Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13318 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 18/05/2021), n.13318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12879-2014 proposto da:
OASI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11,
presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato IVAN CARLO REA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 680/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 680/01/13 dell’8 ottobre 2013, depositata il 12 novembre 2013, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 445/46/12 (favorevole in toto alla contribuente), rigettando, limitatamente alla sola imposta sul valore aggiunto, il ricorso proposto dalla società Oasi s.r.l., in persona del legale rappresentante, avverso l’avviso di accertamento col quale la Agenzia delle entrate aveva induttivamente rideterminato, in aumento, il volume d’affari della società per l’anno 2006, ai fini del suddetto tributo e delle imposte dirette (imposta sul reddito delle società e imposta regionale sulle attività produttive).
2. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con atto del 9 maggio 2014, affidato a quattro motivi.
3. – L’Avvocatura generale dello Stato si è tardivamente costituita, con atto del 24 giugno 2014, esclusivamente al fine della partecipazione alla discussione orale, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..
4. – La ricorrente, mediante memoria del 27 settembre 2018, esponendo e documentando, con confacente produzione, di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, à termini del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1, comma 4, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. – La rinuncia al ricorso, fatta dalla ricorrente in adempimento dell’impegno assunto colla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 4, comma 5, convertito in legge con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in relazione al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, comporta (anche in difetto della accettazione della controparte) la estinzione del processo.
L’effetto processuale estintivo si correla, infatti, immediatamente alla rinuncia la quale rileva non ex se tantum, bensì come elemento della previsione normativa della definizione agevolata introdotta dalle disposizioni anzidette.
2. – Non deve farsi luogo ad alcuna formale statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali in quanto intimata Avvocatura generale dello Stato non ha svolto difese nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021