Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13317 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. un., 31/05/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 31/05/2010), n.13317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. SETTIMJ Giovanni – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12255-2009 proposto da:

M.F.R. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANNA GALIZIA DANOVI, CESCHINI ROBERTA, per procura speciale

in atti;

– ricorrente –

contro

S.P.F.M. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio

dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati NASCIMBENE BRUNO, IDA FAVERO, ROBERTA BELLO,

per procure in atti;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

MILANO, COMUNE DI MILANO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1274/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

uditi gli avvocati Roberta CESCHINI, Vittorio NUZZACI, Ida FAVERO,

Bruno NASCIMBENE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA RAFFAELE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 26 gennaio 2009 il tribunale di Milano ha pronunciato la separazione dei coniugi M.F. e S.P., dal cui matrimonio, contratto il (OMISSIS), è nata il (OMISSIS) una figlia, di nome A., disponendo che la minore, residente con la madre a (OMISSIS), fosse affidata al comune di (OMISSIS) e ordinando alla M. di fare immediato rientro in (OMISSIS). Il tribunale ha anche disposto che il comune affidatario, in collaborazione con il servizio Asl competente, collocasse la minore, eventualmente con la madre, ove disponibile, in luogo protetto, avviandola a un percorso terapeutico e organizzando incontri con il padre ed eventualmente anche con la madre, in caso di indisponibilità alla convivenza in modo protetto.

Dopo il rientro in (OMISSIS) il padre avrebbe dovuto provvedere al mantenimento della figlia, corrispondendo alla madre per il passato la somma di Euro 1.800,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche concordate. Il tribunale ha infine condannato la M. al pagamento di Euro 12.000,00 in favore del marito e della stessa somma in favore della figlia, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., disponendo la continuazione del giudizio sulle reciproche richieste di dichiarazione di addebitabilità.

Con sentenza del 7 maggio 2009 la corte d’appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza di primo grado condannando la M. al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.500,00.

La corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha osservato che:

1) non poteva essere accolta la richiesta di trasferimento della causa all’autorità giudiziaria inglese, ai sensi dell’art. 15 del reg. ce n. 2001 del 2003, che prevede in via eccezionale l’esercizio di un potere del tutto discrezionale, perchè tale autorità, che peraltro aveva già declinato la sua giurisdizione riconoscendo quella dell’autorità giudiziaria italiana, non appariva la più adatta a curare il preminente interesse della minore, tenendo conto che: a) la causa di separazione riguardava cittadini italiani e aveva ad oggetto, in particolare, l’affidamento e le modalità degli incontri tra la figlia minore, cittadina italiana, nata in corso di causa, ed era stata iniziata dalla M. in (OMISSIS) con ricorso del 22 giugno 2004; b) la minore aveva stabilmente vissuto in (OMISSIS) dalla nascita al (OMISSIS), epoca in cui la madre si era trasferita in (OMISSIS) per decisione unilaterale e con l’opposizione del padre, anteponendo le proprie esigenze personali a quelle della figlia a mantenere un ampio e costante rapporto con il padre al quale, come emergeva dagli accertamenti psicodiagnostici eseguiti, la stessa è molto legata; c) la minore aveva seguito la madre nei suoi frequenti ritorni in Italia, dove ha rapporti di lavoro con università ed esegue ricerche storiche, e in (OMISSIS) vivono i parenti materni e paterni con i quali la minore stessa aveva strutturato forti rapporti interpersonali prima che la madre precludesse ogni contatto con il padre e i parenti paterni; d) la minore aveva acquisito una sufficiente conoscenza della lingua inglese solo di recente a seguito dell’inserimento in scuola d’infanzia, ma rimaneva di madre lingua italiana, con la conseguenza che il dato recente e non definitivo della sua residenza anagrafica in Inghilterra non coincideva con quello della “residenza abituale del minore” di cui all’art. 8 del reg. cee 2001/2003, che richiede un radicamento effettivo e una piena integrazione del minore; e) la causa, dopo un’esaustiva istruttoria in primo grado, era ormai in fase d’appello e il preminente interesse della minore era soddisfatto solo da una rapida definizione della controversia e non dallo spostamento della competenza verso una diversità autorità giudiziaria;

