Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13321 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6501-2017 proposto da:

TRUST RICCIARDI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO GIAMBRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4590/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 4590/2016 del 23 giugno 2016, depositata il 2 settembre 2016, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 2300/2015, il gravame della Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra D.V.E., nella qualità di trustee del TRUST RICCIARDI, avverso l’avviso di rettifica e liquidazione col quale la Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, mediante applicazione delle rispettive tariffe proporzionali la imposta complementare di donazione, ai sensi del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47 convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e le imposte ipotecaria e catastale dovute in dipendenza della registrazione del rogito 12 luglio 2011 di istituzione del ridetto Trust.

2. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con atto del 2 marzo 2017, affidato a un unico motivo.

3. – La Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso dell’11 aprile 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata mediante adesivo richiamo del principio di diritto fissato da Sez. 6-5, ordinanza n. 3737 del 24/02/2015, n. m.: “Va applicata l’imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull’attribuzione di danaro, conferita in Trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi”, in quanto “l’imposta è istituita, non già sui trasferimenti dei beni e diritti, a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece accade per le successioni e le donazioni”, bensì “direttamente, e in sè, sulla costituzione dei vincoli”.

Riguardo alle imposte ipotecaria e catastale la Commissione Tributaria Regionale ha soggiunto: “la attribuzione patrimoniale in Trust di beni immobili, determinando la costituzione del vincolo di destinazione sui beni trasferiti, va assoggettata alla imposta ipocatastale indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa ai beni stessi”; corretta è l’applicazione della tariffa proporzionale, in quanto nella specie “il Trust ha comportato il trasferimento dei beni immobili in capo al trustee”.

2. – La contribuente deduce con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47, 48 e 49, convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; in relazione al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10; e in relazione all’art. 1 della Tariffa allegata a detto decreto.

La ricorrente obietta: l’art. 2, comma 47, non ha istituito un ulteriore, nuovo tributo (distinto dalle imposte di successione e di donazione), sottoponendo alla imposizione colla tariffa proporzionale tutti gli atti “con i quali si realizzano mere segmentazioni di patrimonio” e i meri “trasferimenti transitori e strumentali rispetto alla destinazione finale del patrimonio vincolato in attuazione del programma delineato nell’atto di costituzione del vincolo”; il riferimento, contenuto nella norma, ai vincoli di destinazione sta a significare che “non è tassato il vincolo in sè, quanto l’esito che avrà l’attività di destinazione”, come ha riconosciuto la più recente giurisprudenza di legittimità; fraintendendone la ratio, la Commissione tributaria regionale ha erroneamente interpretato le norme sopra citate, applicando, per la sola costituzione del vincolo di destinazione, lo stesso trattamento della imposta di donazione e delle correlate imposte ipotecaria e catastale, la dove la istituzione del Trust non aveva comportato “alcun trasferimento di beni immobili e/o acquisizioni patrimoniali a favore del trustee”.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

3.1 – Per vero la più recente giurisprudenza di legittimità ha radicalmente rivisto l’orientamento (effettivamente) favorevole alla tesi della ricorrente (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 3735 del 24/02/2015, Rv. 634927 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 3737 del 24/02/2015, n. m.; Sez. 6-5, ordinanza 3886 del 25/02/2015, n. m.; Sez.6-5, sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016, n. m.), osservato dalla Commissione Tributaria Regionale, e ha fissato il (contrario) principio di diritto secondo il quale “in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale” (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, Rv. 657589 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 31445 del 05/12/2018, Rv. 652134 – 01; Sez. 5, sentenza n. 21614 del 26/10/2016, Rv. 641558 – 01).

Al superiore principio il Collegio si uniforma, condividendo le ragioni che lo sorreggono, illustrate nei pertinenti arresti.

Pertanto l’atto istitutivo del Trust resta sottoposto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale colle pertinenti tariffe fisse.

3.2 – Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

E, poichè non sono necessari accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito mediante accoglimento del ricorso introduttivo.

4. – Le spese del presente giudizio e quelle dei gradi di merito devono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle obiettive incertezze, indotte dal quadro normativo di riferimento, e ai contrasti insorti negli orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese del presente giudizio e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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