Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13317 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9194-2019 proposto da:

P.D., D.G.P., S.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 48/A, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentati e difesi dagli

avvocati VALENTINO ANTONIO SACCO, STEFANO GROLLA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1094/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1094/2018 la settima sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava il ricorso per revocazione proposto da D.G.P., P.D. e S.V. avverso la decisione n. 1091/2017 della sesta sezione della medesima commissione tributaria, ritenendo non provato l’errore di fatto revocatorio dedotto dai contribuenti.

Avverso la suddetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il controricorso, notificato dall’Agenzia delle entrate il 28.1.2020, è tardivo, non essendo stato rispettato il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo – rubricato “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – Errata applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 ” – i ricorrenti lamentano che la CTR aveva omesso di verificare l’inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita, e cioè che su tutti gli atti di rinuncia in autotutela predisposti dall’Agenzia delle entrate, con compensazione delle spese di lite, vi fosse la sottoscrizione per accettazione del difensore dei contribuenti.

Il ricorso è inammissibile, in quanto carente in relazione al requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel ricorso in esame, l’esposizione del fatto è così riportata: “I ricorrenti proponevano appello per revoca della sentenza n. 1091/2017, emessa dalla Sezione VI della Commissione Tributaria regionale del Veneto in data 12/02/2017 e depositata il 06/11/2017 (doc. 2), sul presupposto di un errore di fatto risultante dagli atti in cui sarebbe incorso il Giudicante.

Si costituiva l’Amministrazione Finanziaria che chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza citata, ed oggetto della presente impugnazione, respingeva l’appello non ritenendo provato l’errore di fatto della Sezione VI della medesima Commissione, addebitato ai contribuenti un comportamento poco trasparente”.

Va rammentato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (Cass. n. 16103 del 2013; Cass. n. 16103 del 2016).

Alla luce di tali principi, è di tutta evidenza come, nella specie, l’esposizione del fatto si presenti del tutto carente, avendo i ricorrenti omesso di indicare, anche sommariamente, le argomentazioni poste a fondamento del ricorso per revocazione nonchè le ragioni della decisione di cui si è chiesta la revocazione.

Il ricorso è comunque infondato, avendo la CTR considerato – come osservato dagli stessi ricorrenti – che non tutti gli atti di rinuncia erano stati sottoscritti dal difensore dei contribuenti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata: “firmando i primi atti (…) per poi interrompere questa linea di condotta ritornando sulla propria decisione”, dovendosi ritenere – come pure rilevato in ricorso – che la decisione di cui si è chiesta la revocazione fosse basata su di una valutazione di ordine presuntivo circa l’implicita accettazione, per analogia, della compensazione delle spese di lite anche in relazione agli atti di rinuncia non sottoscritti.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va dunque rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA