Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13319 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9366-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., L.L., F.B., F.G.,

S.L., F.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4569/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 4569/2015 del 29 settembre 2015, depositata il 21 ottobre 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 7808/2014, di accoglimento del ricorso, proposto dai contribuenti F.F., F.B., F.G., F.T. e S.L., avvero l’avviso di rettifica e liquidazione col quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, mediante applicazione della tariffa proporzionale, la imposta di cui al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47 convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nonchè le imposte ipotecaria e catastale, in relazione all’atto di auotoistituzione del trust “Dolce Venere”.

2. – La Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con atto del 13 aprile 2016, affidato a un unico motivo.

3. – I contribuenti intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione Tributaria Regionale ha motivato: “il trust non è un atto equiparabile ad un trasferimento a titolo oneroso, perchè non vi è corrispettivo, nè ad una donazione, difettandone la causa, ma ad un atto a titolo gratuito, neutro dal punto di vista fiscale, soggetto ad imposizione indiretta (registro, ipotecaria e catastale) in misura fissa, attraverso il quale il disponente realizza il proprio intento di arricchire spontaneamente un terzo, facendo affidamento sul trustee e sull’obbligo da costui assunto di adempiere alla direttive impartite dal beneficiario”.

2. – La Avvocatura erariale ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2.

La ricorrente obietta, con corredo di citazioni di pertinenti arresti di legittimità (in senso conforme alla tesi sostenuta), che per l’integrazione del presupposto del tributo litigioso la legge non esige il trasferimento di beni e/o di diritti, in quanto la imposta “è istituita direttamente e in sè sulla costituzione dei vincoli di destinazione”.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

Per vero la più recente giurisprudenza di legittimità ha radicalmente rivisto l’orientamento (effettivamente) favorevole alla tesi della ricorrente (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 3735 del 24/02/2015, Rv. 634927 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 3737 del 24/02/2015, n. m.; Sez. 6-5, ordinanza 3886 del 25/02/2015, n. m.; Sez.6-5, sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016, n. m.) e ha fissato il (contrario) principio di diritto secondo il quale “in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”. E, proprio in termini, la Corte suprema di cassazione ha affermato “che nel caso di trust cd. autodichiarato, ove disponente e trustee coincidano, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o sè stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza” (Sez. 5, sentenza n. 8082 del 23/04/2020, Rv. 657589 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 31445 del 05/12/2018, Rv. 652134 – 01; Sez. 5, sentenza n. 21614 del 26/10/2016, Rv. 641558 – 01).

Al superiore principio il Collegio si uniforma, condividendo le ragioni che lo sorreggono, illustrate nei pertinenti arresti.

Pertanto l’atto istitutivo del trust resta sottoposto alle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale colle pertinenti tariffe fisse.

Consegue il rigetto del ricorso.

4. – Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in quanto i vittoriosi contribuenti intimati non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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