Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13317 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

D.M.O., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Gondar

22, presso l’avv. Maria Antonelli, che, unitamente agli avv.ti

Maurizio Paniz e Domenico Sagui Pascalin, la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia – Mestre), Sez. 29, n. 79/29/10 dell’8 marzo 2010,

depositata il 30 settembre 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato e

l’avv. Maurizio Paniz per la controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini IVA con il quale veniva recuperata l’intera imposta dovuta a seguito della decadenza dalle agevolazioni prima casa per non aver completato nei tre anni dall’acquisto la costruzione dell’immobile al quale erano peraltro attribuite le caratteristiche di abitazione “di lusso”.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l’affermazione del giudice di merito secondo la quale nessuna norma impone all’acquirente di ultimare i lavori di costruzione nel termine di tre anni.

2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, e dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118), spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione “non di lusso”. Tuttavia, i detti benefici possono essere conservati soltanto a condizione che la finalità – dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto – di destinare l’immobile, avente le caratteristiche “non di lusso” richieste dalla legge, a propria abitazione, venga realizzata al massimo entro il termine triennale di decadenza stabilito – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, ex art. 74 poi D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 – per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi” (Cass n 3604 del 2003; v, in questo stesso senso Cass n 18300 del 2004 e n. 10011 del 2009).

3. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con i quali l’amministrazione deduce, rispettivamente, vizio di motivazione circa l’apoditticità dell’affermazione del giudice di merito secondo la quale dalla documentazione in atti risulterebbero le condizioni previste dal D.M. 2 agosto 1969, art. 5 e violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, circa la tardiva produzione in appello di documentazione relativa al difetto delle caratteristiche di lusso dell’immobile: in entrambi i casi si tratta di questioni superate dall’intervenuta decadenza per la mancata ultimazione della costruzione nel triennio.

3.1. Il riconoscimento dell’agevolazione anche ad immobili in costruzione è un’ipotesi eccezionale rispetto alla quale vale la condizione che la destinazione a propria abitazione da parte dell’acquirente sia realizzata nel termine triennale dall’acquisto:

sicchè non hanno senso rispetto a questa ipotesi tutte quelle considerazioni che presuppongono esistenti nell’immobile al momento dell’acquisto (perchè a tale momento già costruito) le condizioni legittimanti l’agevolazione.

4. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le alterne vicende della controversia nelle fasi di merito e il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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