Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13315 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

CENTRO MARKET SUD S.R.L. con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 101/31/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 31, in data 11.07.2005, depositata

il 13 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

20 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Massimo Santoro, dell’Avvocatura Generale dello Stato,

per l’Agenzia Entrate;

Udito, pure, il P.M. dr.ssa ZENO Immacolata, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di rettifica con cui il competente Ufficio di Napoli, recuperava a tassazione, l’IVA, ritenuta dovuta per l’anno 1995, in dipendenza sia della omessa dichiarazione dell’imposta esposta in fatture emesse, sia pure della mancata fatturazione di operazioni effettuate.

L’adita CTP di Napoli, accoglieva il ricorso ed annullava l’accertamento, mentre i Giudici di Secondo Grado, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, accoglievano, parzialmente, l’appello dell’Agenzia e determinavano l’IVA dovuta in Euro 245.317,03, irrogando le sanzioni al minimo. Con ricorso notificato l’11 ottobre 2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, artt. 23, 28, 30 e 54 nonchè per motivazione insufficiente e contraddittoria, deducendosi che, alla stregua degli elementi in atti, era agevole desumere che la contribuente aveva omesso di versare IVA relativa a fatture emesse per cospicuo importo, e che, quindi, irrilevante era a ritenersi la circostanza che la stessa fosse riferibile ad operazioni inesistenti o meno.

La Commissione di appello, in vero, ha respinto, in parte qua, l’appello dell’Agenzia, fra l’altro, così argomentando ” questo Collegio ritiene di non poter accogliere, sul punto, l’appello dell’Ufficio e considerare, come richiesto, tali operazioni soggettivamente inesistenti, per un ammontare imponibile di L. 13.693.408.000, in quanto comunque esistono le fatture per la cessione di detti beni, con fatture assoggettate ad IVA”.

Trattasi di espressione generica, in quanto non vengono esaminate le difese svolte dall’Agenzia e gli elementi, dalla stessa indicati, con riferimento alle riprese, che hanno fatto emergere un imponibile di L. 10.086.695.000, attraverso il comparativo “riscontro tra le fatture emesse e quelle contabilizzate”. La trascritta espressione, utilizzata dai Giudici di appello, è assolutamente inadeguata a dare contezza del percorso decisionale, risultando ignorati gli elementi indicati e le considerazioni prospettate dall’Agenzia, e non essendo esternate ragioni e prove, utilizzati nel percorso decisionale.

In particolare, la ripresa di L. 10.086.695.000 oltre IVA, è riferita a fatture emesse, ma non registrate e con riferimento alle quali era stato omesso il versamento della corrispondente IVA per complessive L. 1.916.472.000.

La CTR, nulla dice in base a quali elementi e considerazioni giuridiche, la pretesa fiscale sia stata rigettata, pacifiche, oltretutto, essendo le circostanze relative all’emissione delle fatture, alla mancata registrazione ed all’omesso versamento, circostanze di per sè idonee a fondare e legittimare la ripresa, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 (Cass. n. 7289/2001, n. 2968/2002).

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 nonchè motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia, rilevandosi che la CTR è pervenuta alla decisione che si censura, per avere, erroneamente, ipotizzato l’esistenza di rimanenze finali, senza che tale ultima circostanze fosse stata mai dedotta e dimostrata dalla contribuente.

La doglianza è riferita alla ripresa, relativa ad operazioni di vendita senza fatture, per un ammontare complessivo di L. 3.289.072.723, e non da contezza del percorso logico-giuridico seguito, per giungere ad affermare l’esistenza di rimanenze finali e per procedere alla relativa quantificazione; la carenza motivazionale al riguardo è ancor più emblematica, ove si consideri che le negative risultanze del pvc, inducevano a ritenere tutt’altro.

In buona sostanza, la decisione impugnata fa malgoverno del consolidato orientamento giurisprudenziale, alla cui stregua è stato ritenuto che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Il ricorso, quindi, assorbito ogni altro profilo di censura, va accolto, nei sensi di cui alla parte motiva, e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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