Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13320 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27797/2011 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHRISTIAN CALIFANO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 29/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSA LAURA per delega

dell’Avvocato CALIFANO che ha chiesto di accogliere il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza depositata il 29.9.2011, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di Forlì con cui era stato accolto il ricorso proposto da B.V. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso sul presupposto che l’immobile da lui acquistato con atto del 27.5.2004, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso” in base a quanto previsto del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6.

I giudici d’appello hanno ritenuto che la superficie utile dell’immobile eccedeva quella di mq. 240 prevista dall’art. 6 del D.M. citato, dato che si doveva tener conto anche di alcuni vani non abitabili.

2. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi circa lo specifico motivo d’appello, proposto in via incidentale, relativo alla mancanza di motivazione dell’avviso di liquidazione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ed del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52. Sostiene il ricorrente che l’avviso di liquidazione era illegittimo in quanto totalmente carente di motivazione poichè in esso era fatto unicamente riferimento del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6 e ciò aveva comportato l’impossibilità per il contribuente di formulare le proprie difese.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, posto che il concetto di superficie utile coincideva con quello di superficie abitabile e, dunque, non si poteva tener conto, ai fini del computo della superficie, dei vani non abitabili.

6. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso risulta essere tempestivo in quanto stato proposto presentato per la notifica in data 14 novembre 2011, nel termine di un anno e 46 giorni (tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale) decorrente dalla data del deposito della sentenza effettuato il 29 settembre 2010.

7. Il primo motivo di ricorso è fondato. Invero la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi in ordine al motivo d’appello, proposto in via incidentale, relativo alla mancanza di motivazione dell’avviso di liquidazione, con ciò incorrendo nel dedotto vizio di nullità della sentenza.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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