Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13319 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13319 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 25147-2011 proposto da:
GROS MARKET ITALIA SRL 01060140306, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso
lo studio dell’avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIORGIO BONOMI, DARIO MORESCO, GIOVANNI BORGNA giusta
procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente
contro

LARICE CARNI DI PIO & PAOLO LARICE SNC 00163180300,
in persona del suo legale rappresentante PAOLO

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Data pubblicazione: 30/06/2015

LARICE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PANARITI, rappresentata e difesa dagli avvocati
MASSIMO QUERINI, CIRO CARANO giusta procura speciale
a margine del controricorso;
controri corrente

avverso la sentenza n. 119/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 04/03/2011, R.G.N.
138/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato CIRO CARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del 1^ di ricorso assorbiti gli
altri;

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Svolgimento del processo
La società Larice Carni di Pio e Paolo Larice s.n.c. ha citato in giudizio davanti al
Tribunale di Udine la S.p.A. Friudis , ora Gros Market Italia S.r.l. , per sentirla
condannare al pagamento della somma di lire 294.533.905 per una fornitura di carne
ancora non pagata effettuata in favore di Savoldelli Marcellino, titolare di un
supermercato, sul rilievo che la Friudis era debitrice solidale per l’acquisto dell’azienda
dello stesso Savoldelli ,ai sensi dell’articolo 2560 2° comma cod.civ.

quanto aveva acquistato non la totalità della azienda ,ma solo un ramo aziendale ,a
cui era totalmente estranea la merce fornita dalla Larice, che riguardava invece il
settore aziendale rimasto di proprietà del Savoldelli.
Previa. autorizzazione ,la Friudis ha chiamato in giudizio il Savoidelli che è rimasto
contumace.
Il Tribunalé di Udine, sul rilievo che nell’ipotesi di trasferimento di un ramo di azienda
si applica l’articolo 2560 2° comma cod.civ , ma che l’accollo ex lege dei debiti deve
avvenire proporzionalmente, e cioè in base al valore della parte dell’azienda ceduta
rispetto all’intero compendio aziendale, dopo l’espletamento di una c.t.0 ,ha
condannato la Friudis a pagare il debito della Larice nella misura corrispondente al
valore attribuito dal c.t.0 al ramo di azienda ceduto, vale a dire nella misura dello
0,693973 dell’intero debito.
La Corte di appello ha rigettato l’appello principale della Gros Market (già Friudis) ed
ha accolto l’incidentale della Larice e, sul rilievo che non era stato trasferito un ramo
d’azienda, ma l’intera azienda, che prima del 1987 era unica con una soia contabilità
ed unico avviamento commerciale ,ha condannato la Friudis a pagare l’intero debito
della Larice.
La Gros Market ha impugnato per cassazione , lamentando con il primo motivo che
.

la controparte Larice nell’appello incidentale non aveva posto in discussione che era

,

stato ceduto un solo ramo d’azienda, sicché la Corte d’appello aveva pronunciato
ultrapetita nell’accertare che vi era stata cessione dell’intera azienda.
La Corte di Cassazione ,con sentenza numero 26414/09, ha accolto il primo motivo
e dichiarato assorbiti gli altri, sul rilievo che la società Larice nel proporre l’appello
incidentale non aveva contestato l’accertamento in fatto dell’avvenuta cessione solo
di un ramo di azienda.
La Corte di appello di Trieste in sede di rinvio, sul presupposto del giudicato formatosi
sulla circostanza in fatto che era stato ceduto un ramo di azienda e non l’intera
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Nel costituirsi in giudizio la società Friudis ha contestato di essere obbligata solidale in

azienda, ha ritenuto che il cessionario di un ramo di azienda, data la sussistenza di
un’unica contabilità ed un unico avviamento, era tenuto al pagamento di tutti debiti
aziendali.
La Corte di merito arriva ad affermare questo principio di diritto nella considerazione
che i creditori in tanto hanno effettuato le forniture in quanto potevano contare
sull’intero patrimonio aziendale, come rappresentato dai libri contabili .

