Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13315 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13315 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 8411-2012 proposto da:
MINCIONI

ALDO,

MINCIONI

MARCO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. DE GASPERI 35, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUCA GRAZIANI, rappresentati
e difesi dall’avvocato ALESSANDRO ROSATI giusta
r

procura in calce al ricorso;

4

– ricorrenti –

2015
755

contro

SAFFIOTI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEL CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO INNOCENTI, rappresentata e

1

Data pubblicazione: 30/06/2015

difesa dall’avvocato ALVARO PESCETELLI giusta procura
a margine del controricorso;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2011 del TRIBUNALE DI
PERUGIA, SEDE DISTACCATA DI ASSISI, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito il P.M. in

persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

21/10/2011 R.G.N. 9835/2008;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Perugia

sezione distaccata di Assisi, con

sentenza del 21.10.2011, rigettò l’opposizione agli atti esecutivi
proposta da Aldo e Marco Mincioni confermando l’ordinanza di
assegnazione delle somme indicate in favore di Antonella Saffioti.

Marco Mincioni, ha proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi.
Resiste con controricorso Antonella Saffioti.
Successivamente, in data 11.2.2014, Marco Mincioni ha depositato
dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306
c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di regolare ” dichiarazione di rinuncia agli atti del
giudizio ex art. 306 c.p.c.”il giudizio di cassazione è dichiarato
estinto nei confronti di Marco Mincioni.
Diversamente il ricorso è rigettato nei confronti di Aldo
Mincioni.
Con i primi tre motivi, infatti, il ricorrente, terzo pignorato,
censura,non tanto la sentenza impugnata, quanto l’ordinanza di
assegnazione delle somme.
Ma tale tipologia di censure andava proposta in altra sede.
Il quarto motivo, relativo alle spese, non è fondato perché la
condanna è seguita correttamente alla soccombenza dell’attuale
ricorrente.

3

L’avv. Alessandro Rosati, quale procuratore speciale di Aldo e

Conclusivamente il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per
rinuncia nei confronti di Marco Mincioni.
E’, invece, rigettato nei confronti di Aldo Mincioni.
La natura della controversia e le conclusioni raggiunte
giustificano la compensazione delle spese fra tutte le parti.

La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di Marco
Mincioni. Rigetta nei confronti di Aldo MinCtoni. Compensa le
spese fra tutte le parti.
Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2015, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

P.Q.M.

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