Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1332 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VILLA LICHENA SRL (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

n. 466, presso lo studio dell’avvocato FLOCCO MARINA, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato

SPATARO PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRI MARCO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA in persona del suo Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio dell’avv. D’ACUNTI CARLO MARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. GIORGIO GIUSTI, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

19.6.09, depositata il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la controricorrente ( T.A.M.) l’Avvocato

Carlo Mario D’Acunti (per delega avv. Marco Sandri) che si riporta ai

motivi del controricorso;

udito per la controricorrente (Banca Popolare dell’Emilia Romagna)

l’Avvocato Carlo Mario D’Acunti che si riporta agli scritti e

deposita avviso di ricevimento;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 19 giugno 2009 e depositata il 7.7.2009 in materia di processo esecutivo.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo, con il quale si denuncia la illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 178 in combinato disposto con l’art. 630 c.p.c., deve rilevarsi che correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che nessuna illegittimita’ della pronuncia adottata, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., si era verificata per la partecipazione al Collegio, quale relatore, del giudice dell’esecuzione che aveva emesso il provvedimento reclamato.

Al procedimento di reclamo avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha dichiarato l’estinzione, o che ha rigettato la relativa eccezione, si applicano le norme contenute nell’art. 178 c.p.c., commi 3, 4 e 5 – che presuppongono la sua partecipazione al collegio quale relatore – e non quelle contenute nell’art. 669 terdecies c.p.c. (v. anche Cass. 8.5.1976 n. 1624). Anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. in relazione all’eccezione di cui all’art. 497 c.p.c., e vizio di motivazione, e’ manifestamente infondato.

Il termine di cessazione dell’efficacia del pignoramento, previsto nell’art. 497 cod. proc. civ., richiamato per il pignoramento immobiliare nel successivo art. 562 c.p.c., decorre dalla data di notifica del pignoramento e non da quella della trascrizione di questo (Cass. 16.9.1997 n. 9231; cass. 20.5.1966 n. 1305). Ma per “data di notificazione” deve intendersi quella in cui il processo notificatorio nei confronti del destinatario si sia perfezionato – vale a dire il momento in cui l’atto e’ ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilita’, e non il momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, soltanto ai fini del realizzarsi dell’effetto anticipato e provvisorio a vantaggio del notificante (fra le tante v.

Cass. 26.2.2008 n. 4996; cass. 20.4.2010 n. 9329).

Nessuna estinzione del processo esecutivo per cessazione dell’efficacia del pignoramento, pertanto, si e’ verificata nella specie, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le resistenti sono state ascoltate in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle parti resistenti, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di ciascuna delle resistenti, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 1.900,00 per onorari; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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