Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13319 del 28/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20323-2011 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN MARTINO

DELLA BATTAGLIA 15, presso lo studio dell’avvocato MICAELA

PISACANE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS) in persona del

Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza depositata il 24.1.2011, rigettava l’appello proposto da S.F. avverso la decisione della CTP di (OMISSIS) con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso due avvisi di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e della maggiore imposta sostitutiva relativa al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, emessi sul presupposto che l’immobile da lui acquistato con atto del 16 maggio 2005, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso”, ex D.M. 2 agosto 1969, in quanto aveva una superficie superiore al limite di mq. 240 previsto dall’art. 6 del D.M. stesso. I giudici d’appello hanno ritenuto che la mera applicazione dell’art. 6 D.M. citato escludesse la concedibilità dei benefici richiesti dalla parte mentre la domanda del contribuente volta all’applicazione dell’art. 5 D.M. era inammissibile perchè proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

2. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 345 c.p.c. ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 57 nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene il ricorrente che hanno errato i giudici di appello nel ritenere inammissibile la domanda fondata sulla base dell’applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 5 in quanto non si trattava di domanda nuova ma di qualificazione giuridica della fattispecie. Inoltre la CTR è incorsa nel dedotto vizio di motivazione per non aver argomentato in ordine all’applicabilità, nel caso di specie, del D.M. 2 agosto 1969, art. 5.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 118 del 1985, alla L. n. 408 del 1949, art. 18 alla L. n. 168 del 1982 ed al D.M. 2 agosto 1969, art. 1. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la norma di cui al D.M. del 1969, art. 5 che prevede che siano considerate di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale, avente superficie unica complessiva superiore a metri quadrati 200 ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Nel caso di specie, benchè la superficie della casa fosse superiore a metri quadrati 200, mancava il presupposto della pertinenza di un’area scoperta della superficie di oltre sei volte quella coperta. E si doveva considerare che all’immobile del contribuente, in quanto casa circondata da campagna, era applicabile il D.M. del 1969, art. 5 e non già all’art. 6 in quanto quest’ultima norma è riferibile solo agli appartamenti facenti parte di un condominio.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè l’Agenzia delle entrate non ha assolto all’onere probatorio su di essa gravante di produrre la visura catastale da cui emergeva la reale superficie dell’immobile e neppure ha provato che l’immobile fosse stato costruito in base a licenza di costruzione rilasciata successivamente all’entrata in vigore del D.M. 2 agosto 1969 e non, invece, in data anteriore, nel qual caso avrebbe dovuto trovare applicazione il D.M. 4 dicembre 1961. Infine si doveva considerare che l’ufficio si era attivato con la notifica degli avvisi di liquidazione per cui è causa sulla base della domanda di classamento presentata dal contribuente senza che al medesimo fosse stato notificato il provvedimento richiesto.

6. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo il motivo è inammissibile poichè è privo di autosufficienza in quanto non deduce il ricorrente quale sia la misura della superficie scoperta di pertinenza dell’abitazione, di talchè neppure è dato ipotizzare se sussistessero i presupposti per l’applicazione del D.M. del 1969, art. 5.

7. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza dipendente dalla mancata indicazione, da parte del ricorrente, dell’entità della superficie scoperta.

8. Il terzo motivo è inammissibile in quanto formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Esso è, in ogni caso, infondato perchè la circostanza che la superficie dell’immobile superasse il limite di mq. 240 risultava non solo dalla visura catastale richiamata dall’Agenzia delle entrate ma anche dalla relazione tecnico-descrittiva depositata dal contribuente, come rilevato dalla CTR. Quanto all’applicabilità del D.M. del 1969 e non di quello del 1961, ha accertato la CTR che l’immobile era stato costruito a seguito di licenza di costruzione rilasciata in data 21.7.1973. Infine non assume rilievo alcuno, al fine della revoca dei benefici per cui è processo, la circostanza che l’immobile sia stato o meno accatastato.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in Euro 3000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA