Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13316 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13316 Anno 2013
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 29/05/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 3819 del ruolo generale
dell’anno 2011, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

in persona del direttore

pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrente contro
Gabutti Celestino, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Claudio
Pellicciari e Fabrizio Brignolo, domiciliato presso lo
studio del primo, in Roma, alla via Aterno, n. 9

RG n. 3819/2011

Angelin

o estensore

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controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, sezione 7°, 15 dicembre 2009, numero 168;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 aprile 2013
dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa. e per

udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto
Celestino Gabutti ricevette la notifica di un avviso di accertamento per iva
all’importazione ed imposta di consumo su tabacchi, che impugnò.
La commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con sentenza
ribaltata dalla commissione tributaria regionale, la quale ha rilevato che:
-nessun atto d’indagine è stato comunicato al contribuente o posto a sua
disposizione; la stessa condotta processuale dell’ufficio, che ha chiesto il rinvio
dell’udienza per acquisire ulteriori elementi probatori, evidenzia l’incompletezza
di elementi di riscontro al momento dell’adozione dell’atto;
-l’avviso non contiene neanche in sintesi alcun prospetto di liquidazione del
tributi né l’imponibile accertato né le aliquote applicate;
-è insufficiente al riguardo il riferimento alla sentenza d’improcedibilità per
intervenuta prescrizione, la quale non contiene alcun accertamento dei fatti;
-l’avviso non indica il responsabile del procedimento.
Ricorre l’Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a quattro motivi.
Gabutti Celestino resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 378 del codice di
procedura civile.
Diritto
RG n. 3819/2011

AngeIina-v1ar

rrino estensore

Gabutti Celestino l’avv. Claudio Pellicciari;

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1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,
numero 3, c.p.c., l’Agenzia delle dogane lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 374 del 1990,
dell’articolo 15 del regolamento CEE 2913/92, dell’articolo 45 del regolamento
CE 15 marzo 1997, n. 515, dell’articolo 4, 1° comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1996, numero 603, lamentando che la

sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento
perché non preceduto dal contraddittorio in sede amministrativa, benché il
contribuente fosse perfettamente a conoscenza delle ragioni della pretesa
impositiva.

1.1.41 motivo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, è
sufficientemente ed adeguatamente formulato, è fondato e va in conseguenza
accolto.
La stessa sentenza impugnata premette in narrativa che la critica dell’appello
verteva sull’affermazione che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente
motivato per relationem mediante il richiamo alla <>.
3.2.-Va, di contro, osservato che questa sezione ha reiteratamente stabilito

che, finanche con riguardo alle sentenze di assoluzione emesse «perché il fatto
non sussiste», il giudice tributario non si può limitare a rilevarne l’esistenza,
dovendo operarne un’autonoma valutazione, nel quadro complessivo degli
elementi di prova acquisiti nel corso dell’intero giudizio (vedi, fra molte, Cass.
27 settembre 2011, n. 19786; cfr. altresì Cass., sez.un., 26 gennaio 2011, n. 1768
che, con riguardo alle sentenze penali d’improcedibilità, comunque demanda al
giudice civile di tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, pur
dovendo interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione).
Ed è bene sottolineare che la sentenza d’improcedibilità per intervenuta
prescrizione postula che non risulti dagli atti evidente che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è
previsto dalla legge come reato; il che necessariamente implica una valutazione
giudiziale relativa alle risultanze degli atti.
3.3.-A tanto va aggiunto che, come evidenziato dalla ricorrente, sin dal
primo grado l’ufficio aveva sostenuto in capo a Gabutti la qualità di socio e di
amministratore di fatto della società Zeus; sul punto, il generico riferimento agli
atti depositati in giudizio contenuto nella sentenza impugnata, dal quale la
Commissione tributaria regionale fa discendere la valutazione che <>, è manifestamente
insufficiente, mancando di qualsivoglia esplicazione del contenuto dei
documenti, soltanto evocati.

RG n. 3819/2011

Angelina-M

errino estensore

5

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4.-Col quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,
numero 3, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione
dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, numero 212, là dove la sentenza ha
ritenuto necessaria, a pena di nullità, l’indicazione nell’avviso di accertamento
del responsabile del procedimento.
4.1.-11 motivo è fondato.

Sul punto, le sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che
<

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