illustrati da memoria.
Resiste la Larice Carni.
Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2560 cod.civ. in
combinazione con gli artt. 2555 cod.civ, 12 e 14 delle preleggi e 1372 cod.civ. in
relazione all’art. 360 1°comma n.3 c.p.c. e carenza di motivazione ex art. 360
1°comma n. 4 e 5 cod.proc.civ.
Secondo la società ricorrente la Corte di appello ha errato nel ritenere I ‘acquirente di
‘un ramo di azienda deve rispondere di tutti i debiti pregressi dell’intera azienda.
Infatti, ritenuto che il ramo d’azienda è inteso dalla giurisprudenza come un
complesso organizzato di beni strutturato con un’autonoma attività produttiva
funzionalmente preesistente e quindi qualificabile come azienda commerciale, secondo
la previsione dell’art. 2560 cod.civ, l’acquirente di quei ramo deve rispondere solo dei
debiti inerenti a quella parte di azienda ceduta.
Nel caso di specie è fuori discussione che il debito di cui si richiede il pagamento
riguarda forniture di carne in favore del Savoldelli, effettuate prima della cessione del
ramo d’azienda, e chiaramente non inerenti all’attività del ramo ceduto.
La tenuta di un’unica contabilità non può essere giustificativa del passaggio di tutti
debiti aziendali pregressi all’acquirente del ramo di azienda.
2.11 motivo è fondato.
Fino al codice civile del 1942 mancava nel nostro ordinamento giuridico una disciplina
relativa all’azienda ed alla sua circolazione.
In precedenza era stato compito della dottrina e della giurisprudenza sopperire
all’assenza di norme relative all’azienda ed al suo trasferimento.
Partendo dalla convinzione comune che la teoria dell’azienda era un momento della
teoria degli oggetti giuridici ,gli interpreti erano giunti all’elaborazione di due diverse
correnti di pensiero che , con grande schematizzazione, possono definirsi come
4

Avverso detta sentenza propone ricorso la Gros Market (ex Friudis) con quattro motivi

disciplina unitaria o disciplina pluralistica, a seconda che l’azienda fosse considerata o
meno come unico oggetto giuridico.
Con il codice del 1942 i momenti più importanti della vita dell’azienda, cioè la fase del
trasferimento dell’azienda per contratto ed i più diffusi diritti di godimento della
stessa- usufrutto e affitto-hanno ricevuto espressa regolamentazione.
Deve però immediatamente avvertirsi che rimangono numerose fasi della vita

,

dell’azienda che ancora non sono espressamente regolate normativamente, come la

disciplina applicabile, riferendosi alla disciplina generale dell’azienda, al bilanciamento
effettuato dal legislatore degli interessi coinvolti nei diversi aspetti del trasferimento
dell’azienda, alla prevalenza da dare ad esigenze a volta unitarie ed a volta
pluralistiche.
3.Ai fini della presente decisione è necessario precisare cosa deve intendersi per
azienda e per ramo di azienda, definizioni con cui deve necessariamente coordinarsi
l’interpretazione di ogni norma relativa all’azienda e soprattutto ogni fattispecie
giuridica relativa all’azienda che ancora oggi non ha ricevuto espressa disciplina .
Il codice del 1942, con l’articolo 2555, ha definito azienda come il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte , con la sentenza 5-3-2014, n.5087,
nel decidere in senso positivo la questione se l’azienda potesse essere oggetto di
acquisto per usucapione, hanno ripercorso la dibattuta e ancora non risolta questione
della natura giuridica dell’azienda.
Hanno evidenziato la difficoltà degli interpreti di confrontarsi con la classificazione dei
beni contenuta negli articoli 810-817 cod.civ. per qualificare l’azienda- bene unitario a
composizione variabile nel tempo e qualitativamente mista- come bene mobile o
immobile o come universalità di beni, nella definizione dell’articolo 816 cod.civ, tesi
questa prevalente nella giurisprudenza di legittimità.
,

