Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13319 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 01/06/2010), n.13319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimato –

avverso la decisione n. 102/16/07 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 19 novembre 2007, depositata il 6

dicembre 2007, R.G. 2223/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego dell’istanza di rimborso dell’I.R.A.P. versata per l’anno 2001 dal contribuente, D.D., esercente l’attività professionale di medico convenzionato, per insussistenza del presupposto della autonoma organizzazione dell’attività;

2. La C.T.P. di Ravenna ha accolto il ricorso e la C.T.R. dell’Emilia Romagna ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; b) insufficienza di motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio. Non svolge difese il contribuente;

4. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP, per il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale il quale deve avere la disponibilità di uno studio, come prescrive il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, debba ritenersi sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, costituendo indice di autonoma organizzazione del medico con il servizio sanitario nazionale l’esistenza di una struttura, corredata di beni e servizi idonei ad agevolare e consentire la produzione di un valore aggiunto nell’esercizio della professione medica, di cui il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile;

5. Con il secondo motivo di ricorso indica il fatto controverso e decisivo del giudizio, sul quale la C.T.R. non avrebbe fornito alcuna appagante motivazione, nella circostanza per cui è proprio la necessità di disporre di uno studio medico a costituire l’indice della presenza di un’autonoma organizzazione;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente infondato in quanto, in tema di I.R.A.P., il requisito dell’autonoma organizzazione costituisce sempre un elemento di fatto da valutare con riferimento al caso concreto e quindi non può essere assunto, presuntivamente e inderogabilmente, dal giudice di merito, anche se con riferimento a una particolare categoria di professionisti quali i medici in regime di convenzione con il SSN (cfr. Cassazione civile, sezione 5^, n. 3674 del 16 febbraio 2007), che, seppure necessariamente dotati di uno studio, possono pervenire a una predisposizione di mezzi e prestazioni strumentali del tutto insufficienti a integrare il requisito della autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento alla imposizione I.R.A.P.;

2. per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso la motivazione della CTR ha investito proprio la valutazione di tale elemento di fatto di cui ha escluso la ricorrenza sul riscontro del mancato ricorso all’attività di dipendenti o collaboratori esterni e dell’impiego di mezzi del tutto marginali;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per il rigetto del ricorso.

4. Nessuna statuizione dovrà infine essere adottata quanto alle spese del giudizio di Cassazione.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto e nessuna statuizione deve essere emessa quanto alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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