., comma 1, art. 42 Cost., comma 2, e art. 47 Cost., comma 2.

Sostengono i ricorrenti che la CTR avrebbe dovuto considerare che le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa spettavano nel caso di specie tenuto conto che l’acquisto era avvenuto da parte di due nuclei familiari laddove la norma, quando individua le condizioni soggettive che debbono sussistere in capo all’acquirente, si riferisce unicamente ad un unico nucleo familiare.

10. Osserva la Corte che il motivo di ricorso principale è fondato.

Invero, in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, l’imposta di registro liquidata dall’ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118) in relazione all’acquisto della “prima casa”, applicato al momento della registrazione dell’atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta “complementare”, non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell’imposta “principale” (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell’imposta “suppletiva” (in quanto, rivedendo “a posteriori” il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall’ufficio in sede di registrazione) (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26407 del 05/12/2005). Ne deriva che la CTR è incorsa in errore di diritto nell’aver qualificato la maggiore imposta pretesa dall’Ufficio come suppletiva e nell’avere da ciò inferito la non debenza delle sanzioni.

11. Venendo all’esame del primo motivo di ricorso incidentale, si osserva che esso è parimenti fondato.

Invero la CTR ha affermato che “… non è dato dubitare che l’unità immobiliare in questione, avente una superficie utile complessiva superiore a 240 mq. (con le esclusioni indicate dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6) sia da considerare immobile di lusso… “. Ciò facendo la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali erano da ritenersi ininfluenti gli argomenti dedotti dagli appellanti che, sulla base di perizia di parte prodotta nel giudizio di primo grado, avevano indicato la superficie utile in mq. 224,41.

La carenza di motivazione sul punto induce all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla CTR del Veneto, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Gli altri motivi svolti con il ricorso incidentale rimangono assorbiti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia Entrate, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnata decisione e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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