Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13317 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13317 Anno 2013
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 9297-2007 proposto da:
SOCIETA’ MONTE D’ORO SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA TOMACELLI 103, presso lo studio
dell’avvocato MONTONE VINCENZO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TESTA CESARE giusta
2013

delega in calce;
– ricorrente –

1455

contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;

intimato –

avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 29/05/2013

..,

ROMA, depositata il 06/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La Monte d’Oro s.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Roma la cartella di pagamento notificata il
30 luglio 1998 in relazione alla dichiarazione integrativa presentata ai sensi della 1.n.413/1991,
deducendo l’intervenuto decorso del termine di prescrizione.
2. La CTP rigettava il ricorso con sentenza impugnata dalla società contribuente innanzi alla CTR
del Lazio che, con sentenza n.19/34/06 depositata il 6 febbraio 2006 confermava la sentenza di

cinque anni dalla presentazione della dichiarazione previsto dalla legge n.413/1991, non trovando
applicazione la normativa sopravvenuta –1.n.150/05- in vigore dal 4 ottobre 2005.
3. La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un’unica complessa
censura. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con un unico complesso motivo la società contribuente ha dedotto la violazione di legge
espressamente richiamando il complesso normativo rappresentato dagli artt.39 comma 3
1.n.413/1991, art.36 bis dpr n.600/1973 e 17 dpr n.600/1973, a cui tenore la notifica della cartella di
pagamento successiva al controllo automatico delle dichiarazioni doveva essere effettuato con
decorrenza dall’anno 1992, sicché considerando il termine ultimo per l’iscrizione a ruolo indicato
dall’amministrazione –anno 1997- la cartella doveva essere notificata entro il 5 cinque del mese
successivo al 31.12.1997 e non certo il 30 luglio l 998.Aggiungeva che anche per effetto della
normativa introdotta dal d.l.n.203/95 modificato con la 1.n.156/2005, applicabile alla fattispecie ad
onta di quanto ritenuto dalla CTR, il termine ultimo per la notifica della cartella andava a coincidere
con il 31.12.1997.
5.11 ricorso è inammissibile.
5.1 Ed invero, la parte contribuente ha provveduto alla notifica del ricorso per Cassazione
all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato.
5.2 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente acclarato che la notifica all’Agenzia
delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ove tale soggetto non si sia previamente avvalso della
difesa erariale, è nulla—cfr.Cass.S.U. n.22641/20075.3 Orbene dall’intestazione della sentenza di appello risulta che l’Agenzia delle Entrate Ufficio
Roma 1 non era rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.
5.4 Ne consegue la nullità della notifica che non può essere oggetto di rinnovazione in relazione al
tempo trascorso.
5.5 Ora, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione degli atti processuali,
quando la stessa debba avvenire in un termine perentorio e non si concluda positivamente per

primo grado, deducendo che la cartella era stata tempestivamente notificata entro il termine di

257,NTE
Ai SE?
N. 131

‘”

circostanze non imputabili al richiedente la parte istante, dopo aver appreso l’esito negativo del
procedimento notificatorio, ha l’onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del
principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze, – cfr., Cass. SS.UU. n.
17352/2009, n. 6547/2008 e da ultimo, Cass.n. 9114 del 06/06/2012-.
5.6 Orbene, nel caso di specie la parte contribuente, ancorchè a conoscenza della nullità della
notifica all’atto del ritiro della notifica a mezzo ufficiale giudiziario è rimasta inerte per il

all’invalidità della notifica stessa.
5.7 Tale contegno, a giudizio del Collegio, non può ritenersi rispettosi di quell’onere di diligenza al
quale si è sopra fatto cenno ed appare idoneo a determinare un irragionevole ampliamento dei tempi
di durata del processo,finendo col vulnerare il canone fondamentale tutelato dall’art. 6 CEDU e
dall’art.
5.8

Non

occorre

111
provvedere

P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso
Nulla sulle spese.

Cost.
sulle

spese.

lunghissimo lasso di tempo intercorrente dal marzo 2007, senza in alcun modo attivarsi per ovviare

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