Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13317 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 18/05/2021), n.13317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26698-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EMME EMME SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 31/11/12 del 3 febbraio 2012, depositata il 21 aprile 2012, ha confermato – con diversa motivazione – la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, n. 68/04/2011, di accoglimento del ricorso della società contribuente Emme Emme s.p.a., nei confronti della Agenzia delle entrate, avverso l’avviso di recupero del credito di imposta, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 8 relativo all’anno 2003, utilizzato nell’anno 2006 (in ragione di Euro 160.000,00) e nell’anno 2007 (in ragione di Euro 45.453,00).

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 16 novembre 2012, ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.

3. – La Società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La contribuente aveva dedotto il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate in dipendenza di opere edili e impianti realizzati sugli immobili aziendali condotti in locazione.

Mentre la Commissione tributaria provinciale ha motivato la spettanza della agevolazione sulla base del rilievo che le opere realizzate, tutte “finalizzate all’esercizio dell’attività di impresa”, costituivano “immobilizzazioni materiali asportabili, riutilizzabili e, comunque, passibili di essere rifatturate” al locatore al termine della locazione “e mai rivendibili prima del decorso del quinquennio”, la Commissione tributaria regionale – a fronte della obiezione dell’appellante Agenzia delle entrate che l’investimento era consistito nella esecuzione di opere edilizie negli immobili di proprietà del locatore e nella installazione di impianti, non rimovibili al termine della locazione, in quanto privi di “autonoma funzionalità e utilizzabilità” – ha osservato che era irrilevante che la contribuente non fosse proprietaria degli immobili; che, infatti, la L. 27 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7, estende la agevolazione anche in relazione “ai beni acquisiti in locazione finanziaria e, dunque, di proprietà di terzi”; e che, nella specie, – secondo quanto accertato – le opere realizzare erano ancora in loco dopo il quinto anno; l’investimento era stato interamente ammortizzato; mentre effettivamente i costi della “eventuale rimozione e rivendita” escludevano la “convenienza economica alla loro riutilizzazione”.

2. – La ricorrente Avvocatura generale dello Stato denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 27 dicembre 2000, n. 388, art. 8 deducendo: ininfluente è la considerazione della Commissione tributaria regionale in ordine al “valore funzionale” dell’investimento finalizzato alla “piena utilizzazione degli immobili locali”; la legge accorda la agevolazione in relazione alla acquisizione di beni materiali “nuovi”, dotati di autonomia funzionale; mentre le opere realizzate dalla contribuente sugli immobili condotti in locazione (lavori murari, di pitturazione, di rifacimento dei pavimenti, di allaccio ai tronchi principali delle condotte idriche e fognarie, di installazione di impianti antincendio e antifurto) sono affatto sprovviste di “autonoma funzionalità”, prive di una “propria individualità”, non suscettibili di “utilizzo autonomo”, nè “materialmente scindibili” dagli immobili dei locatori; e costituiscono mere spese incrementative per immobilizzazioni materiali per le quali il contribuente non può fruire del credito di imposta.

3. -Il ricorso è fondato.

3.1 – Deve rilevarsi di ufficio (Sez. Un., sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695 – 01) il giudicato esterno sopravvenuto al giudizio di merito e costituito da Sez. 5, sentenza n. 28545/13 del 20/12/2013, la quale, in accoglimento del ricorso della Avvocatura generale dello Stato, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, 23 ottobre 2008, inter partes, di conferma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 218/08/2006, favorevole alla contribuente; e, giudicando nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della società avverso l’avviso di recupero del medesimo credito di imposta, utilizzato per gli anni 2003 e 2004 alla citata sentenza della Commissione tributaria regionale n. 110/01/08 del 23 ottobre 2008, all’epoca gravata dal ricorso per cassazione, fa riferimento la odierna ricorrente; mentre la sentenza impugnata nel presente giudizio riporta in narrativa che la contribuente col libello di prime cure aveva invocato le pronunce favorevoli della Commissione tributaria provinciale e della Commissione tributaria regionale ottenute nell’altro procedimento concernente le precedenti annualità).

La diversità delle annualità e l’autonomia dei pertinenti rapporti tributari non sono di ostacolo alla espansione dei giudicato esterno, in quanto – giova rammentare – è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo il quale “il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinato anno d’imposta (…) spiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d’imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti” ecosì da ultimo Sez. 5, sentenza n. 33572 del 28/12/2018, Rv. 651914 – 02; cuti adde Sez. Un., sentenza n. 13916 del 16/06/2006, cit.; Sez. 5, sentenza n. 21824 del 07/09/2018, Rv. 650505 – 01; Sez. 5, sentenza n. 4832 del 11/03/2015, Rv. 635058 – 01; Sez. 5, sentenza n. 25762 del 05/12/2014, Rv. 633463 – 01).

Orbene nella specie i fatti, la relativa qualificazione giuridica e la quaestio iuris, cristallizzati nella res iudicata e rilevanti ai fini della res iudicanda, sono (piuttosto che connotati dal requisito della “invarianza nel tempo” addirittura) identici.

3.2 – Il rilievo che precede esime dalla ulteriore considerazione della fondatezza del ricorso alla stregua dell’ulteriore principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità circa la esclusione della agevolazione di parola nel caso della ristrutturazione di immobile di proprietà di terzi (v. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 15979 del 27/06/2017, Rv. 644926 – 01), là dove, per quanto riguarda gli impianti, la Commissione tributaria regionale ha accertato che, dal punto di vista economico, non ricorre il requisito dalla “amovibilità” in quanto i costi della “eventuale rimozione e rivendita” escludono la “convenienza economica (della) loro riutilizzazione”.

3.3 – Conseguono alla luce dei superiori principi di diritto – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – e delle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata; e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuando questioni controverse – la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.

3.4 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. Mentre, in considerazione della evoluzione della vicenda processuale, meritano di essere compensate le spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.830,00 per compensi oltre rimborso spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA