Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13320 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28242-2006 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE

CORNELIA 293 presso lo studio dell’avvocato CHIAPPETTA BARBARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TORCHIA ANSELMO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CATANIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 255/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 29/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. TERRUSI Francesco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 3^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.N. propose impugnazione contro una cartella con la quale l’ufficio Iva di Catania gli aveva intimato il pagamento dell’Iva dovuta per l’anno 1991.

Dedusse di aver diritto, in quanto esercente la propria attività in Catania, alla sospensione di cui all’agevolazione concessa in rapporto all’evento sismico avutosi il 13 dicembre 1990 (Ord. Min. 21 dicembre 2000, n. 2057/FCP e L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138).

Il ricorso, in un primo momento accolto dalla commissione tributaria provinciale di Catania, venne respinto dalla commissione regionale della Sicilia (sez. dist. di Catania). La quale, su gravame della locale agenzia delle entrate, ritenne che la residenza (oltre che il domicilio fiscale) del contribuente nel comune di Aci Castello, non compreso tra i comuni beneficiari dell’agevolazione ex D.P.C.M. 15 gennaio 1991, fosse ostativa al riconoscimento della invocata sospensione degli adempimenti tributari. Aggiunse che non potesse comunque costituire prova la dichiarazione, peraltro tardivamente allegata, della Miroglio s.p.a., attestante lo svolgimento, da parte di R., di attività di rappresentante di commercio in esclusiva presso lo stabilimento di Catania. Ritenne invero detta dichiarazione non idonea a dimostrare che il contribuente “avesse il diritto ad usufruire delle agevolazioni (..)”.

R. propone ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. Le amministrazioni intimate resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ministero dell’economìa e finanze è intervento in questa sede di legittimità senza averne legittimazione passiva, non essendo stato parte nei gradi di merito e non risultando il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti.

Donde va dichiarata l’inammissibilità del controricorso in parte qua.

2. – Il ricorrente deduce, col primo mezzo, violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, art. 1 e degli artt. 1 – 5 dell’ordinanza ministeriale sopra citata. Assume in particolare che, in base all’art. 3, comma 2, della citata ordinanza, hanno diritto di beneficiare delle disposizioni agevolative non solo i soggetti colpiti dal sisma, ma anche coloro che alla data dell’evento svolgevano attività lavorativa nei comuni colpiti, ancorchè altrove residenti.

Col secondo mezzo, censura la sentenza per “travisamento dei fatti”, lamentando che la commissione regionale, nell’ accogliere l’appello dell’agenzia delle entrate, si sia basata sul falso presupposto che i primi giudici avessero fondato il proprio convincimento sulla circostanza di essere, il comune di Aci Castello, compreso nel novero di quelli considerati danneggiati dal sisma in base al mentovato D.P.C.M..

In ordine alla circostanza dell’esercizio in Catania dell’attività di lavoro, il ricorrente deduce che “non si comprende la ragione per la quale il giudice d’appello (..) abbia ritenuto insufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (..)”.

3. – I due motivi sono inammissibili e in ogni caso infondati.

Seppure esatta nel senso indicato, la sopra riportata interpretazione dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale non consente di superare quanto dalla coamissione affermato a proposito della carenza di prova, nel caso concreto, in ordine al dedotto svolgimento di attività di lavoro autonomo in Catania.

Trattasi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, suscettibile di censura unicamente sul versante del controllo di completezza e di logicità della motivazione.

Va osservato che la riferita affermazione dalla commissione regionale risulta motivata sulla scorta di una duplice ratio:

(a) per tardività della produzione del documento attestante;

(b) per inidoneità in ogni caso del relativo contenuto in rapporto al profilo rilevante ai fini della fruizione delle agevolazioni.

Questa duplice ragione giustificativa dell’inferenza di merito non è specificamente contrastata dal ricorrente. Il quale, lungi dal censurare i rilievi, si limita a contrapporre una ricostruzione (oltre tutto assertoria) della interpretazione offerta in appello circa le ragioni della decisione di primo grado; nonchè ad affidare il ricorso a una generica critica di “travisamento di fatti”, non suscettibile di essere annoverata in seno alla conchiusa tipologia di vizi rilevanti ai fini di cui all’art. 360 c.p.c..

4. – Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” per non essersi la sentenza pronunciata sulla eccezione di cessazione della materia del contendere, dal ricorrente prospettata in appello come conseguenza del pagamento del 10 % del debito tributario “in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado”. Dalla sentenza risulta che il contribuente, costituendosi a fronte dell’avverso appello, chiese “dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver provveduto a versare il 10 % del debito Iva ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17”.

Va evidenziato che questa, rispetto alla pretesa avanzata mediante l’iscrizione a ruolo dell’intera somma corrispondente al debito Iva, coltivata con l’appello, è un’eccezione di merito.

Ora la citata disposizione postula che i destinatari dei provvedimenti agevolativi del tipo di quello che rileva (id est, “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (..) individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza (..)”) “possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992” versando “entro il 16 aprile 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento”;

cosa che, nella specie, il ricorrente assume di aver fatto.

Ma la mancata considerazione del prospettato profilo giuridico è, nei dianzi detti termini, malposta, dal momento che quel profilo si palesa assorbito, nella decisione di secondo grado, dal preliminare diniego in ordine all’aspetto soggettivo, avendo la commissione giustappunto negato, al ricorrente, di essere annoverabile tra i destinatari dei provvedimenti agevolativi richiamati.

In sostanza, la decisione di merito, negativa in ordine alla configurabilità del presupposto soggettivo richiesto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ha comportato l’implicito rigetto dell’eccezione detta, quale specifica conseguenza della decisione medesima.

Non può dunque ravvisarsi, in questa, alcuna omissione, nè di pronuncia, nè di motivazione della pronuncia.

Gli eventuali effetti dell’avvenuto pagamento – medio tempore – della somma pari al 10 % della sorte capitale iscritta a ruolo non influenzano la statuizione che qui si richiede, con riguardo all’impugnazione avverso la sentenza d’appello.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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