Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13316 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 18/05/2021), n.13316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EBALI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FERRARA FIERRO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 305/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 305/38/10 del 29 settembre 2010, depositata il 28 ottobre 2010, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 274/43/2008, di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente Ebali s.p.a. avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso delle maggiori imposte ipotecaria e catastale, corrisposte in relazione al conferimento operato da una azionista – ai fini dell’aumento del capitale sociale – della nuda proprietà di un immobile ipotecato, il cui valore, in sede di liquidazione dei ridetti tributi, era stato determinato senza che fossero state detratte le passività costituite dal mutuo ipotecario e dai relativi interessi, maturati alla data del conferimento e non ancora versati.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 13 – 23 dicembre 2011, affidato ad un unico motivo.

3. – La contribuente ha resistito con controricorso del 1 febbraio 2012, col quale ha eccepito la inammissibilità della impugnazione e ne ha contestato la fondatezza; e mediante memoria del 10 settembre 2020, colla quale ha ribadito la eccezione di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata (totalmente favorevole alla contribuente), osservando – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità e, cioè, sul punto della determinazione dell’imponibile – che “la base imponibile è costituta dal valore dei beni, ma al netto delle passività”; che nella specie si tratta del conferimento di un immobile gravato da un muto; che “occorre tenere conto (…) degli oneri reali gravanti” sul bene conferito; che nei ridetti onere è da comprendere (anche) il muto ipotecario accollato alla società conferitaria, colla conseguente riduzione dell’imponibile.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato denunzia, coll’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 43,50 e 51.

La ricorrente sostiene: a differenza dell’imposta di registro, la quale “tassa il trasferimento di ricchezza al netto delle passività”, le imposte ipotecaria e catastale costituiscono i “corrispettivi dei servizi di iscrizione ipotecaria e (di) tenuta catastale (dovuti) in base al valore dei beni al lordo delle passività”; la base imponibile deve essere, pertanto, commisurata al valore venale in comune commercio dell’immobile “in sè”, prescindendo dalla considerazione del mutuo, garantito dalla ipoteca gravante sul cespite.

3. – La controricorrente eccepisce, in rito, la inammissibilità della impugnazione, in quanto tardivamente proposta dopo la scadenza del termine annuale di decadenza, stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (nella originaria formulazione, antecedente alla novella della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, e applicabile nella specie ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009). Nel merito la contribuente insta per il rigetto del ricorso.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1 – In rito deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità della impugnazione proposta dalla controricorrente.

Il ricorso è tempestivo.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 28 ottobre 2010; tenuto conto della sospensione feriale (di giorni 46), il termine decadenziale dell’art. 327 c.p.c., comma 1, (originaria formulazione applicabile ultrattivamente, trattandosi di giudizio sicuramente instaurato prima del 4 luglio 2009, atteso che la sentenza di primo grado risale all’anno precedente) non è maturato: il ricorso, infatti, è stato proposto nell’ultimo giorno utile il 13 dicembre 2011 (martedì), mediante la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il quale – in seguito a un primo tentativo infruttuoso – ha provveduto alla notificazione il 23 dicembre 2011 (v., circa la tempestiva e diligente “riattivazione del procedimento notificatorio”, Sez. Un., sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264 – 01 e Sez. Un., sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01).

3.2 – Nel merito la tesi dell’Avvocatura è accreditata dal precedente di legittimità, esattamente in termini, costituito da Sez. 5, sentenza n. 10486 del 03/07/2003, Rv. 564754 – 01.

Coll’arresto in parola questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale resta “preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, co me il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria” (v. pure Sez. 5, sentenza n. 26854 del 20/12/2007, Rv. 600997 – 01; Sez. 5, sentenza n. 11776 del 12/05/2008, Rv. 603216 – 01).

3.3- Alla stregua del superiore principio – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza impugnata, nonchè – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuando questioni controverse – la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.

3.4- Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Mentre, in considerazione della evoluzione della vicenda processuale, meritano di essere compensate le spese relative ai gradi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata; e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro duemiladucecentonovantacinque/00, per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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