Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13318 del 01/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 01/06/2010), n.13318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
Che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione che
conclude per l’annullamento dell’intero giudizio per la mancata
integrazione, in primo grado, del contraddittorio nei confronti della
società in accomandita semplice, essendo all’epoca pendente
l’impugnazione degli avvisi di accertamento relativamente alla
rettifica del reddito di impresa della società in accomandita;
rilevato che il presente giudizio riguarda ormai l’opposizione del
P. alla cartella di pagamento in relazione alla sola
contestazione dell’entità della sua quota di partecipazione che egli
indica nel 1% e non nel 33% come ha invece ritenuto l’Amministrazione
finanziaria con la cartella di pagamento impugnata;
ritenuto che tale relazione può essere condivisa conformemente alla
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. SS.UU. n. 14815 del 4
giugno 2008) in quanto l’automatica imputazione dei maggiori redditi
di impresa accertati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, e la contestazione da parte di uno di
questi della entità della propria quota di partecipazione comporta
che il ricorso tributario proposto riguarda inscindibilmente tutti i
soci che conseguentemente devono essere parte dello stesso
procedimento perchè la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario
(cfr. Cass. 14825/08, nella motivazione). Conseguentemente, il
ricorso proposto impone l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i soci della s.a.s. Stock House;
ritenuto che pertanto deve essere dichiarata la nullità dell’intero
giudizio con compensazione integrale delle spese processuali e
remissione delle parti per l’integrazione del contraddittorio davanti
la C.T.P. di Benevento.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione che conclude per l’annullamento dell’intero giudizio per la mancata integrazione, in primo grado, del contraddittorio nei confronti della società in accomandita semplice, essendo all’epoca pendente l’impugnazione degli avvisi di accertamento relativamente alla rettifica del reddito di impresa della società in accomandita;
rilevato che il presente giudizio riguarda ormai l’opposizione del P. alla cartella di pagamento in relazione alla sola contestazione dell’entità della sua quota di partecipazione che egli indica nel 1% e non nel 33% come ha invece ritenuto l’Amministrazione finanziaria con la cartella di pagamento impugnata;
ritenuto che tale relazione può essere condivisa conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. SS.UU. n. 14815 del 4 giugno 2008) in quanto l’automatica imputazione dei maggiori redditi di impresa accertati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, e la contestazione da parte di uno di questi della entità della propria quota di partecipazione comporta che il ricorso tributario proposto riguarda inscindibilmente tutti i soci che conseguentemente devono essere parte dello stesso procedimento perchè la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (cfr. Cass. 14825/08, nella motivazione). Conseguentemente, il ricorso proposto impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della s.a.s. Stock House;
ritenuto che pertanto deve essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio con compensazione integrale delle spese processuali e remissione delle parti per l’integrazione del contraddittorio davanti la C.T.P. di Benevento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti davanti alla C.T.P. di Benevento per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società Stock House s.a.s. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010