Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13317 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13317 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 3004-2012 proposto da:
SARRACINO

SERGIO

SRRSRG58E31F839U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GAETANO MONTEFUSCO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

772

ALESSANDRINO ANTONIO LSSNTN56E19F880B, elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZA ANCO MARZIO 13, presso lo
studio

dell’avvocato

FABIO

CASINOVI,

che

lo

Data pubblicazione: 30/06/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO
VESCE giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 104/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato GAETANO MONTEFUSCO;
udito l’Avvocato FABIO CASINOVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto;

2

di NAPOLI, depositata il 02/02/2011, R.G.N. 4089/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sergio Sarracino ha proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli
del 2.2.2011, con la quale – in un giudizio di finita locazione
proposto nei suoi confronti da Antonio Alessandrino, quale

aveva sublocato al Sarracino una stanza del detto appartamento
era stato accolto l’appello ed ” in riforma dell’impugnata
sentenza convalida la licenza per finita locazione alla data
dell’8 gennaio 2008 e condanna Sarracino Sergio al rilascio del

Resiste con controricorso Antonio Alessandrino.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente

va

disattesa

l’eccezione

prospettata

dal

resistente di inammissibilità del ricorso per cassazione per
tardività.
La sentenza impugnata,

infatti, non risulta essere stata

notificata al procuratore dell’odierno ricorrente presso il
domicilio indicato in sentenza ai sensi dell’art. 170 c.p.c., ma
solo in forma esecutiva alla controparte personalmente.
Il che non consente il decorso del termine breve di impugnazione,
né per il notificante, né per il destinatario ( S.U. 13.6.2011 n.
12898 e successive conformi).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia

art. 360 c.p.c. n. 5

Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
3

conduttore di un immobile di proprietà di Francesco Rispo, che

controverso e decisivo per il giudizio: l’esistenza e la prova
della sublocazione.
Il motivo è inammissibile.
In ordine all’esistenza ed alla prova della sublocazione, il
ricorrente lamenta vizi motivazionali, ma il motivo, al di là

effettivamente i vizi motivazionali dai quali sarebbe affetta la
sentenza impugnata; con ciò violando anche il principio di
autosufficienza, limitandosi alla riproposizione di tesi difensive
già avanzate.
Con il secondo motivo si denuncia art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione
o falsa applicazione di legge. Violazione e o falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., dell’art.
22 legge n. 253/50. Art. 360 n. 5 c.p.c. Ancora 360 c.p.c. n. 5
Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Con il terzo motivo si denuncia

art. 360 c,p.c. n. 5 Omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio: l’avvenuta ricezione e
l’esistenza dei requisiti di validità della disdetta. Art. 360
c.p.o. n. 3. Violazione di legge. Violazione dell’art. 28 L.
392/78.
art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione

Con il quarto motivo si denuncia

e/o falsa applicazione dell’art. 1417 cc, dell’art. 37 L. 302/78.
Art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame di documenti decisivi per la
lite.
4

della sua enunciazione, non indica, né chiarisce quali siano

I tre motivi esaminati congiuntamente, per la connessione delle
censure con gli stessi proposte, riguardano la disdetta ed i suoi
requisiti di validità.
I punti salienti enucleati con tali motivi sono i seguenti:
a)Contestazione della sub-locazione;

sublocazione un mero espediente contabile;
c)Cootitolarità della locazione;
d) ricezione ed esistenza dei requisiti di validità della
disdetta;
e) Diritto alla successione ex art. 37 1. n. 392 del 1978.
Nessuno di questi punti è stato ritenuto fondato dalla Corte di
merito perché sfornito di prova, ed, in ordine al punto d), perché
non applicabile la norma nella specie.
Sulla co-locazione, sostenuta dall’odierno ricorrente, e sulla
ritenuta simulazione della sublocazione, correttamente la Corte di
merito ha affermato che, comunque, un’ipotesi simulatoria avrebbe
dovuto essere provata attraverso una controdichiarazione fra le
parti; il che non è stato.
Peraltro, vale sottolineare gli elementi ulteriori, indicati a
pag. 4 della sentenza, che hanno condotto la Corte di merito a
ritenere la sussistenza del rapporto locatizio esclusivamente fra
il locatore Rispo ed il conduttore Alessandrino.
Sui requisiti di validità della disdetta corretto è il riferimento
alla giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di
locazione, la disdetta, vigendo al riguardo il principio della
5

b)Ricorrenza della simulazione per essere il contratto di

libertà della forma, può essere contenuta anche in un atto
processuale che presupponga la volontà del locatore di non
rinnovare il contratto alla scadenza o che, comunque, esprima
anche tale volontà, quale l’intimazione di licenza o sfratto per
finita locazione o la citazione in giudizio (tra le varie Cass.

Da ultimo, quanto alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art.
37 1. n. 392 del 1978, correttamente esclusa dal giudice del
merito deve ribadirsene la sua inapplicabilità nel caso in esame.
Infatti, in tema di locazioni non abitative, i commi terzo e
quarto dell’ art. 37 legge 27 luglio 1978 n. 392 che con riguardo
agli immobili adibiti all’uso di più professionisti, artigiani o
commercianti disciplinano, nel caso di morte o di recesso
dell’unico titolare della locazione, la successione nel contratto
degli altri, presuppongono che l’uso plurimo sia stato previsto
contrattualmente o anche successivamente consentito dal locatore.
La conseguenza è che, qualora la destinazione dell’immobile in
favore di più soggetti non sia stata prevista nel contratto
stipulato dal locatore con uno soltanto di questi, l’eventuale
occupazione di fatto dell’immobile da parte degli altri non li
legittima a subentrare nel contratto (Cass. 17.11.1995 n. 11914).
L’insussistenza delle condizioni legittimanti in favore del
Sarracino, toglie, quindi, pregio anche a quest’ultima censura.
Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo,
sono poste a carico del ricorrente.
6

17.12.2009 n. 26526).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese che liquida in complessivi E 7.200,00, di cui E
7.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, il giorno 25 marzo 2015, nella camera di

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