Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13316 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13316 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 9800-2012 proposto da:
TAFURI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato
ARNALDO MIGLINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCO MIGLINO giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

757

CAPO LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CIPRO, 4-6, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
NOSCHESE,

rappresentato

e

difeso

1

dall’avvocato

Data pubblicazione: 30/06/2015

GIOVANNI AMATO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 75/2012 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 23/01/2012 R.G.N. 1233/2006;

udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato MARCO DI LOTTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonio Tafuri ha proposto ricorso per cassazione affidato a
sedici motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno
del 23.1.2012 che ha rigettato l’appello dallo stesso proposto in
un giudizio di opposizione all’atto di precetto per il rilascio di

controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia art. 360 c.p.c.:
violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c., 615
c.p.c. e 195 disposizione attuazione c.p.c..
Con il sedicesimo motivo si denuncia art. 360 n. 4: errata
applicazione degli artt. 336 e 345 c.p.c..
Questi due motivi,

strettamente connessi,

sono esaminati

congiuntamente.
Essi non sono fondati.
La questione che pongono è il carattere di titolo esecutivo ” a
valenza decisoria” del decreto emanato ai sensi dell’art. 195
disp.att. c.p.c. e la sua eseguibilità nei confronti del terzo
estraneo al titolo opposto.
Sotto questo profilo la censura non è nuova, come ritenuto dal
giudice di appello e fatto valere con il sedicesimo motivo di
ricorso – e quindi questo motivo sarebbe fondato sotto il profilo
della contestata novità.
Ma la stessa censura – oggetto sotto il profilo della violazione
di legge del primo motivo – è infondata nel merito.
3

immobile intimatogli da Lucio Capo. Quest’ultimo resiste con

Di qui il rigetto di entrambi i motivi.
Le ragioni.
L’art. 195 disp. att. c.p.c., relativo al decreto di approvazione
dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione, al
secondo comma prevede che ” Il decreto del giudice istruttore

Pertanto, i rilievi che sottopone all’attenzione della Corte di
legittimità il ricorrente sotto il profilo della mancata valenza
di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. del decreto di
approvazione delle quote nelle operazioni di divisione, non
colgono nel segno, pur condividendosi la sua natura non decisoria
ai fini della inammissibilità della sua impugnazione con ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. ( Cass. ord.
5.5.2003 n. 6838).
Diverso aspetto è quello della sua valenza esecutiva che nasce dal
suo riconoscimento letterale, ai sensi del secondo coma della
norma citata.
Ed allora è di tutta evidenza che la sua eseguibilità o meno nei
confronti del detentore passa attraverso il riconoscimento di un
autonomo titolo da opporre a colui che legittimamente richiede la
restituzione del bene e che consente l’eseguibilità del titolo
anche nei confronti dei terzi (v. per alcuni esempi Cass.
13.2.2007 n. 3087; Cass. 24.7.2012 n. 12895; Cass. 27.6.2014 n.
14640).
Questo titolo, peraltro, nella specie non risulta sussistere.

4

costituisce titolo esecutivo”.

Con il secondo motivo si denuncia art. 360 c.p.c. n. 3: violazione
e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 2697 c.c.
Con il terzo motivo si denuncia art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e
falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141c.c., 2697 c.c..
Con il quarto motivo si denuncia art.

360 n.

5 c.p.c.: difetto di

360 n.

5 c.p.c.: difetto di

360 n.

5 c.p.c.:

Con il quinto motivo si denuncia art.
motivazione.
Con il sesto motivo si denuncia art.

difetto di

motivazione.
Con il settimo motivo si denuncia art. 360 n. 5 c.p.c.: difetto di
motivazione.
I motivi relativi, sotto diversi profili – motivazionale e di
diritto – alla sostenuta usucapione, sono esaminati
congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Anche a prescindere dal fatto che sostanzialmente le censure
proposte con tali motivi, sotto gli apparenti denunciati profili,
in realtà perseguono un inammissibile riesame del merito, sta di
fatto che la Corte di merito, oltre ad escludere la ricorrenza dei
criteri fondanti l’usucapione, ha ritenuto assorbente la novità
della tesi della intervenuta usucapione del complesso immobiliare
in questione enunciata in sede di conclusioni “rassegnate anche
con il gravame – oltre che…..all’esito del primo grado del
giudizio con le definitive conclusioni

I/

” trattandosi di un

indebito mutamento dell’originario thema decidendum”.
5

motivazione.

Questa statuizione non è stata oggetto di impugnazione.
Carenti di interesse sono quindi i rilievi sui punti della
sentenza che hanno affermato anche non ricorrere le condizioni per
l’acquisto a titolo originario della proprietà.
Con l’ottavo motivo si denuncia art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità

disp.att.c.p.c.:
Il motivo è inammissibile.
Trattasi di evidente vizio revocatorio postulando la mancata
produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
invece affermata dalla Corte di merito.
Con il nono motivo si denuncia art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e
falsa applicazione degli artt. 4 L. 15/68, 47 – 48 D.P.R. 445/00,
2730 c.c..
Il motivo è inammissibile per il suo riferimento, sotto diverso
profilo, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà già
oggetto del precedente motivo.
Con il decimo motivo si denuncia art. 360 n. 5 c.p.c.: difetto
motivazionale.
Con l’undicesimo motivo si denuncia art. 360 n. 5 c.p.c.: difetto
motivazionale.
Con il dodicesimo motivo si denuncia art. 360 n. 5 c.p.c.: difetto
di motivazione.
Tali motivi esaminati congiuntamente ripercorrono sinteticamente
le valutazioni del giudice del merito e, per la loro estrema

6

della sentenza: inosservanza degli artt. 166 c.p.c. e 87

genericità, non consentono neppure l’esame in questa sede sotto i
profili soltanto indicati, ma non illustrati.
Con il tredicesimo motivo si denuncia art. 360 c.c. [rectius
c.p.c.] violazione e falsa applicazione degli artt. 726,727, 728,
752, 1150 c.c..

c.p.c.] violazione e falsa applicazione degli artt. 726,727, 728,
752, 1150 c.c..
Con il quindicesimo motivo si denuncia art. 360 n. 3 c.p.c.:
violazione e falsa applicazione dell’art. 1150 c.c..
I motivi esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione
non sono fondati.
La norma dell’art. 1150 c.c.

invocata dal ricorrente

attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa,
il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni
straordinarie ed all’indennità per i miglioramenti recati alla
cosa stessa.
Questa norma è di natura eccezionale e non può, dunque, essere
applicata in via analogica al detentore (v. anche Cass. 22.7.2010
n. 17245).
Vale a dire nel caso in esame, in cui la qualifica di possessore è
stata esclusa, trattandosi di uno stato di detenzione nel quale la
norma dell’art. 1150 c.c. non è applicabile.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo,
sono poste a carico del ricorrente.
7

Con il quattordicesimo motivo si denuncia art. 360 c.c. [rectius

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese che liquida in complessivi E 8.200,00, di cui

e

8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2015, nella camera di

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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