Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13316 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

T.G. e T.M., elettivamente

domiciliati in Roma, via Domenico Chelini 20, presso l’avv. Marco

Calabrese, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 22, n. 220/22/11 del 10 giugno 2011, depositata il 12

luglio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato e

l’avv. Marco Calabrese per i controricorrenti e ricorrenti

incidentali;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro con il quale veniva recuperata la maggior imposta dovuta per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, sul presupposto che si trattasse di una abitazione con caratteristiche “di lusso”, relativamente ad una compravendita immobiliare rispetto alla quale i contribuenti erano coobbligati solidali: quest’ultimi, a fondamento della propria opposizione, deducevano la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 nonchè la carenza dei requisiti di lusso dell’immobile.

La Commissione adita accoglieva ìl ricorso ritenendo la decadenza dell’ufficio. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva non applicabile nel caso, sia pur per motivi diversi da quelli prospettati dal giudice di prime cure, la proroga disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. I contribuenti resistono con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato con due motivi.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l’erroneità della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta esclusione, alla luce della disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, della proroga nel caso in cui l’atto impositivo concerna la revoca di agevolazioni fiscali.

2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte, che qui si intende confermare, secondo cui: “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto” (Cass. n. 992 del 2016; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 12069 del 2010).

3. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile perchè relativo a questioni non decise dal giudice di merito in quanto ritenute assorbite (v. Cass. n. 574 del 2016: “E’ inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio”).

4. Il ricorso principale deve essere, pertanto, accolto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione per l’accertamento del merito della controversia, definita in appello sulla sola base della ritenuta decadenza. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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