Hanno rilevato che, nella definizione dell’art. 2555 cod.civ., l’elemento unificatore
della pluralità dei beni – indicato nell’organizzazione per l’esercizio dell’impresa – è
ancorato a un’attività (l’organizzazione), a sua volta necessariamente qualificata in
senso finalistico (l’impresa): l’attività, come tale, è certamente un’espressione del
soggetto, che trascende la categoria dei beni giuridici e non può essere oggetto di
possesso. à necessario allora, per chi debba misurarsi con la disciplina vigente
dell’azienda, riconoscere che l’art. 2555 cod.civ. esprime una valutazione dell’azienda
che, senza cancellare il suo collegamento genetico (organizzativo) e finalistico con
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fattispecie oggetto della presente controversia, e che resta all’interprete ricostruire la

l’attività d’impresa, ne sancisce una considerazione oggettivata (di “cosa”, oltre che di
strumento di attività), costituente la premessa alla possibilità che essa diventi oggetto
di negozi giuridici e di diritti.
Ciò che sembra decisivo- ,secondo le Sezioni Unite, è dunque proprio l’oggettività
dell’azienda, considerata unitariamente quale oggetto di diritti.
Negli artt. 2555 – 2562 cod.civ. sono disciplinate in modo – solo parzialmente
unitario- alcune fattispecie che non esauriscono la fenomenologia dell’azienda,

considerazione unitaria dell’azienda sembra riproporre il tema della sussunzione del
bene azienda in una delle categorie del Libro Terzo del codice civile, che renderebbe
per ciò stesso applicabile tutta la relativa disciplina civilistica.
4.E’ necessario a questo punto esaminare la disciplina prevista in via generale per il
trasferimento dell’azienda nel suo complesso, al fine di valutarne l’applicabilità anche
all’ipotesi di trasferimento di un parte dell’azienda ,cosiddetto ” ramo di azienda”.
Le norme sulla circolazione dell’azienda evidenziano l’intento del legislatore di
conservare nella trasferimento l’unitarietà del complesso e la sua funzionalità,
ponendo al centro della disciplina il valore impresso all’azienda dall’organizzazione dei
beni che la compongono.
Gli articoli da 2556 a 2560 del codice civile contengono la disciplina relativa al
trasferimento dell’azienda per atti tra vivi .
L’articolo 2556 cod.civ. detta due regole per il trasferimento della proprietà o del
godimento dell’azienda nel suo complesso: nel primo comma una regola relativa alla
forma dell’atto di trasferimento e nel secondo comma una relativa alla pubblicità del
trasferimento.
Viene prevista la forma scritta

ad pro bationem

per i contratti che attuano la

circolazione dell’azienda intesa come complesso unitario, salvo che sia prevista una
forma più forte per il trasferimento dei singoli beni o per la natura del contratto. La
soluzione pluralistica per le forme adottata dal legislatore determina che solo
l’adozione della forma più forte per il trasferimento dell’azienda garantisce
all’acquirente l’acquisto di tutti gli elementi dell’azienda stessa.
È prevista una regola di pubblicità per il trasferimento, che è individuata nell’iscrizione
del contratto nel registro delle imprese.
5.L’articolo 2558 cod.civ è quello che più degli altri esprime la volontà del legislatore
di tutelare l’unità dell’azienda ,in quanto prevede il trasferimento, senza bisogno del
consenso delle altre parti, di tutti i rapporti stipulati per l’esercizio dell’azienda.
6

lasciando aperta la discussione su tutte le fattispecie non regolate. Per queste, la

La norma prevede quindi il trasferimento sia dei contratti volti all’acquisizione di beni
e servizi per l’esercizio dell’azienda ,cosiddetti contratti di azienda, sia dei contratti
relativi ai rapporti in corso con la clientela, definiti contratti di impresa. Questa
disposizione fa sì che l’acquirente possa acquisire immediatamente beni o servizi
funzionali all’esercizio dell’azienda e contemporaneamente entrare in contatto con la
clientela della stessa.
L’applicazione di tale norma presuppone chiaramente che il contratto non abbia avuto

