Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13318 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13318 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
la ì:

sul ricorso 6510 – 2012 proposto da:
DI STEFANO DOMENICO DSTDNC30A31A032G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANARO 14, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI DE SISTO, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;

I

– ricorrente 1.

2015
775

contro

TUCCI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
A. RIBOTI 23, presso lo studio dell’avvocato CARLO
CECCHI, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;

1

Data pubblicazione: 30/06/2015

DE CICCO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL BABUINO 51, presso lo studio dell’avvocato MARIO
GIUSEPPE RIDOLA, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
controricorrenti

di ROMA, depositata il 05/04/2011, R.G.N. 6863/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato LUIGI DE SISTO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE RIDOLA MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto;

2

avverso la sentenza n. 1256/2011 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Domenico Di Stefano ha proposto ricorso per cassazione affidato a
tre motivi avverso la sentenza della Corte , d’Appello di Roma del
5.4.2011, con la quale – in un giudizio di finita locazione dallo
stesso proposto nei confronti di Matteo Tucci e Paolo De Cieco,

parziale riforma della sentenza di primo grado, era stata
rigettata la domanda di condanna al pagamento di una penale
giornaliera avanzata nei confronti di Paolo De Cicco.
Resistono con separati controricorsi Matteo Tucci e Paolo De
Cicca.
Il Di Stefano ed il Di Cicco hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia

contraddittoria

motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360,
n. 5 cpc).
Il motivo non è fondato.
E’ di tutta evidenza l’erroneità materiale contenuta nella
sentenza che ha affermato che l’appello era infondato

e poi lo ha

accolto parzialmente.
Il vizio di contraddittorietà della motivazione, infatti, ricorre
solo in presenza di argomentazioni contrastanti ,e tali da non
permettere di comprendere la
decisum

“ratio decidendi”

che sorregge il

adottato.

Non sussiste, invece, motivazione contraddittoria quando, dalla
lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su
3

quale conduttore dell’immobile di proprietà del ricorrente – in

quella che è stata la volontà del giudice, trattandosi di
un’evidente errore materiale nella redazione della sentenza ( S.U.
22.12.2010 n. 25984).
Il che è quanto si ricava dalla sola lettura della sentenza
impugnata.
Violazione e falsa applicazione

dell’art. 1 della legge n. 431/98 e degli artt. 1594, 1595 e ss.
cc , nonché degli artt. 1382 cc e 92 cpc in riferimento all’art.
360, n. 3, cpc Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 cpc).
Il motivo non è fondato.
Nessuna violazione della norma dell’art. l 1. n. 431 del 1998 è
stata commessa dalla Corte di merito, la quale si è limitata a
valutare, proprio con riferimento alla stessa norma, che fra il
Tucci ( unico occupante dell’immobile successivamente al settembre
2000) ed il Di Stefano non poteva ritenersi essere stato concluso
un valido contratto di locazione; con la conseguente
inapplicabilità della norma invocata.
Quanto, poi, all’occupazione di fatto da parte del Tucci, questo
dato, corroborato dagli elementi probatori indicati in sentenza,
quali, in particolare, il consenso del proprietario, hanno
condotto correttamente il giudice del merito a ritenere che nessun
inadempimento all’obbligo di restituzione dell’immobile potesse
gravare sul De Cicco, non foss’altro perché l’immobile non era da
lui più occupato.

4

Con il secondo motivo si denuncia

Gli altri due profili di censura, indicati nell’intestazione del
motivo, peccano di illustrazione ai sensi dell’art. 366 n. 4
c.p.c.; il secondo anche della precisa indicazione del fatto
controverso.
E’, quindi, evidente la loro inammissibilità.

fatto di esclusiva spettanza del giudice del merito.
Con il terzo motivo si denuncia

violazione

dell’art. 324 cpc in riferimento

e falsa applicazione

all’art. 360, nn. 3-4, cpc

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cpc).
Il motivo non è fondato.
Nessun giudicato può invocarsi in ordine alle questioni indicate
dall’attuale ricorrente ( pagg. 1-4 del ricorso).
Queste, infatti, costituiscono, non capi autonomi della decisione,
ma soltanto presupposti necessari di fatto, necessari al fine di
formare l’unico capo della sentenza: quello della condanna al
rilascio dell’immobile ed alla corresponsione della penale
giornaliera.
D’altra parte, costituisce capo autonomo della sentenza, come tale
suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello
che risolve una questione controversa, avente una propria
individualità ed autonomia, tale da integrare astrattamente una
decisione del tutto indipendente.
Tale autonomia, non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche
quando si verte in tema di valutazione di un presupposto
5

Peraltro, sembrano piuttosto riproporre valutazioni di elementi di

necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare
un capo unico della decisione (Cass.17.9.2008 n. 23747).
Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Le conclusioni raggiunte giustificano la compensazione delle spese
fra il ricorrente e Matteo Tucci.

la soccombenza nei confronti di Paolo De Cicco.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese fra il ricorrente e
Matteo Tucci. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei
confronti di Paolo De Cicco che liquida in complessivi 5.200,00,
di cui E 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori
di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 25 marzo 2015, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Seguono, invece,

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