2) non poteva essere ammessa la produzione di due videoregistrazioni che la M. affermava essere state eseguite dalla polizia inglese, relative all’audizione della minore, perchè tale autorità di polizia aveva rifiutato di trasmetterle a richiesta del giudice istruttore e comunque, a parte la non conoscenza della metodologia utilizzata per la formazione delle registrazioni e l’inconsueta circostanza della disponibilità delle videoregistrazioni da parte della madre, la produzione era irrilevante, in quanto la minore era stata sentita in ordine ai denunciati abusi sessuali in sede di c.t.u. d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado con la piena garanzia del contraddittorio;

3) la sentenza del tribunale era sufficientemente e adeguatamente motivata in ordine alla pronuncia relativa all’affidamento, avendo correttamente valutato, in relazione alla denuncia da parte della madre di abusi sessuali che la minore avrebbe subito da parte del padre, la documentazione medica, le relazioni dei medici e dei servizi sociali inglesi, le emergenze di una c.t.u. che ha concluso per la mancanza di certezza sulla attendibilità dei racconti della minore, concludendo per l’esistenza di un dubbio su quanto realmente accaduto e quindi sulla necessità di ulteriori approfondimenti da eseguire in ambiente neutro, depurando la situazione da connotazioni suggestive e manipolatorie e interrompendo il circolo vizioso innescato da accertamenti condotti con metodologia investigativa invasiva, esclusivamente e ossessivamente mirata alla ricerca di un abuso, che aveva già provocato disagi e sofferenze psichiche nella minore, la quale mostrava anche indici di rischio evolutivo;

4) la richiesta di revoca delle condanne al risarcimento dei danni in favore del coniuge e della figlia ex art. 709 ter c.p.c. era tardiva perchè contenuta soltanto in un foglio di conclusioni reperito nel fascicolo di parte della M., ma estranea all’oggetto dell’atto d’appello nel quale erano stati formulati brevi accenni alla questione, ma non specifiche conclusioni;

5) correttamente il tribunale aveva determinato l’onere di mantenimento a carico del padre, sia per il periodo successivo al rientro della minore in (OMISSIS), sia per quello anteriore, in relazione ai redditi dei genitori, e, in particolare alla circostanza che la madre aveva propri redditi di lavoro, un consistente patrimonio immobiliare e un elevato tenore di vita e, in conseguenza della decisione di interrompere i rapporti tra la figlia e il padre, non doveva neppure sopportare le spese di viaggio nè quelle di mantenimento e di soggiorno in (OMISSIS).

Avverso la sentenza della corte d’appello di Milano la M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in 11 motivi, ai quali resiste il S. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, in relazione all’omessa indicazione degli estremi della procura speciale allegata e depositata insieme con il ricorso stesso notificato, sollevata dal controricorrente, in conformità con l’espressa riserva formulata dalla parte, deve ritenersi abbandonata perchè non riproposta con la memoria nè nella discussione orale.

Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 15 del reg. ce 2201/2003, eventualmente anche con riferimento agli artt. 41 e 56 e al certificato di cui all’allegato 3^ dello stesso regolamento, la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia rifiutato di esercitare il potere di trasferire la causa al giudice inglese sulla base di un’errata interpretazione della nozione di residenza abituale contenuta nell’art. 8, dando rilievo a circostanze di fatto – come la cittadinanza dei genitori e della minore, la residenza della madre al momento della proposizione del ricorso per separazione, il carattere pretesamente unilaterale della scelta della madre di recarsi in Inghilterra, i legami affettivi con soggetti residenti in Italia, la frequenza dei rientri nel nostro Paese, la pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inglese – che, a parte i dubbi sulla loro reale esistenza, sono irrilevanti. La corte territoriale, invece, non avrebbe effettuato alcuna comparazione tra i legami instaurati nel periodo trascorso in (OMISSIS) e quelli esistenti in (OMISSIS), dove la minore si sarebbe completamente integrata, e avrebbe altresì omesso di considerare che il trasferimento in (OMISSIS) era avvenuto previa autorizzazione del tribunale per i minorenni di Milano.

Ove necessario, la ricorrente chiede anche che sia sottoposta alla corte di giustizia CE la questione relativa all’interpretazione dell’art. 8 del regolamento indicato e quella relativa alla possibilità, alla stregua del regolamento stesso, che misure di protezione di un minore adottate da uno Stato membro possano essere eseguite in altro Stato membro.

