Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13318 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 01/06/2010), n.13318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione che

conclude per l’annullamento dell’intero giudizio per la mancata

integrazione, in primo grado, del contraddittorio nei confronti della

società in accomandita semplice, essendo all’epoca pendente

l’impugnazione degli avvisi di accertamento relativamente alla

rettifica del reddito di impresa della società in accomandita;

rilevato che il presente giudizio riguarda ormai l’opposizione del

P. alla cartella di pagamento in relazione alla sola

contestazione dell’entità della sua quota di partecipazione che egli

indica nel 1% e non nel 33% come ha invece ritenuto l’Amministrazione

finanziaria con la cartella di pagamento impugnata;

ritenuto che tale relazione può essere condivisa conformemente alla

giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. SS.UU. n. 14815 del 4

giugno 2008) in quanto l’automatica imputazione dei maggiori redditi

di impresa accertati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di

partecipazione agli utili, e la contestazione da parte di uno di

questi della entità della propria quota di partecipazione comporta

che il ricorso tributario proposto riguarda inscindibilmente tutti i

soci che conseguentemente devono essere parte dello stesso

procedimento perchè la controversia non può essere decisa

limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente

configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario

(cfr. Cass. 14825/08, nella motivazione). Conseguentemente, il

ricorso proposto impone l’integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i soci della s.a.s. Stock House;

ritenuto che pertanto deve essere dichiarata la nullità dell’intero

giudizio con compensazione integrale delle spese processuali e

remissione delle parti per l’integrazione del contraddittorio davanti

la C.T.P. di Benevento.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che in data 18 gennaio 2010 è stata depositata relazione che conclude per l’annullamento dell’intero giudizio per la mancata integrazione, in primo grado, del contraddittorio nei confronti della società in accomandita semplice, essendo all’epoca pendente l’impugnazione degli avvisi di accertamento relativamente alla rettifica del reddito di impresa della società in accomandita;

rilevato che il presente giudizio riguarda ormai l’opposizione del P. alla cartella di pagamento in relazione alla sola contestazione dell’entità della sua quota di partecipazione che egli indica nel 1% e non nel 33% come ha invece ritenuto l’Amministrazione finanziaria con la cartella di pagamento impugnata;

ritenuto che tale relazione può essere condivisa conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. SS.UU. n. 14815 del 4 giugno 2008) in quanto l’automatica imputazione dei maggiori redditi di impresa accertati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, e la contestazione da parte di uno di questi della entità della propria quota di partecipazione comporta che il ricorso tributario proposto riguarda inscindibilmente tutti i soci che conseguentemente devono essere parte dello stesso procedimento perchè la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (cfr. Cass. 14825/08, nella motivazione). Conseguentemente, il ricorso proposto impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della s.a.s. Stock House;

ritenuto che pertanto deve essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio con compensazione integrale delle spese processuali e remissione delle parti per l’integrazione del contraddittorio davanti la C.T.P. di Benevento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti davanti alla C.T.P. di Benevento per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società Stock House s.a.s. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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