Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1332 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1332 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26235/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Chíavoni Sergio;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di
Roma, n. 4589/02/09 depositata il 23 settembre 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Data pubblicazione: 19/01/2018

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico mezzo, nei
confronti di Sergio Chiavoni (che non svolge difese nella presente
sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione
tributaria centrale, sezione di Roma, ha rigettato il ricorso proposto
dall’Ufficio, ritenendo corretto l’annullamento già statuito dalla

secondo grado) degli avvisi di mora notificati al contribuente, relativi
a pena pecuniaria Irpef per l’anno 1982;
considerato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, come modificato dall’art. 8 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, in
relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per
avere la C.T.C. rigettato la reiterata eccezione di inammissibilità del
ricorso introduttivo a causa della mancata presentazione di copia del
ricorso medesimo all’Ufficio;
ritenuto che la doglianza è fondata;
che invero, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la
proposizione del ricorso alla Commissione tributaria di primo grado,
ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito
dall’art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981, richiede, a pena di
inammissibilità del ricorso stesso, la consegna o spedizione di copia
dell’atto introduttivo all’ufficio tributario nel termine perentorio di
sessanta giorni, senza che possa considerarsi equipollente del
predetto adempimento, ai fini della valida instaurazione del rapporto
processuale, la notizia della controversia comunque ricevuta
dall’Ufficio dopo la scadenza del termine indicato (v. ex aliis Cass. del
30/01/2008, n. 2062; 10/05/2006, n. 10783; 25/03/2005, n. 6510;
30/08/2002, n. 12727);
che, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza
impugnata deve essere cassata e, potendosi decidere la causa nel
merito, ex art. 384 cod. proc. civ., dev’essere dichiarata
2

Commissione tributaria di primo grado (e confermato da quella di

l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente;
che considerati i profili processuali della fattispecie si ritiene di
compensare le spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito,

integralmente le spese processuali.
Così deciso il 24/11/2017

dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Compensa

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