Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13315 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. I, 31/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 31/05/2010), n.13315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22937/2007 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TUSCOLANA 809, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE Gaetano, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 23162/2007 proposto da:

S.A., S.S. e S.G.

(quest’ultimo rappresentato e difeso da se medesimo), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA 809, presso lo studio dell’avv.

GAETANO SALVATORE, che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 23164/2007 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TUSCOLANA 809, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE GAETANO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 23165/2007 proposto da:

M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

809, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE GAETANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 23167/2007 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 809,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE GAETANO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. E.R. 459/06, della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

del 19/6/06, depositato il 21/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per ogni singolo ricorrente l’Avvocato SALVATORE GAETANO, che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE, che aderisce

alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con decreto in data 21.9.2006 la Corte d’appello di Perugia ha condannato il Ministero della giustizia, ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 5.000,00 in favore di C. A.M., G.L., M.W., C. E. e S.G. – oltre Euro 3.000,00 complessivi ed accessori quanto alle spese di lite, somma poi ridotta alla metà per effetto della parziale compensazione – a causa dell’eccessivo protrarsi di un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Velletri in cui i ricorrenti avevano assunto la qualità di parti intervenienti. Con il medesimo decreto la Corte di appello ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da S. A. e S.S., intervenuti quali eredi di S. F., a sua volta intervenuto nel processo presupposto soltanto il 31.3.2004, essendosi concluso il giudizio con sentenza del 6.5.2005, quindi entro un lasso di tempo ragionevole dall’intervento.

Contro il provvedimento della Corte di merito C.A.M., G.L., M.W. e C.E. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, formulando tre motivi, mentre S.A., S.S. e S.G. hanno proposto autonomo ricorso, affidato a quattro motivi – illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. – di cui, i primi tre di identico tenore di quelli formulati dagli altri ricorrenti e il quarto concernente la posizione degli S..

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso nel solo procedimento instaurato su ricorso del G.. Il Consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., una relazione del seguente tenore (identico per tutti i ricorrenti, in relazione alle prime tre censure): “Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di tre anni e due mesi, calcolando la durata del processo dalla data di costituzione in giudizio della C. come parte intervenuta (e degli altri interventori: n.d.r.).

Il primo motivo appare manifestamente infondato. Per la parte intervenuta nel processo, la durata del giudizio – ai fini della determinazione del periodo di ragionevole durata – decorre non dalla proposizione della domanda principale, ma dal momento dell’intervento in giudizio, perchè da tale momento soltanto essa ha acquisito la qualità di parte. Il secondo motivo è inammissibile, perchè il quesito di diritto è confuso, mescolando aspetti attinenti alla liquidazione del danno non patrimoniale e alla (parziale) compensazione delle spese del giudizio.

Il terzo motivo appare manifestamente infondato. Qualora – come nella specie – più parti siano assistite dal medesimo difensore ed abbiano assunto la medesima posizione processuale, la tariffa professionale consente la liquidazione di un unico onorario aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di 10. Nella specie a tale regola si è attenuto il giudice a quo, nè il motivo denuncia che vi sia stata violazione dei minimi tariffari.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

In relazione al quarto motivo – concernente la posizione degli S. – la relazione è del seguente tenore: “è manifestamente infondato. Vale quanto detto con riferimento all’esame del primo motivo. Inoltre non rileva la questione dell’erede, perchè la Corte territoriale ha considerato la data di costituzione in giudizio del dante causa S.F.”.

2.- I ricorsi, proposti contro lo stesso provvedimento, vanno riuniti.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione e gli argomenti che la sorreggono – non scalfiti dal contenuto dalle memorie depositate ex art. 378 c.p.c. – e che conducono al rigetto dei ricorsi.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali della fase di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva da parte del Ministero intimato, in relazione ai ricorrenti diversi dal G., il quale, invece, deve essere condannato alle spese liquidate in dispositivo per il principio della soccombenza. Va disposta, infine, la correzione del nominativo del G. nei sensi di cui al dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi nn. 23164/07; 23162/07; 23165/07 e 23167/07 al ricorso n. 22937/07 e li rigetta. Condanna G. L. al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero resistente, spese che liquida in Euro 565,00 oltre le spese prenotate a debito.

Dispone correggersi al R.G. il nominativo del ricorrente G. nel senso che là dove è scritto T. deve intendersi L..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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