Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13320 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21553-2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CASETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

T.S., F.A., F.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 245/2016 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 245/2016 del 19 gennaio 2016, depositata il 16 febbraio 2016, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 100/2014, il gravame della Agenzia delle entrate, ha respinto i ricorsi (riuniti) proposti dal contribuente P.M. e dal notaio rogante, Dott. F.G., avverso l’avviso di liquidazione recante l’importo complessivo di Euro 23.941,00 a titolo delle maggiori imposte ipotecaria e catastale, sanzioni, interessi e accessori pertinenti, dovuti in dipendenza della applicazione delle rispettive tariffe proporzionali (in luogo di quelle fisse liquidate dal notaio) in relazione alla registrazione del rogito 26 luglio 2013 col quale il contribuente aveva istituito il “trust auto-dichiarato”, denominato “Trust Como”.

2. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con atto del 15 settembre 2015, affidato a un unico motivo.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 17 ottobre 2016.

4. – Con memoria, recante la data del 24 agosto 2020, depositata il 9 settembre 2020, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.

1. – La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata, mediante richiamo adesivo a Sez. 6-5, ordinanza 3886 del 25/02/2015, n. m..

L’arresto, ha formalmente enunciato il seguente principio di diritto: “L’atto denominato trust, funzionale, quoad effectum, all’applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, va qualificato ai fini tributari come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con le conseguenti assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e responsabilità d’imposta del notaio rogante”; e ha, altresì, affermato che le imposte ipotecaria e catastale correlate devono essere applicate “in misura proporzionale, come stabilito, rispettivamente, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2, comma 2 e art. 10”.

2. – Il contribuente ha dedotto coll’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 2; in relazione agli artt. 1 e 4 della Tariffa allegata al ridetto decreto; e in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 11.

Il ricorrente, peraltro censurando che la sentenza impugnata si fonda su un obiter dictum dell’arresto di legittimità invocato, obietta che la disciplina delle imposte ipotecarie e catastali non è stata modificata delle disposizioni del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, le quali concernono “tutt’altro istituto giuridico, cioè l’imposta sulle donazioni”; e che, laddove “il trust autodichiarato si caratterizza per l’assenza di trasferimento di beni, oggetto del trust in favore del trustee”, l’identità soggettiva di settlor e trustee, escludendo ogni effetto traslativo, non consente di annoverare l’atto istitutivo tra quelli aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, pertanto, comporta, alla stregua delle disposizioni citate la applicazione della tariffa fissa per le entrambe le imposte ipotecaria e catastale.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

3.1 – Per vero la più recente giurisprudenza di legittimità ha radicalmente rivisto l’orientamento (effettivamente) favorevole alla tesi della ricorrente (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 3735 del 24/02/2015, Rv. 634927 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 3737 del 24/02/2015, n. m.; Sez. 6-5, ordinanza 3886 del 25/02/2015, n. m.; Sez.6-5, sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016, n. m.), osservato dalla Commissione Tributaria Regionale, e ha fissato il (contrario) principio di diritto secondo il quale “in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”. E, proprio in termini, la Corte suprema di cassazione ha affermato “che nel caso di trust cd. autodichiarato, ove disponente e trustee coincidano, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o sè stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza” (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, Rv. 657589 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 31445 del 05/12/2018, Rv. 652134 – 01; Sez. 5, sentenza n. 21614 del 26/10/2016, Rv. 641558 – m). Al superiore principio il Collegio si uniforma, condividendo le ragioni che lo sorreggono, illustrate nei pertinenti arresti.

Pertanto l’atto istitutivo del trust resta sottoposto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale colle pertinenti tariffe fisse.

3.2 – Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

E, poichè non sono necessari accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito mediante accoglimento del ricorso introduttivo.

4. – Le spese del presente giudizio e quelle dei gradi di merito devono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle obiettive incertezze, indotte dal quadro normativo di riferimento, e ai contrasti insorti negli orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese del presente giudizio e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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