Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13315 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia

135, presso l’avv. Paolo Berruti, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 9, n. 129/09/12 del 19 gennaio 2012, depositata il 6

giugno 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale che ingiungeva il pagamento di un preteso credito dell’Ufficio conseguente ad un avviso di liquidazione per revoca dell’agevolazione “prima casa”, che il contribuente affermava non essergli stato notificato: la mancata notifica del suddetto atto presupposto, unitamente all’eccezione di decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 costituivano le ragioni sulle quali era fondato il ricorso originario.

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo che la notifica dell’atto presupposto, che l’Ufficio affermava di avere eseguito a norma dell’art. 140 c.p.c., non poteva ritenersi andata a buon fine per vizi della relativa procedura, con la conseguente nullità della cartella. L’appello dell’Ufficio era accolto, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva essersi perfezionato il processo di notifica per compiuta giacenza dell’atto depositato nella casa comunale e negava sussistere l’eccepita decadenza dal potere impositivo in virtù della proroga disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo, il contribuente denuncia l’arbitrarietà della decisione del giudice di merito circa il perfezionamento (per compiuta giacenza) del processo di notificazione, evidenziando come essa sia in contraddizione con il mancato rispetto delle regole stabilite dall’art. 140 c.p.c. che emergerebbe dalle risultanze istruttorie.

2. La censura non è fondata. Risultano prodotti in atti:

a) copia di un documento dell’Ufficio messi del Comune di Formello, datato 5 luglio 2007 e sottoscritto dal messo comunale L. D., intitolato “Affissione all’albo” del seguente tenore letterale: “Numero cronologico della notificazione n. 153, Affissione albo 362/2007, Io sottoscritto messo notificatore del Comune intestato mi sono recato presso abitazione – Ufficio in (OMISSIS) per notificare copia del presente atto al sig. I. G. – Essendo assenti il destinatario e le altre persone idonee a ricevere l’atto (o avendo quest’ultimo rifiutato) ho affisso avviso alla porta dell’abitazione/ufficio/azienda del destinatario in busta chiusa e sigillata. Ho quindi depositato l’atto nella casa comunale Ufficio messi in busta chiusa e sigillato dando notizia ai destinatari per raccomandata con avviso di ricevimento”;

b) copia di un documento dell’Ufficio messi del Comune di Formello, datato 5 luglio 2007 e sottoscritto dal messo comunale L. D., intitolato “Affissione all’albo art. 140 c.p.c.. Notizia di avvenuta notificazione” del seguente tenore letterale: “Prot. n. 0581 Cronologico della notificazione n. 153 Albo n. 362/2007 Io sottoscritto messo comunale dà notizia al destinatario I. G. che in data 5 luglio 2007 a richiesta dell’Ufficio in indirizzo gli è stato notificato un atto di “ATTI FISCALI” mediante deposito nella casa comunale Piazza San Lorenzo 8 ove potrà curarne il ritiro nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. In affissione dal 5 luglio 2007 al 15 luglio 2007″;

c) copia della busta di una raccomandata spedita il 6 luglio 2007 dal Servizio notificazioni del Comune di Formello al sig. ” I. G. (OMISSIS)” recante la dicitura “Numero cronologico della notificazione n. 153” e stampigliato il timbro “Al mittente compiuta giacenza”. Nei documenti sopraindicati alle lettere a) e b) è annotato a margine quanto segue: “Ufficio richiedente: Ufficio delle entrate di Roma (OMISSIS); Tipo di atto: ATTI FISCALI; N. atto: 11V 11461/02; Data atto: 26 giugno 2007”.

2.1. Si tratta con tutta evidenza delle risultanze documentali sulla cui base il giudice di merito ha ragionevolmente concluso per il perfezionamento del processo di notificazione dell’avviso di liquidazione per compiuta giacenza. Tale documentazione infatti contiene dichiarazioni del messo notificante che attestano il compimento di tutte le formalità richieste dalla disposizione di cui all’art. 140 c.p.c. e che non possono essere facilmente superate con una mera dichiarazione contraria da parte del contribuente, in considerazione della fede privilegiata di cui godono le attestazioni che l’ufficiale notificante rende circa le operazioni da lui compiute nell’esecuzione del compito affidatogli. Sicchè in difetto di una querela di falso il giudice di merito non avrebbe potuto pervenire a conclusioni che con quelle attestazioni fossero in contrasto: ne consegue l’infondatezza della censura qui dedotta.

3. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l’erroneità della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta applicazione, alla luce della disposizione di cui alla L. n. 2002, art. 11, comma 1 della proroga nel caso in cui l’atto impositivo concerna la revoca di agevolazioni fiscali.

3.1. Il motivo non è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte, che qui si intende confermare, secondo cui: “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 –

bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto” (Cass. n. 992 del 2016; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24683 del 2014 e Cass. n. 12069 del 2010).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. Le alterne vicende della controversia e il consolidamento del principio affermato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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