Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13320 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13320 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 25283-2011 proposto da:
COMUNE GAETA 00142300599, in persona del Sindaco p.t.
RAIMONDI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA UGOLINO CAVALCABO’ 4, presso lo studio
dell’avvocato FABIO ESPOSITO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAFFAELE ESPOSITO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE SOC. COOP. 00320160237, in
persone del procuratore speciale dottor MASSIMO

Data pubblicazione: 30/06/2015

••••■■••••-^••■■■••■••■

MELLA,

■•••-

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato
FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE giusta procura
speciale a margine del controricorso;

nonché contro

SOC.COOP. S. NILO SRL, CIANO GIUSEPPE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2340/2010 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/11/2010,
R.G.N. 2618/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.
e

– con troricorrente –

Il Comune di Gaeta ottiene decreto ingiuntivo in danno della Cattolica Assicurazioni
Soc.Cop. che aveva prestato garanzia in favore della Cooperativa San Nilo a r.l. in
relazione all’obbligo di pagamento dei contributi per opere di urbanizzazione dovuti
daila cooperativa stessa ,con rimborso garantito alla compagnia assicuratrice dal
fideiussore Giuseppe Ciano.
A seguito di opposizione della Società Cattolica Assicurazioni, il Tribunale di Verona
ha rigettato l’opposizione condannando la Società Cattolica Assicurazioni al pagamento
delle somme in giunte e la Cooperativa San Nilo e Giuseppe Ciano a rimborsare alla
opponente le somme dalla stessa versate, sul rilievo che la polizza stipulata dal
Comune con la società assicuratrice era da intendersi come “polizza di assicurazione
con cauzione”.
La Corte di appello di Venezia, a modifica della decisione di primo grado ,ha accolto
l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, qualificando il contratto come
fideiussione e ritenendo fondata l’eccezione di decadenza ex articolo 1957 cod.civ..
Avverso questa decisione propone ricorso il Comune di Gaeta con due motivi illustrati
da successiva memoria .
Resiste la Cattolica Assicurazioni Soc.Cop.
Gli altri intimati non hanno presentato difese
Motivi della Decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1322
cod civ.2° comma e dell’articolo 1957 cod.civ. in relazione all’articolo 360 numero 3
cod.proc.civ.
Sostiene il ricorrente che la polizza
in oggetto 6 tutti i caratteri dei contratto
autonomo di garanzia, sul rilievo che l’articolo 8 della stessa prevedeva la possibilità
per l’assicurato di immediato ottenimento di quanto garantito, nell’ipotesi di
inadempimento della stipulante .
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello detta clausola era
incompatibile con l’applicazione dell’articolo 1957 cod.civ.
2. Con il secondo motivo si denunzia insufficiente , illogica e contraddittoria
motivazione il in relazione all’articolo 360 numero 5 cod.proc.civ.
La censura viene formulata sempre in relazione all’ interpretazione dell’articolo otto
della polizza, non avendo la Corte adeguatamente considerato che la polizza
configurava un contratto autonomo di garanzia, essendo peraltro esclusa la facoltà del
garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano ai debitore principale.
3.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica
che li lega e sono infondati.
Con specifico riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla interpretazione dei
contratti, questa Corte ha affermato che “l’interpretazione del contratto e degli atti di
autonomia privata costituisce un’attività riservata ai giudice .di merito, ed è
censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti
contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del
procedimento logico seguito per giungere alla decisione.
3

Svolgimento del Processo

4

t

4.In ossequio,poi, al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso è necessaria
la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della
parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento,
riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura
ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire.
L’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dai chigs. n. 40 del 2006,
oltre a richiedere l’ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi
collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento risulti prodotto.
5. La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante fa
precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti
nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune,
oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè
connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi
vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è
necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più
interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione
disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata
un’altra” (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del 2007, in motivazione;
Cass., n. 15604 del 2007).
6.Si osserva che il ricorrente, pur fondando il motivo di ricorso sull’erronea
interpretazione della clausola numero otto del contratto, non lamenta alcuna
violazione di norme ermeneutiche.
Inoltre non riproduce adeguatamente il ricorso il contratto di cui lamenta la erronea
interpretazione, né indica in quale sede processuale il documento è stato prodotto.
7.Deve escludersi anche la sussistente il denunciato vizio motivazionale.
La Corte d’appello ha compiutamente enunciato le ragioni del proprio convincimento,
sul rilievo che la polizza in questione nel contemplare dapprima precise modalità di
comunicazione dell’inadempimento dell’obbligato principale( articolo otto), nel
prevedere quindi l’obbligazione satisfattoria del garante nei termine decorrente dal
momento in cui” verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l’assicurato avrà
acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione o di fare atti esecutivi sulla stessa e ne
avrà dato avviso alla società” ,nel fare pertanto riferimento al rapporto di valuta tra
contraente ed assicurato ed all’inadempimento del primo, che costituisce condizione
per il diritto del secondo di rivalersi sulla cauzione senza prevedere espressamente la
rinuncia alle relative eccezioni da parte del garante, non si configura come contratto
autonomo di garanzia e non esclude espressamente l’applicazione dell’articolo
1957cod.civ.
Manca poi , continua la Corte ,nelle clausole di polizza la cosiddetta” clausola a prima
richiesta e senza eccezioni” che potrebbe avvalorare la qualificazione giuridica della
garanzia come svincolata dal rapporto fondamentale ed il riferimento alla sussistenza
delle condizioni di legge e di contratto( articolo otto) configura anzi ,unitamente al
doppio termine posto a carico dell’assicurato, quantomeno l’onere di maturare il
credito garantito a termini di contratto con l’insito collegamento tra l’obbligazione

t

e

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in euro 5.200,00, oltre euro 200.00 per esborsi, spese generali
ed accessori come per legge.
Roma 26 marzo 2015

principale e l’obbligazione di garanzia, riconducibile alla accessorietà atipica del
rapporto fideiussorio al quale pertanto, in mancanza di specifica esclusione, va
applicato l’articolo 1957 c.c.
Di tale motivazione logica non contraddittoria e conforme alla legge la ricorrente non
indica i punti di effettiva contraddittorietà ,ma la censura si risolve in una
prospettazione della valutazione della fattispecie contrattuale del tutto diversa da
quella data dal giudice di merito, e quindi richiede a questa Corte una inammissibile
rivalutazione di fatto.
Le spese del giudizio seguono !a soccombenza.
P.Q.M.

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