residuerebbe o un credito o un debito, il cui trasferimento è disciplinato dagli articoli
2559 e 2560 cod.civ.
6.La disposizione tutela l’interesse dell’acquirente a poter immediatamente proseguire
l’attività dell’impresa e quello dell’alienante, che non avrebbe interesse alla
conservazione di tali contratti una volta ceduta 1″azienda .
E’ una disposizione eccezionale rispetto alla tutela prevista dal diritto comune per il
terzo contraente.
Infatti è consentito il trasferimento del contratto senza il consenso di una delle parti
ed anche la liberazione dell’alienante, liberazione non prevista come disciplina
generale dall’articolo 2560 cod.civ. per il trasferimento dei debiti dell’azienda.
Questa deroga viene giustificata solitamente dalla considerazione che il terzo è
garantito in relazione alla esecuzione del contratto dal trasferimento dell’intero
complesso aziendale, mentre la sua corrispettiva posizione debitoria gli offre una
tutela con la possibilità di ricorrere ai rimedi previsti dal diritto comune per la tutela
dei rapporti ineseguiti ex utroque latere.
Sono sottratti alla disciplina dell’articolo 2558 cod.civ. i rapporti con carattere
personale i quali , per essere trasferiti insieme all’azienda, richiedono il consenso della
controparte ceduta. è prevista poi la possibilità del recesso dal contratto per giusta
causa.
Una disciplina particolare è prevista, per i contratti di lavoro dall’articolo 2112 cod.civ
di cui viene disposto, con una norma imperativa, il trasferimento all’acquirente a
tutela del lavoratore e non si prevede la possibilità di patto contrario.
7.L’articolo 2559 1°comma cod.civ. disciplina gli effetti della cessione dell’azienda sui
crediti aziendali, vale a dire quei crediti di cui l’imprenditore cedente risulta titolare al
momento della cessione a seguito dell’esercizio dell’attività di impresa e stabilisce che
la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al
debitore o di sua accettazione ,ha effetto nei confronti dei terzi dal momento
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esecuzione da entrambe le parti, in quanto in ipotesi di un contratto già eseguito ,

dell’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese ,tuttavia il
debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.
Vi è una deroga assai significativa alla disciplina di carattere generale prevista
dall’articolo 1260 cod.civ. e seguenti, mentre nulla viene disposto con riguardo alla
disciplina del trasferimento dei crediti nei rapporti tra le parti, vale a dire tra cedente e
cessionario dell’azienda .
L’articolo 1265 cod.civ. prevede che, in caso di contrasto fra parti aventi causa dallo

debitore ceduto o che per primo abbia ottenuto l’accettazione da parte dello stesso
debitore. Di conseguenza è la notifica della cessione o l’accettazione della cessione il
criterio per risolvere eventuali conflitti fra più aventi causa dallo stesso cedente.
Invece l’articolo 2559 cod.civ. prevede che l’efficacia della cessione del credito sia
legata ad una sorta di notifica collettiva, ossia l’iscrizione del contratto di
trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese, e l’adempimento di tale formalità
determina l’acquisto dei crediti aziendali da parte dell’acquirente ,acquisto che diventa
opponibile sia ad eventuali acquirenti in conflitto sia ai creditori dell’alienante.
Con riguardo alla posizione del debitore ceduto manca una espressa regolamentazione
nella norma. Applicandosi la disciplina generale dovrebbe ritenersi l’efficacia
immediata del trasferimento salvo , secondo le disposizioni dell’articolo 2559 1°
cod.civ, la circostanza che il debitore è liberato se paga all’alienante ignorando in
buona fede che questi non è più creditore.
8.Come si è detto l’articolo 2559 cod.civ. nulla dispone in relazione alla sorte dei
crediti aziendali nei rapporti fra le parti del contratto di cessione di azienda. Vi è
contrasto sulla circostanza che la cessione di azienda trasferisca o meno

ipso iure

anche i crediti aziendali, oppure se sia richiesta un’espressa pattuizione fra le parti,
una clausola inserita nel contratto di cessione che regoli il trasferimento o meno dei
crediti aziendali.
La soluzione è strettamente correlata alla nozione di azienda e dei beni che
costituiscono l’azienda. Infatti se i crediti vengono considerati parte dell’azienda,
sicuramente la cessione degli stessi avviene contemporaneamente alla cessione
dell’azienda. Se invece si ha una nozione di azienda in cui il termine beni sia da
interpretare in senso letterale e strettamente giuridico, vale a dire solo le cose che
possono formare oggetto di diritti ai sensi dell’articolo 810 cod.civ, allora i crediti non
si trasferiscono automaticamente insieme all’azienda.

