Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13316 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. I, 31/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 31/05/2010), n.13316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Sul conflitto di competenza sollevato dal:

TRIBUNALE di BARI, con ordinanze depositate il 15 gennaio 2009;

nei confronti di:

TRUBUNALE di MILANO, nei procedimenti n. 350/08, 351/08, 352/08,

353/08, 354/08, 355/08, 356/08, 357/08, 358/08, 375/08 per la

dichiarazione di fallimento della EUROPOLIPLAST s.p.a.;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari, avanti al quale pende un procedimento in fase di istruttoria prefallimentare in seguito a ricorsi per la dichiarazione di fallimento della Europoliplast s.p.a., con i provvedimenti in epigrafe ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Tribunale di Milano che in data (OMISSIS) ha dichiarato il fallimento della predetta societa’, sostenendo che la sede effettiva e’ da situarsi in (OMISSIS) e quindi nel circondario del Tribunale di Bari.

Non sono state presentate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I provvedimenti con i quali e’ stato sollevato il conflitto debbono preliminarmente essere riuniti in quanto relativi allo stesso procedimento.

Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale che lo ha sollevato.

Risulta dal ricorso che, nonostante il trasferimento della sede legale in (OMISSIS) avvenuto nell’anno (OMISSIS), le uniche attivita’ riconducibili all’amministratore unico legale rappresentante della societa’ M.T. si sono svolte in (OMISSIS) o comunque nel circondario del Tribunale di Bari, posto che:

in (OMISSIS) sono state effettuate le notifiche, in particolare presso la residenza della stessa in via (OMISSIS);

in Bari presso la sede della FILCEM-CGIL sono stati sottoscritti i verbali di conciliazione da parte della legale rappresentante che ha indicato come sede quella in (OMISSIS);

in (OMISSIS) o in Bari operano gli organo sociali, posto che nella prima localita’ risiede la legale rappresentante e nella seconda hanno il recapito i sindaci;

l’unico cespite della societa’ passibile di liquidazione e’ situato in (OMISSIS).

Sulla base di tali elementi e in difetto di altri dati da cui possa ricavarsi che al trasferimento della sede legale abbia fatto seguito anche il trasferimento di quella effettiva, collocabile la’ dove opera l’organo decisionale e propulsivo dell’impresa (Sez. 1^, Ordinanza n. 14462 del 09/07/2005), e dovendosi dare prevalenza, per pacifica giurisprudenza, alla seconda, la competenza deve essere individuata in quella del Tribunale di Bari cui gli atti dovranno essere rimessi.

Mette conto precisare che l’individuazione in sede di risoluzione del conflitto, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che ha dichiarato il fallimento non comporta la cassazione della sentenza che lo ha dichiarato ma solo il trasferimento del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore).

La questione relativa agli effetti della sentenza che accerta l’incompetenza del giudice che ha dichiarato il fallimento e’ stata variamente risolta in giurisprudenza e dottrina ed e’ stata prevalente la tesi secondo cui la sentenza pronunciata dal giudice competente doveva essere revocata con conseguente caducazione di tutti gli effetti.

Di recente, tuttavia, tale impostazione e’ stata rimeditata quanto ai profili sostanziali essendosi affermato il principio secondo cui “Netta ipotesi di dichiarazione di incompetenza del giudice che ha pronunciato la dichiarazione di fallimento, la sentenza non puo’ essere ritenuta nulla, ma ne devono soltanto essere rimossi gli effetti processuali, con la conseguenza che il procedimento prosegue ai sensi dell’art. 50 c.p.c. davanti al tribunale competente (Cassazione civile, sez. 1^, 3 febbraio 2006, n. 2422; nello stesso senso Cassazione civile, sez. 1^, 5 luglio 2006, n. 15321).

Le Sezioni Unite hanno avallato questa ricostruzione ravvisando nel sistema della legge fallimentare originaria un principio poi esplicitato con la riforma operata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 evidenziando essere vero che “solo nella nuova Legge (D.Lgs. n. 5 del 2006) di riforma delle procedure concorsuali e’ stato invero disposto (sub. art. 9 bis) che la procedura apertasi a seguito di pronunzia di un giudice incompetente prosegua innanzi al giudice competente, sulla base della precedente valutazione (di sussistenza) dei presupposti dei fallimento.

Ma vero e’ altresi’ che una tale disciplina era comunque gia’ enuclearle dal sistema della L. Fall., in ragione della sua ratio ispiratrice e dei correlati principi informatori.