Con il secondo motivo, che essendo strettamente connesso può essere esaminato congiuntamente, la ricorrente, deducendo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura il provvedimento impugnato per avere omesso di valutare ovvero per avere valutato erroneamente prove e informazioni dalle quali emergerebbe che: lo Stato di riferimento è costantemente l'(OMISSIS) (dove i coniugi si sono sposati, dove la ricorrente risiede dal 2000 e dove risiede la minore che ha vissuto in (OMISSIS) solo undici mesi); il trasferimento in (OMISSIS) è avvenuto previo provvedimento di autorizzazione del tribunale per i minorenni di Milano, non reclamato dal padre; che la madre insegna stabilmente dal (OMISSIS) all’università di (OMISSIS) e sporadicamente, per sole quindici ore l’anno, in (OMISSIS); la minore è bilingue, ha frequentato l’asilo nido e ora la scuola materna a (OMISSIS); è seguita dai servizi sociali inglesi in relazione alla vicenda dei presunti abusi sessuali subiti.

I motivi non sono fondati, anche se la motivazione del provvedimento impugnato deve essere corretta.

Le parti hanno dibattuto davanti alla corte territoriale non sulla competenza del giudice italiano sulla causa di separazione dei coniugi, pacificamente esistente al momento della proposizione da parte della M. della domanda di separazione, con ricorso del 15 giugno 2004, ma sull’applicazione dell’art. 15 del regolamento CE del 27 novembre 2003 n. 2201/2003 che, presupponendo la competenza del giudice adito prevede, tuttavia, in via eccezionale, la possibilità che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possano trasferire la loro competenza a favore dell’autorità giudiziaria dello Stato membro ritenuta più adatta per l’esistenza di un legame particolare con il minore. Tale legame è ritenuto esistente quando ricorrono una o più delle circostanze indicate nel comma 3. Della esistenza in punto di fatto, della rilevanza e della valutazione delle predette circostanze si è ampiamente ed esaurientemente occupato il provvedimento impugnato.

La disposizione sulla cui interpretazione e applicazione si è dibattuto, tuttavia, non è applicabile nella specie. Infatti, l’art. 72 del regolamento ne prevede l’entrata in vigore il 1 agosto 2004 e l’applicazione dal 1 marzo 2005. Specifica l’art. 64, comma 1, che il regolamento si applica solo alle azioni proposte posteriormente alla data in cui il regolamento è applicabile, salvo che ricorra una delle ipotesi di cui ai commi successivi, nessuna delle quali, peraltro, ricorre nel caso di specie. In particolare, l’ipotesi di decisioni pronunciate dopo l’entrata in vigore del regolamento su domande proposte prima di tale data, ma successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 1347/2000, riguarda soltanto il riconoscimento e l’esecuzione di tali decisioni ma non la competenza a conoscere sulle domande proposte prima del 1 marzo 2005.

Poichè, come già rilevato, il ricorso per separazione è stato depositato il 15 giugno 2004 il regolamento n. 2201/2003 non può trovare applicazione. Nè appare rilevante la circostanza che la minore, del cui affidamento e mantenimento si tratta, sia nata successivamente alla proposizione del ricorso (il 10 settembre 2004) perchè anche tale data è anteriore a quella di applicazione del regolamento. Fermo, infatti, che il momento decisivo ai fini dell’applicazione della disciplina della competenza giurisdizionale contenuta nel regolamento è quello del deposito della domanda di separazione presso il giudice competente (art. 16, lett. a), nel caso in cui la nascita di un figlio segua la proposizione del ricorso, poichè da detto evento discende automaticamente l’ampliamento dell’oggetto del giudizio, dovendo il giudice adito provvedere anche d’ufficio in ordine all’affidamento e al mantenimento del minore, il momento rilevante, per la soluzione delle questioni di competenza giurisdizionale, nell’ambito del sistema del regolamento di cui si tratta, non potrebbe mai andare oltre la data della nascita.

