Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1332 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 25/01/2010), n.1332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Cooperativa Edilizia Fornelle s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 283/2007/39 depositata il 12/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Cooperativa Edilizia Fornelle contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR del Lazio recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 79/3/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica Iva 1995. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 21/10/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la CTR ha affermato che la mancata iscrizione nel registro prefettizio non sia ostativa alla concessione dei benefici.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 10966 del 14/05/2007), secondo cui, In tema di agevolazioni tributarie, le società cooperative ed i loro consorzi sono ammessi ai benefici previsti dal titolo 3^ del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel rispetto dei requisiti generali fissati dall’art. 14, che al comma primo ne subordina l’applicazione, tra l’altro, all’iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, e dei requisiti specifici previsti dalle singole norme agevolative.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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