Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13321 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10665-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MONICA MENNELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6468/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 26 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da F.F.M. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Premesso che qualora il ricorso non sia notificato tramite ufficiale giudiziario il deposito di copia nella segreteria della commissione deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni, osservava la CTR che “Poichè, nella fattispecie l’appello è stato notificato via pec al difensore costituito in primo grado il 01/06/2017, avrebbe dovuto essere depositato in segreteria della commissione adita il 01/07/2017 che, essendo domenica, slitta al 02/07/2017 ma non al 03/07/2017 come risulta “per tabulas””. Riteneva, inoltre, che l’accertamento dell’inammissibilità dell’appello esonerava il Collegio dall’esame del merito.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, nonchè dell’art. 155 c.p.c., per non avere la CTR considerato che il termine per la costituzione dell’appellante cadeva di sabato, con conseguente proroga della scadenza del termine al lunedì successivo, giorno in cui era avvenuto il deposito telematico dell’appello.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo formulata dal controricorrente, atteso che la contestuale deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge non comporta alcun vulnus al diritto di difesa del contribuente.
Il ricorso è fondato.
L’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, prevede che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo e che tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato.
La CTR, nel dichiarare inammissibile l’appello per il tardivo deposito presso la segretaria della commissione tributaria del ricorso notificato, non ha considerato che il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, scadeva nel giorno di sabato 1 luglio 2017, di tal che la scadenza era prorogata al giorno di lunedì 3 luglio 2017.
L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate era dunque rituale.
Va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per carenza di interesse, in quanto involgente questioni attinenti alla legittimità del classamento su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020