La ragione di diritto dell’inapplicabilità del regolamento 2201/2003 al caso di specie rende inutile l’esame degli altri profili delle censure, compresa la questione dell’eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE per l’interpretazione del concetto di residenza abituale del minore di cui all’art. 8 di detto regolamento, questione che, a parte la rilevanza nella presente controversia, risulta, peraltro, già risolta con la sentenza della stessa Corte Z aprile 2009, C-523/07.

2. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere il provvedimento impugnato omesso di riferire gli accadimenti e gli eventi processuali anteriori alla pronuncia di primo grado nonchè la condotta processuale delle parti e l’iter processuale durante il giudizio davanti al tribunale.

Il motivo non è fondato.

E’ principio pacifico, costantemente affermato da questa Corte che l’inadeguata esposizione dello svolgimento del processo di per sè non costituiscono motivo di nullità della sentenza, se le omissioni e le carenze espositive non hanno inciso in concreto sul processo decisionale del giudice, determinando una mancata pronunzia sulle domande o eccezioni proposte dalle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (Cass. n. 6683/2009, 4015 e 1170 del 2004, 114/2003, 5146/2001, 10045/1996).

Nella specie la corte territoriale pur avendo esposto lo svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa soltanto a partire dalla sentenza del tribunale, omettendo di riferire circa la fase introduttiva e di trattazione, ha puntualmente preso in esame tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti e, pertanto, il provvedimento impugnato appare del tutto legittimo.

3. Il quarto motivo e il sesto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentano che il provvedimento impugnato abbia ritenuto che non fosse stato impugnato il capo del provvedimento di primo grado contente la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., basandosi esclusivamente sul testo delle conclusioni dell’atto d’impugnazione senza valutare l’esposizione dei fatti, il petitum e la causa petendi anche alla luce delle finalità perseguite. In tal modo la corte territoriale avrebbe omesso di provvedere su un motivo d’impugnazione effettivamente proposto.

Il quinto motivo, evidentemente connesso, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. per avere la corte territoriale, in conseguenza dell’erronea interpretazione dell’atto d’impugnazione, ritenuto formato il giudicato sulla condanna ex art. 709 ter c.p.c..

La corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare e decidere la questione relativa alla condanna ex art. 709 ter c.p.c., avendo ritenuto, con motivazione sufficiente e immune da vizi giuridici e logici, che non fosse stata proposta impugnazione sul punto, essendosi la parte limitata a brevi accenni alla questione senza formulare alcuna specifica conclusione, mentre la riforma della condanna contenuta nella sentenza di primo grado è stata tardivamente chiesta solo in un foglio di conclusioni reperito negli atti dell’appellante.

4. Con il settimo motivo si censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto irrilevanti le due videoregistrazioni eseguite dalla polizia inglese la cui provenienza, autenticità e legittimità sarebbero pacifiche tra le parti e, comunque, provate dai documenti acquisiti.

L’ottavo motivo, che per connessione può essere congiuntamente esaminato, censura l’erronea valutazione della (seconda) c.t.u. per avere la corte d’appello ritenuto che la relazione concludesse per l’eventualità che la minore avesse subito un trauma sessuale, mentre era certo che il trauma fosse stato subito, mettendo in relazione la c.t.u. con gli altri elementi acquisiti, in particolare con le videoregistrazioni delle audizioni della minore e la testimonianza di una maestra. I motivi sono inammissibili perchè diretti a censurare valutazioni e giudizi di fatto della corte territoriale fondati su ampia, logica e corretta motivazione.

6. Il nono motivo lamenta l’erronea quantificazione del contributo per il mantenimento della minore posto a carico del padre, in quanto basato su un’erronea lettura delle risultanze istruttorie dalle quali, non ostante la mancata collaborazione prestata dal S., emergerebbe comunque l’esistenza di un notevole reddito e di un ingente patrimonio, immobiliare e mobiliare.

Anche tale motivo, in quanto diretto a censurare una valutazione dei fatti sorretta da motivazione logica, sufficiente e giuridicamente corretta è inammissibile.

7. Il decimo e l’undicesimo motivo censurano la condanna al pagamento delle spese processuali prospettandone l’illegittimità alla luce dell’esito favorevole che potrebbe avere il presente giudizio e l’eventuale giudizio di rinvio.

I motivi non sono fondati. La condanna alle spese pronunciata dalla corte d’appello di Milano si fonda sulla soccombenza dell’appellante.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre alle spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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