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stesso cedente, prevale colui il quale per primo ha notificato la cessione del credito al

La dottrina si è divisa sulla necessità o meno di una espressa pattuizione, mentre la
giurisprudenza, in contrasto con le teorie che affermano il trasferimento dei crediti al
cessionario dell’azienda solo in presenza di espressa pattuizione , ritiene che con la
cessione dell’azienda si determini il trasferimento automatico di ogni credito aziendale
insieme ad ogni altro elemento dell’universalità
Infatti è orientamento consolidato, Cass. 13 giugno 2006, n. 13676 – che: – la
cessione dell’azienda, a norma dell’art. 2559 cod. civ., ha carattere unitario ed

Puniversitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di
tutti i crediti inerenti alla gestione dell’azienda ceduta (Cass. 27 marzo 1996, n. 2714;
Cass. 5 maggio 1995, n. 4873, che qualifica il fenomeno come una cessione ex lege;
Cass. 9 settembre 1978, n. 4094; Cass. 13 luglio 1973, n. 2031; Cass. 22 gennaio
1972, n. 171); – presupposto della cessione del credito, in tal caso, è la sua inerenza
alla gestione dell’azienda, mentre ricorrendo tale presupposto – un ostacolo estrinseco
al trasferimento può derivare esclusivamente dalla volontà contraria delle parti del
contratto di cessione d’azienda; espressamente sono stati qualificati compresi nella
cessione di azienda i crediti risarcitori o altri di natura chiaramente extracontrattuale,
purché appunto inerenti all’attività d’impresa .
9.L’articolo 2560 cod.civ. disciplina la sorte dei debiti aziendali in caso di trasferimento
dell’azienda e regola i rapporti fra i contraenti ed i creditori aziendali . La norma non si
occupa dei rapporti interni fra le parti del contratto di cessione di azienda, che
secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente sono libere di disciplinare come
meglio credono la sorte dei debiti aziendali nei loro rapporti reciproci ,adottando il
regolamento privato di interessi che meglio risponde alle loro esigenze.
Si deve dare conto di una tesi minoritaria che ritiene il trasferimento automatico dei
debiti nei rapporti interni fra le parti come effetto della cessione dell’azienda, tesi
legata alla preventiva scelta di inserire i debiti aziendali fra gli elementi costitutivi
dell’azienda.
L’articolo 2560 cod.civ al primo comma stabilisce che l’ alienante non è liberato dai
debiti inerenti al suo esercizio ed anteriori al trasferimento, se non risulta che creditori
vi hanno consentito .
Il secondo comma dell’articolo 2560 cod.civ. prevede che presupposto essenziale
per la responsabilità dell’acquirente è l’iscrizione dei debiti anteriori alla cessione di
azienda nei libri contabili obbligatori.

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importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti

10. Nella disposizione dell’art.2560 cod.civ è rinvenibile una duplice ratio : la prima è
quella di tutelare i terzi creditori ,che avendo fatto affidamento sull’azienda per la
realizzazione dei loro crediti ,nel caso di trasferimento della stessa, potrebbero vedere
diminuita la propria garanzia con la sostituzione di un importante bene del patrimonio
del debitore con una somma di denaro, la cui nota volatilità metterebbe in pericolo la
realizzazione dei crediti ; la seconda è quella di tutelare l’interesse economico
collettivo alla facilità di circolazione dell’azienda, che sarebbe sicuramente rallentata

esattamente l’esposizione debitoria di cui sarebbe responsabile insieme al cedente.
Infatti secondo giurisprudenza costante la disciplina prevista dal secondo comma
dell’art.2560 cod.civ ,secondo cui l’acquirente risponde dei debiti inerenti all’esercizio
dell’azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo
dall’esigenza di tutelare i terzi creditori, già contraenti con l’impresa e peraltro
sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art.
2560 cod. civ., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e
specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati
riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto
titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica
delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro. Cass. 21/12/2012 ,
n. 23828 .
In caso di cessione di azienda, l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda
ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità
dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 cod.
civ.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che
l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell’acquirente medesimo.
Cass. 10/11/2010, n. 22831.
. In dottrina è minoritaria la tesi che estende la responsabilità dell’acquirente anche a
. debiti aziendali che, pur non risultando dai libri contabili obbligatori ,siano da lui
concretamente conosciuti o conoscibili usando l’ordinaria diligenza al momento del
trasferimento.
11.L’interesse tutelato dall’art.2560 cod.civ è sicuramente indisponibile da parte
dell’alienante e dell’acquirente ed è invece disponibile da parte dei creditori.
La giurisprudenza e la prevalente dottrina riconoscono il carattere imperativo della
norma e ciò comporta che la stessa non può essere derogata da un accordo tra