Con i quali e’, infatti, difficilmente conciliabile la tesi del totale azzeramento della procedura attivata innanzi al Tribunale incompetente, per gli esiti (per competente prosegua innanzi al giudice competente, sul alcuni profili addirittura contraddittori dei principi stessi) cui essa darebbe luogo. Quali appunto:

– il ritenere (tornato) “in bonis” l’imprenditore di cui sia stato, ancorche’ da giudice non legittimato, comunque, accertato il (nel merito non contestato) dissesto;

– il postulare la riapertura, ex novo della procedura innanzi al Tribunale designato competente, imponendo ai creditori di ripresentare le domande di insinuazione al fallimento per una nuova verifica dello stato passivo;

– il sottrarre alla revocatoria fallimentare, L Fall., ex art. 67, e quindi all’effetto conservativo dei patrimonio a tutela dei creditori, gli atti compiuti dall’imprenditore nel biennio o nell’anno anteriore alla prima – ancorche’ poi confermata – dichiarazione di fallimento;

– il considerare, di conseguenza, “sospetto” agli effetti della suddetta revocatoria il periodo in cui (fino alla decisione della Cassazione sul conflitto o sul regolamento di competenza) il compimento di atti pregiudizievoli per il creditore e’, per definizione, impedito all’imprenditore dalla provvisoria esecutivita’ (ex art. 16, comma 3) della prima sentenza di fallimento, che lo ha privato della disponibilita’ dei suoi beni (L. Fall., art. 42).

Per cui, conclusivamente, ben puo’ ritenersi che con la riferita norma sulla “prosecuzione” della procedura innanzi al Giudice competente, di cui al nuovo art. 9 bis, il legislatore del 2006 abbia inteso portare testualmente ad emersione una regola gia’ insita, ancorche’ non esplicitamente espressa, nel sistema” (Sez. U, Sentenza n. 26619 del 2007).

Tanto premesso e rilevato che il fallimento di cui si tratta e’ stato dichiarato in data (OMISSIS) e quindi al procedimento deve essere applicata la normativa attualmente vigente non vi e’ dubbio che il legislatore del 2006 abbia inteso riconoscere l’unitarieta’ del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza di dichiarazione di fallimento anche se emessa da giudice territorialmente incompetente valorizzando la pronuncia nella parte in cui accerta l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e prevedendone la modifica solo nella parte in cui detta disposizioni ordinatorie incompatibili con la prosecuzione del procedimento avanti al giudice ritenuto competente; di cio’ e’ chiaro indice il disposto dell’art. 9 bis, commi 1 e 2, a mente dei quali “il provvedimento che dichiara l’incompetenza e’ trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente e il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, (…), dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina dei giudice delegato e del curatore”.

Dalle richiamate disposizioni emerge chiaramente, quanto al profilo strettamente procedurale, che in ipotesi di ordinanza emessa in esito a conflitto positivo virtuale o, in generale, di regolamento di competenza la sentenza di fallimento pronunciata dal giudice incompetente non deve essere cassata e che non deve essere pronunciata una nuova sentenza da parte di quello dichiarato competente in quanto, se cosi’ fosse, non vi sarebbe stato alcun bisogno di prevedere espressamente la necessita’ della nomina del giudice delegato e del curatore, trattandosi di provvedimenti ordinatori indefettibili nella sentenza dichiarativa del fallimento.

Ulteriore conferma in ordine alla permanenza della sentenza emessa dal giudice incompetente e della mera prosecuzione del giudizio avanti a quello competente si ricava dal tenore del richiamato art. 9 bis, comma 4, laddove dispone che quando l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di reclamo di cui all’art. 18 l’impugnazione per le questioni diverse dalla competenza deve essere riassunta avanti alla corte d’appello competente in base alla dislocazione del tribunale di cui e’ stata riconosciuta la competenza, in quanto il meccanismo processuale presuppone che la sentenza di fallimento non sia stata revocata e che il procedimento sia proseguito avanti ad altro giudice.

Non si deve provvedere in ordine alle spese, stante l’assenza di attivita’ difensiva delle parti private.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i procedimenti, dichiara la competenza del Tribunale di Bari e dispone trasmettersi copia della presente ordinanza al Tribunale di Milano ai sensi della L. Fall., art. 9 bis, comma 1.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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