Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13318 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9197-2019 proposto da:

D.G.P., DO.RE., P.D.,

S.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 48/A, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentati e difesi

dagli avvocati VALENTINO ANTONIO SACCO, STEFANO GROLLA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1230/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 7 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarava estinto il giudizio di ottemperanza proposto da D.G.P., Do.Re., P.D. e S.V. per l’esecuzione della sentenza n. 505/03/2017 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, non avendo i ricorrenti notificato l’atto di riassunzione nei termini fissati nell’ordinanza dichiarativa di incompetenza emessa dalla CTP nel giudizio di ottemperanza. Osservava la CTR che i ricorrenti avevano provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione a mezzo pec (commtribprovvipce.finanze.it) presso l’ufficio periferico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (segreteria della Commissione tributaria provinciale di Vicenza), mentre, in tal caso, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, stabilisce che la notifica debba essere effettuata mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Rilevava, inoltre, che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia.

Avverso la suddetta sentenza i contribuenti, con atto del 19 marzo 2019, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 70 nonchè dell’art. 45 c.p.c. Sostengono che erroneamente la CTR aveva onerato i contribuenti della notifica del ricorso in riassunzione presso l’Avvocatura dello Stato, senza considerare che il Ministero si era domiciliato presso la Commissione tributaria provinciale di Vicenza dichiarando di voler ricevere le notificazioni alla pec “commtribprovvipce.finanze.it”. Rilevano, inoltre, che il ricorso per ottemperanza non richiedeva la notifica a cura di parte ricorrente, bensì la comunicazione da parte della segreteria della commissione tributaria all’ufficio inadempiente, di modo che anche alla riassunzione del giudizio di ottemperanza doveva applicarsi la suddetta disciplina.

Il ricorso è fondato.

La CTR, invero, ha errato nel ritenere inesistente la notifica del ricorso in riassunzione per la mancata osservanza del procedimento notificatorio a mezzo posta contemplato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, avendo i contribuenti notificato il ricorso all’indirizzo pec “commtribprovvipce.finanze.it” indicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, il quale non si è avvalso del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; la notifica in parola non può dunque ritenersi priva di alcun collegamento con il Ministero destinatario, il quale, costituendosi nel giudizio dinanzi alla CTR del Veneto, ha comunque sanato ogni eventuale nullità della notifica.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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