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se il cessionario acquistando l’azienda non fosse messo in grado di conoscere

alienante e acquirente, mentre è pienamente derogabile in conformità dei principi di
carattere generale ,da un accordo fra acquirente e creditore.
12.La prevalente dottrina e la giurisprudenza concordano sulla circostanza che il
presupposto perché operi la responsabilità per debiti dell’acquirente sulla base
dell’articolo 2560 cod.civ. è che vi sia stato oggettivamente un trasferimento
d’azienda, vale a dire il trasferimento di un complesso di beni organizzato ed idoneo a
venir utilizzato per l’esercizio di un’attività di impresa.

norma imperativa, posta a tutela dei creditori dell’imprenditore, attribuire alla volontà
delle parti, alienante ed acquirente, il potere di stabilire se ciò che viene allenato
costituisce o non costituisce azienda equivarrebbe a consentire alle parti interessate la
possibilità di stabilire se sussistono o meno i presupposti per l’applicazione di una
norma imperativa
Anche la giurisprudenza ha affermato che ai fini del trasferimento dell’azienda, o di un
ramo di essa, è necessario il trasferimento di un complesso di beni di per sè idoneo a
consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività d’impresa, requisito
configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l’azienda
o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto
del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine,
sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa Cass.
09/1212005,n. 27286
13.Rimane fermo quindi il principio che non è possibile cambiare il debitore senza il
consenso del creditore. Il consenso dei creditori costituisce quindi causa estintiva della
responsabilità dell’alienante per i debiti aziendali
Si discute se il consenso debba riguardare genericamente la cessione di azienda o
debba riguardare il singolo debito .
La dottrina dominante ritiene necessario che per la liberazione del debitore alienante
. sia necessario uno specifico consenso dei creditori che riguardi il trasferimento dei
singoli debiti e non il generico consenso al trasferimento dell’azienda.
La regola generale prevede ,quindi, che nel trasferimento dell’azienda i creditori
aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente,
entrambi obbligati in solido.
La previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al
pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non
dell’alienante: sicchè, essa non determina alcun trasferimento della posizione
11

Viene evidenziato da autorevole dottrina che essendo l’articolo 2560 cod.civ. una

debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è
imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può
rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido,
un debito pregresso dell’azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può
rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido. Cass. 22/12/2004 , n.
23780 .
Per la giurisprudenza si sarebbe in presenza di un accollo cumulativo ex lege, più

debito,di una solidarietà sui generis, rimanendo il debito sempre nella responsabilità
dell’alienante.
Sul punto si è sviluppata anche una tesi in senso opposto per cui sia nel trasferimento
d’azienda come in quello di ramo d’azienda la titolarità dei debiti inerenti la cessione
transita in capo al cessionario, avendo l’obbligazione solidale del cedente unicamente
funzione di garanzia.
14.Delineata in tal modo la disciplina generale in relazione ai debiti nel trasferimento
dell’azienda ,deve osservarsi che rimane priva di espressa disciplina la sorte dei debiti
aziendali in ipotesi di cessione di parte dell’ azienda, vale a dire di cessione del
cosiddetto ramo d’azienda.
Anche in questo caso spetta all’interprete ricavare la disciplina applicabile prima di
tutto definendo la nozione giuridica di ramo di azienda , tenendo conto della disciplina
codicistica generale relativa al trasferimento dei contratti, dei crediti e dei debiti nella
ipotesi di cessione di azienda, valutando quali interessi il legislatore ha ritenuto
espressamente di tutelare nelle singole fattispecie .
15.La definizione di ramo di azienda è formulata dal legislatore nell’articolo 2112
cod.civ, articolo la cui ratio è di tutelare la stabilità del rapporto di lavoro nell’ipotesi
di cessioni parziali dell’azienda.
Deve intendersi parte dell’azienda l’ articolazione funzionalmente autonoma di
un’attività economica organizzata, preesistente come tale al trasferimento, e che
conserva nel trasferimento la propria identità. Anche il diritto comunitario (Direttive
CE nn. 98/50 e 2001/23) richiede che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento
costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi
organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria.
Viene seguito dal legislatore un criterio oggettivo per stabilire quando vi è cessione di
ramo di azienda , indipendentemente dalla volontà manifestata dalle parti , legato alle

