Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13315 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 02/07/2020, dep. 18/05/2021), n.13315
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12709-2016 proposto da:
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SALA BOLOGNESE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso
lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2340/2015 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,
depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/07/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 2340/2/15 del 12 ottobre 2015, pubblicata il 12 novembre 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 93/2011 del 6 luglio 2011, di parziale accoglimento, relativamente ai soli terreni agricoli, e di rigetto, nel resto, del ricorso proposto dalla Agenzia del demanio nei confronti del Comune di Sala Bolognese avverso l’avviso di accertamento della imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 2008.
2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto dell’11 maggio 2016, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. – L’Ente impositore ha resistito con controricorso del 4 giugno 2016.
4. – Con istanza congiunta del 30 aprile 2019 le parti, premettendo di aver stipulato fuori udienza (il 28 febbraio 2019) accordo conciliativo della controversia, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, colla compensazione integrale delle spese processuali.
A corredo della memoria, la ricorrente e il controricorrente hanno allegato copia dell’atto di conciliazione stipulato.
Diritto
CONSIDERATO
1. – La intervenuta e documentata definizione stragiudiziale della controversia, colla reciproca rinunzia delle parti a coltivare il presente giudizio di legittimità, giusta atto del 28 febbraio 2019, comporta la cessazione della materia del contendere.
Consegue la estinzione del processo.
La Corte provvede alla pertinente declaratoria.
2. – Le spese processuali sono interamente compensate, in conformità dell’accordo inter partes.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021