Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1332 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1332 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 25947-2011 proposto da:
CATALANI EMILIO CTLMLE43S14A851C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 120, presso lo studio
dell’avvocato CORDA SALVATORE, rappresentato e difeso dagli
avvocati VEZZOSI FABIO, LUCIANO SPIGLIANTINI, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MORALDI LUCIO;

– intimato avverso la sentenza n. 1455/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 5.10.2010, depositata il 18/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

Data pubblicazione: 22/01/2014

ì
udito per il ricorrente l’Avvocato Fabio Vezzosi che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 25947 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.
380-bis c.p.c;

del seguente tenore:
«Con sentenza n. 290/2006 il Tribunale di
Arezzo – adito da Emilio Catalani nei confronti
di Lucio Moraldi con azione di accertamento, o in
subordine di costituzione coattiva, di servitù di
passaggio su un terreno in Bibbiena – respinse la
domanda, essendo risultato che in realtà il fondo
pretesamente servente non apparteneva al convenuto, ma a un terzo.
Impugnata dal soccombente, la decisione è
stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza n. 1455/2010 ha rigettato il
gravame, osservando che Lucio Moraldi era privo
di legittimazione passiva, in quanto l’attore
aveva agito in via petitoria con l’azione confessoria servitutis, la quale avrebbe potuto essere
esercitata unicamente nei confronti dell’effettivo proprietario del fondo in questione.
Emilio Catalani ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Lucio Moraldi non
ha svolto attività difensive in sede di legitti25947/2011

– la relazione depositata in cancelleria è

mita.

Con i motivi addotti a sostegno del ricorso
Emilio Catalani deduce che erroneamente la Corte

ne passiva di Lucio Moraldi, in relazione alla
domanda intesa ad ottenere l’accertamento della
sussistenza della servitù di cui si tratta e la
cessazione degli impedimenti e delle turbative al
suo esercizio.
La censura appare fondata, alla luce dei precedenti giurisprudenziali pertinentemente richiamati nel ricorso (Cass. 6 novembre 1985 n. 5396,
Cass. 11 febbraio 1994 n. 1383, cui adde Cass. 24
marzo 2000 n. 3511) secondo cui «riguardo alla
confessoria servitutis, la legittimazione dal
lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre
a contestare l’esistenza della servitù, abbia un
rapporto attuale con 11 fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto
reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo
solo nei confronti di tali soggetti esser fatto
valere il giudicato di accertamento, contenente,
anche implicitamente, l’ordine di astenersi da
qualsiasi turbativa nei confronti del titolare
della servitù o di rimessione in pristino ex art.
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d’appello ha ritenuto 11 difetto di legittimazio-

2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del
diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari
dell’azione ex art. 1079 c.c., soltanto se la

con quella di uno dei predetti soggetti o abbia
comunque implicato la contestazione della servitù; altrimenti nei loro confronti possono essere
esperite, ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’azione
di risarcimento del danno e, ai sensi dell’art.
2058 c.c., l’azione di riduzione in pristino con
l’eliminazione delle turbative e molestie».
Che Lucio Moraldi non fosse proprietario ma
soltanto possessore del fondo oggetto della
causa, pertanto, non escludeva che nei suoi
confronti potesse essere chiesto l’accertamento
del diritto di servitù da lui contestato e la
cessazione degli impedimenti e turbative da lui
posti in essere; quest’ultima pronuncia, d’altra
parte, avrebbe potuto essere adottata anche se
egli fosse stato un semplice autore materiale
della lesione del diritto di servitù.
Si ritiene quindi possibile definire 11 giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5 , prima ipotesi, c.p.c.»;
– il ricorrente ha presentato una memoria;
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loro condotta si sia posta a titolo di concorso

– sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio il difensore del ricorrente e il
pubblico ministero;
– il collegio concorda con le argomentazioni

svolte nella relazione e le fa proprie;
– non sussistono le condizioni perché la causa possa essere decisa nel merito in questa sede,
come il ricorrente ha richiesto con la sua memoria;
– la sentenza impugnata va quindi cassata con
rinvio ad altro giudice, che si designa in una
diversa sezione della Corte d’appello di Firenze,
cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese
del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte
d’appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
Roma, 26 novembre 2013

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