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kf

precisamente si sarebbe in presenza per l’acquirente di una responsabilità senza

cessione effettiva di una parte funzionalmente autonoma dell’azienda ,in vista delle
tutela effettiva dei diritti dei lavoratori dell’azienda stessa.
Un riferimento a “rami di azienda” è contenuto nell’articolo 104 e seguenti della nuova
legge fallimentare in relazione, fra l’altro all’esercizio provvisorio dell’impresa, che può
essere limitato a specifici rami di azienda, come a specifici rami può essere limitato
l’affitto o la cessione.
Previsioni simili sono contenute anche nei vari tipi di amministrazione straordinaria

validi della stessa, nella disciplina relativa al trasferimento del portafoglio delle
imprese di assicurazione .
16.Considerato che l’elemento caratterizzante la cessione di ramo d’azienda è l’
identità funzionalmente autonoma dell’entità economica trasferita, idonea a consentire
l’inizio o la continuazione di una determinata attività di impresa;
tenuto conto che la ratio dell’articolo 2560 cod.civ. è quella di impedire che creditori
dell’imprenditore vengano privati mediante l’alienazione dell’azienda di quei beni sui
quali particolarmente hanno fatto affidamento quale garanzia dei loro crediti ,pur
salvaguardando contemporaneamente l’interesse economico della collettività alla
facile circolazione dell’azienda ;che tale norma è dalla generalità degli operatori del
diritto ritenuta inderogabile , non vi può essere dubbio sull’applicabilità dellart.2560
cod.civ. anche nel trasferimento di un ramo dell’azienda, che proprio perché è un
complesso produttivo che ha una autonoma capacità di iniziare o proseguire l’attività
di impresa , nel suo insieme costituisce un elemento patrimoniale di cui i creditori
dell’impresa hanno tenuto conto per la garanzia dei loro crediti.
Il modo secondo cui si deve applicare l’articolo 2560 2° comma cod.civ. in ipotesi di
cessione di ramo di azienda presenta particolari aspetti di delicatezza.
17.Si osserva che nella controversia oggetto del presente giudizio è stato accertato in
via definitiva che fra il Salvoldelii e la Friudis s.p.a, ora Gros Market, vi è stata una
cessione di ramo di azienda :il Savoldelli ha tenuto per sé l’attività di macelleria,
mentre ha ceduto alla società Friudis l’attività costituita da tutti i restanti reparti del
supermercato.
Non è contestato che il debito, pregresso alla cessione, di cui la Gros Market è
chiamata a rispondere come acquirente del ramo di azienda, è relativo ad una
fornitura di carne.
La Corte d’appello ha ritenuto che pur in presenza di cessione di ramo di azienda, in
considerazione della circostanza che la società cedente aveva una contabilità unitaria
13

volte a garantire la sopravvivenza dell’azienda e soprattutto dei rami economicamente

e non separata per il ramo ceduto, l’acquirente doveva rispondere in solido con
l’alienante di tutti debiti aziendali ,e quindi anche del debito oggetto della presente
controversia, relativo alla parte dell’azienda rimasta in proprietà del cedente.
18.

Sul punto deve ricordarsi che una autorevole dottrina è giunta a risultati

sostanzialmente opposti a quelli dalla Corte di appello, vale a dire ha ritenuto che si
potesse applicare, seppur in via analogica ,l’articolo 2560 2° comma cod.civ solo
nell’ipotesi che ,nel trasferimento di un ramo d’azienda ( o sede secondaria) fosse

