Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13320 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10299-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6455/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da L.A. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Riteneva la CTR che l’appello era tardivo, non essendo stato rispettato il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., in quanto la notifica del gravame era avvenuta l’8 maggio 2017, dopo la scadenza dei sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado (7 novembre 2016).

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto notificato il 21 marzo 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in quanto il processo non si era svolto nel contraddittorio di entrambi i proprietari dell’immobile oggetto di classamento.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e dell’art. 327, comma 1, c.p.c. per non avere la CTR considerato che l’ultimo giorno utile per proporre appello cadeva di domenica, con conseguente proroga della scadenza del termine di impugnazione al lunedì successivo.

Va, in via prioritaria, esaminato il secondo motivo di ricorso, posto che l’accertamento della (eventuale) tardività dell’appello, attenendo alla costituzione del rapporto giuridico processuale di impugnazione ed impedendo al giudice di conoscere della causa, ha carattere preliminare rispetto alla verifica della necessità di integrazione del contraddittorio.

La censura è fondata.

L’art. 155 c.p.c., comma 4, prevede che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La CTR, nel dichiarare inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso sentenza depositata il 7 novembre 2016, non ha considerato che il termine di sei mesi per proporre impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c., scadeva nel giorno di domenica 7 maggio 2017, di tal che la scadenza era prorogata al giorno di lunedì 8 maggio 2017.

L’appello notificato l’8 maggio 2017 era dunque tempestivo. Anche il primo motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata la contribuente L.A. è definita comproprietaria dell’immobile oggetto di riclassamento.

L’avviso di accertamento impugnato è stato notificato, oltre alla predetta, a La.Ri..

Orbene, secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l’accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ici) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in applicazione del principio, la suprema corte ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio)” (Cass. n. 15489/2010, Cass. n. 3068/2014, in motivazione).

La sentenza impugnata è quindi nulla, così come quella di primo grado, perchè resa in violazione del litisconsorzio necessario, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, non avendo il comproprietario La.Ri. partecipato al giudizio promosso dalla originaria ricorrente.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Roma, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti dei litisconsorti necessari.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma per l’integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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