Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13318 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Z.S. e M.A., elettivamente domiciliati in Roma,

via della Scrofa 57, presso l’avv. Giuseppe Russo Corvace, che,

unitamente all’avv. Vincenzo Cinque, li rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia (Trieste), Sez. 9, n. 103/09/10 del 29 settembre 2010,

depositata il 24 novembre 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato e

l’avv. Giuseppe Russo Corvace per i controricorrenti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro con il quale veniva recuperata la maggior imposta dovuta per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, sul presupposto che si trattasse di una abitazione con caratteristiche “di lusso”, relativamente ad un immobile acquistato dai contribuenti, che, a fondamento della propria opposizione, deducevano la decadenza dal potere di imposizione e la sussistenza delle condizioni previste dal D.M. 2 agosto 1969, art. 5.

La Commissione adita accoglieva, nel merito, il ricorso ritenendo che dal computo della superficie dovesse escludersi il locale al piano interrato per difetto dei requisiti di abitabilità. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. I contribuenti resistono con controricorso, illustrato anche con memoria, con la quale vengono ribadite le difese già sviluppate nel controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la sinonimia che il giudice di merito ha ritenuto di stabilire tra superficie utile e superficie abitabile, con riferimento ad un vano in contestazione denominato “taverna” e posto al piano seminterrato.

Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di imposta sul valore aggiunto (così come in tema di imposta di registro), per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, previsti dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17 occorre far riferimento al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 5 in forza del quale per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire “unico alloggio padronale”, ossia a consentire l’espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del “padrone”, mentre è irrilevante il requisito dell’abitabilità, siccome da esso non richiamato; nè è possibile alcuna interpretazione che ne amplì la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva computato, ai fini della determinazione della superficie utile, anche vani adibiti a sale hobby ed ubicati nel piano interrato dell’abitazione, sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate ad uso abitativo dal regolamento comunale applicabile)” (Cass. n. 10807 del 2012; in senso conforme v.

in epoca precedente Cass. n. 22279 del 2011 e in epoca successiva Cass. n. 861 del 2014 e n. 24469 del 2015; v. in particolare Cass. n. 25674 del 2013, secondo la quale: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6 in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso”).

3. Ciò che è decisivo è l’accertamento in fatto di quale sia in concreto la superficie utile, provare la quale spetta al contribuente che rivendica il trattamento agevolato, secondo la regola generale che disciplina l’onere probatorio in materia di agevolazioni fiscali.

4. Resta assorbito il secondo motivo con il quale l’amministrazione ripropone, ora sotto il profilo del vizio di motivazione, la questione relativa alla identificazione del concetto di superficie utile ai fini della definizione delle caratteristiche di lusso di un’abitazione a norma del D.M. del 1969.

5. Non può farsi applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10 in quanto si tratta di un intervento legislativo di totale e profonda innovazione del trattamento agevolato ai fini dell’imposta di registro che non si limita a modificare la fattispecie regolata dalla normativa previ-gente, ma opera una vera e propria sostituzione con una fattispecie assolutamente nuova e diversa. La stessa previsione legislativa stabilisce esplicitamente (cit. art. 10, comma 5) che le disposizioni dei precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014: con la conseguenza che la nuova regola trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti registrati successivamente a tale data.

6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia in diversa composizione per l’accertamento in concreto della “superficie utile”.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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