Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13319 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

“VETRERIA R.B.” S.R.L. con sede a (OMISSIS), in persona dei

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

delega in calce al controricorso, dall’Avv. Binetti Domenico,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Ruggero Fauro, 62 presso lo

studio dell’Avv. Belli Andrea;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n.97/01/04 della Commissione Tributaria Regionale

di Ancona – Sezione n. 01, in data 25.11.2004, depositata il 14

luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

20 aprile 2011 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Sentito l’Avv. Santoro Maurizio, dell’Avvocatura Generale dello

Stato, per la ricorrente;

Udito, pure, il P.M. Dr.ssa ZENO Immacolata, che ha chiesto

l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di rettifica parziale, relativo ad IVA dell’anno 1995, con il quale si determinava la maggiore imposta, applicando ai ricavi della merce venduta, la percentuale di ricarico rilevata per il precedente anno 1994.

L’adita CTP di Pesaro, accoglieva in parte il ricorso, mentre i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello principale della contribuente, ed incidentale dell’Agenzia Entrate, accoglievano il primo, annullando l’atto impositivo impugnato, e respingevano il secondo.

Opinavano, in particolare, i Giudici di merito, che la pretesa impositiva fosse illegittima in quanto basata su criteri di calcolo erronei, sia nella determinazione dell’ammontare degli acquisti senza fattura, sia pure nella quantificazione della percentuale di ricarico sulla scorta della media semplice piuttosto che di quella ponderata.

Con ricorso notificato il 14-16 ottobre 2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimata, giusto controricorso notificato il 24.11,2006 ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’impugnata sentenza, viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., nonchè per difetto di motivazione.

Trattasi di doglianza infondata, perchè la decisione non contiene alcuna affermazione di principio contrastante con la normativa richiamata e, d’altronde, sul piano logico formale, la relativa motivazione risulta corretta.

Sotto il primo profilo, la CTR ha ritenuto, che i dati ricavati dagli accertamenti effettuati dai verbalizzanti, ed utilizzati dall’Ufficio nell’accertamento, in sede di determinazione del valore della presunta maggiore merce acquistata senza fattura, risultassero viziati a cascata da una serie di errori che inficiavano, irrimediabilmente, la validità del calcolo.

In buona sostanza, i Giudici di merito hanno rilevato che il calcolo delle merci era sostanzialmente viziato “dalla disomogeneità degli elementi utilizzati”, in quanto mentre per la determinazione delle rimanenze iniziali, alla data dell’1.01.1995, il valore era stato ricavato applicando il metodo LIFO, invece, i valori degli acquisti del periodo erano stati calcolati al costo effettivo dichiarato, e che uguale metodo di calcolo era stato seguito per le rilevate giacenze. I medesimi Giudici hanno, altresì, evidenziato che, nel caso, la percentuale di ricarico adoperata, non poteva ritenersi congrua, sia per essere stata “determinata utilizzando la media semplice anzichè quella ponderata”, sia pure perchè viziata “da un macroscopico errore di calcolo effettuato in sede di verifica, desumendosi dall’esame della documentazione che la percentuale di ricarico, in concreto applicata, è del 238,87% e non già, come ritenuto del 138,87%. Ritiene la Corte che il mezzo sia infondato e vada respinto, risultando l’impugnata decisione in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti; con la conseguenza che non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anzichè su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento, nè si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anzichè a quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (Cass. n.979/2003; n. 15534/2002; n. 4305/1997). Con il secondo mezzo, si denuncia la violazione e fa).sa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la CTR ha omesso di pronunciare sull’appello incidentale, con il quale era stata censurata la decisione di prime cure, per avere annullato “l’addebito di imposta dell’IVA in fase di acquisto”, riconoscendo allo stesso natura di sanzione e, quindi, applicando il principio del favor rei, D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 16.

Trattasi di doglianza inammissibile e, comunque, infondata.

L’inammissibilità si coglie sotto un duplice profilo.

In primis, perchè il mezzo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza.

Infatti, avuto riguardo al fatto che la questione prospettata non risulta esaminata dalla decisione di appello, nè nella narrativa in fatto, nè nella parte motiva, e che solo il dispositivo riferisce del rigetto dell’appello incidentale dell’Agenzia, la censura appare genericamente formulata, non offrendo elementi per valutare con immediatezza la rilevanza e la decisività delle doglianze, rendendo, così, impossibile l’esercizio del sindacato di legittimità.

La stessa disattende, dunque, il principio secondo cui il ricorrente per cassazione “deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo” (Cass. n. 15672/05; 19756/05, SS.UU. 1513/1998).

Di poi, perchè nessun apprezzabile interesse processuale e/o sostanziale l’Agenzia poteva vantare all’esame ed alla decisione di una questione che presupponeva la validità in tutto od in parte dell’accertamento, e quindi nessun dovere di pronuncia sussisteva a carico della CTR, in considerazione del fatto che l’annullamento in toto dell’accertamento, in base alle esplicitate motivazioni, – stante il rapporto di pregiudizialità logico giuridica, tra le due questioni,- non consentiva l’esame della doglianza, svolta con l’appello incidentale, il cui esame restava precluso dall’intervenuto annullamento dell’accertamento.

Ferma la rilevata inammissibilità, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che il mezzo sarebbe, comunque, infondato, tenuto conto che, come si evince, inequivocamente, dal dispositivo della sentenza impugnata, la CTR ha espressamente respinto l’appello incidentale dell’Agenzia Entrate e, pertanto, che la censura non poteva essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, bensì come vizio di motivazione al n. 5 del medesimo articolo. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilacento, di Euro duemila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia al pagamento, in favore della contribuente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro duemilacento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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