inquadrata nel complesso delle scritture contabili obbligatorie
In mancanza di contabilità distinta ,l’acquirente non è tenuto a rispondere dei debiti
aziendali.
19. In dottrina, poi , nessuno degli autori che si è occupato della sorte dei debiti in
ipotesi di trasferimento di ramo di azienda è giunto alla conclusione adottata dalla
Corte di appello.
Si è detto che l’acquirente di un ramo di azienda risponde soltanto della parte dei
debiti concernenti il ramo o la parte dell’azienda ceduta ed, in proporzione dei debiti
relativi alla gestione complessiva dell’impresa dell’alienante.
L’ autore che in dottrina si è dedicato con particolare approfondimento alla questione
ha osservato che non possono esservi dubbi sul trasferimento al cessionario dei debiti
relativi al ramo di azienda ceduto quando l’alienante abbia tenuto una contabilità
distinta, ma che sembra riduttivo legare solo alla tenuta di una contabilità distinta il
trasferimento dei debiti.
Infatti seguire tale tesi determinerebbe come conseguenza la possibilità per
l’imprenditore di liberarsi di un ramo dell’azienda o di dividere la stessa in tanti
tronconi diversi, costituenti ciascuno un complesso aziendale, pregiudicando in tal
modo i suoi creditori che verrebbero privati della garanzia dei loro credito.
D’altra parte non soddisfacente è la tesi scelta dalla Corte d’appello del trasferimento
al cessionario del ramo di azienda, in mancanza di contabilità distinta, di tutti debiti
aziendali .
Infatti tale soluzione si scontra con la ratio dell’articolo 2560 2° comma cod.civ che
chiaramente effettua un bilanciamento fra l’interesse dei creditori a mantenere intatta
la garanzia del loro credito e l’interesse economico alla facile circolazione dell’azienda,
garantito dalla previsione per l’acquirente di conoscere esattamente i debiti di cui
dovrà rispondere, che sono solo quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

14

stata tenuta volontariamente dall’imprenditore una contabilità distinta ,sia pure

20.Alla luce della ratio della norma, deve affermarsi che nella cessione di ramo di
azienda il bilanciamento di interessi previsto dal legislatore con l’articolo 2560 2°
comma cod.civ. si realizza solo ritenendo che l’acquirente di un ramo di azienda
risponderà dei debiti che dalle scritture contabili risulteranno riferirsi alla parte di
azienda a lui trasferita.
Egli invece non risponderà non solo dei debiti che dalle scritture contabili non risultino
relativi • alla parte d’azienda da lui acquistata, ma nemmeno pro quota per i debiti

Condividendo le conclusioni della dottrina più approfondita in materia, la Corte ritiene
questa la sola soluzione che consente di rispettare il principio di cui all’art.2560 2°
comma cod.civ. della responsabilità dell’acquirente per debiti oggettivamente
risultanti dalle scritture obbligatorie come attinenti all’azienda acquistata, senza
sconfinare nel principio ,non accolto dal legislatore, di responsabilità per debiti
conosciuti o conoscibili come attinenti all’azienda.
215occorre per i debiti, nella fattispecie di trasferimento di ramo di azienda il
concetto di inerenza già utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità per il
trasferimento dei crediti dell’azienda ceduta (Cass. 27 marzo 1996, n. 2714; Cass. 5
maggio 1995, n. 4873, che qualifica il fenomeno come una cessione ex lege; Cass. 9
settembre 1978, n. 4094; Cass. 13 luglio 1973, n. 2031; Cass. 22 gennaio 1972, n.
171);
Quindi, pur in presenza di una contabilità unitaria ,l’acquirente di un ramo di azienda,
è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la
consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda
acquistato in vista della sua autonomia economica e funzionale.
L’applicazione del criterio utilizzato dalla Corte di appello determina inoltre una non
giustificabile disuguaglianza fra l’acquirente di un ramo di azienda con contabilità
separata, che risponderebbe solo dei debiti aziendali separatamente iscritti nelle
scritture contabili, e l’acquirente di un ramo di azienda con contabilità unitaria, che
secondo la tesi dei giudici di merito risponderebbe di tutti debiti aziendali pregressi.
22.Gli altri motivi di ricorso con cui si censura( 2° motivo) l’affermazione della Corte di
appello di non condivisione del criterio proporzionale adottato dal primo giudice;(3°
motivo) l’omissione di motivazione ex art. 132 cod.proc.ci .;( 4° motivo) l’erronea
moltiplicazione dei provvedimenti di condanna , sono assorbiti dall’accoglimento del
primo motivo.

15

relativi alla gestione complessiva dell’impresa dell’alienante.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia che
provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione e che dovrà attenersi al
seguente principio: alla cessione di ramo di azienda è applicabile l’articolo 2560
cod.civ. e l’acquirente del ramo di azienda dovrà rispondere dei debiti
pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del
ramo di azienda ceduto.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la Corte di appello di Brescia che
provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Roma 26-3-2015

Il Consigliere estensore

A

buk–s2

il Presid

P.Q M.

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