Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13314 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13314 Anno 2015
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 6647-2012 proposto da:
NASCIO ENRICO NSCNRC48B26D969V, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato CARLA
VIRGILIA EFRAT1, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCA AMICABILE giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente –

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6 3 2,

contro
INA ASSITALLA SPA 00409920584 quale impresa designata alla
Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime

della Strada,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA UNITA’ 13, presso lo

Data pubblicazione: 30/06/2015

studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al controricorso;
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 02705901201, già UGF
ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore Dott.ssa GIOVANNA GIGLIO’III, elettivamente

dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro
COLOMBO GUIDO, GERAKIS LUKAS, BERTUCCELLI
GIULIANO, BERTUCCF.T II CLAUDIO, DI BENEDETTO
SALVATORE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2471/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata i114/06/2011, R.G.N. 6760/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato MARINI ELISABETTA per delega;
udito l’Avvocato LUISA RANUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2001 Colombo Guido conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Roma, Geralds Lukas, l’Assimila S.p.A., in qualità di impresa
designata per il F.G.V.S., Bertucelli Giuliano, Bertucelli Claudio e la
Meie Assicurazioni S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento
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domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio

dei danni subiti in conseguenza dell’investimento di cui era stato
vittima ad opera della autovettura condotta dal proprietario Geralds,
priva di assicurazione, che aveva deviato la sua corsa dopo essere
venuta in collisione con altro veicolo di proprietà di Bertuccelli
Claudio, condotto da Bertuccelli Giuliano e assicurato con la Meie

A tale giudizio venivano riuniti poi altri due/ promossi rispettivamente
da ulteriori due pedoni investiti nella medesima circostanza, Di
Benedetto Salvatore e Nasdo Enrico.
Il Tribunale adito, con sentenza del 1° marzo 2006, dichiarava Geralds
Lukas e Bertuccelli Giuliano corresponsabili nella causazione
dell’evento e, per quanto ancora rileva in questa sede, condannava il
Gerakis e l’Assitalia S.p.A., in qualità di impresa designata per il
F.G.V.S., al pagamento, in favore di Nascio Enrico, della somma di
euro 6.066,00, oltre interessi come indicato in motivazione.
Avverso tale decisione il Nasdo proponeva appello, cui resistevano il
Colombo, ma Assitalia S.p.A. (già Assitglia – Le Assicurazioni d’Italia
S.p.A.), UGF Assicurazioni S.p.A. (già Aurora Assicurazioni S.p.A.),
mentre restavano contumaci il Geralds, entrambi i Bertuccelli e il Di
Benedetto.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 giugno 2011,
accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma parziale del12 sentenza
impugnata, condannava Bertuccelli Giuliano, Bertuccelli Claudio e
Aurora Assicurazioni S.p.A., in solido con Gerakis Lukas e Assitalia.
Assicurazioni S.p.A., al pagamento, in favore dell’appellante, della
somma di curo 9.432,00, detratte le somme già corrisposte in corso di
causa, e compensava per intero tra le parti le spese del secondo grado
di giudizio.

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Assicurazioni S.p.A..

Avverso la sentenza della Corte di merito Nasci° Enrico ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi FINA Assimila S.p.A., quale
impresa designata alla gestione del F.G.V.S., e l’Unipol Assicurazioni
S.p.A., già UGF Assicurazioni S.p.A..

Il ricorrente e l’INA Assitalia S.p.A., nella predetta qualità, hanno
depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LINA Assitalia S.p.A. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per
cassazione per difetto di sottoscrizione da parte di entrambi i difensori
del ricorrente, essendo la copia del predetto atto ad essa notificata
sottoscritta da uno solo dei due difensori del ricorrente ed
evidenziando che tale -vizio non sarebbe sanato dalla sottoscrizione per
autentica della procura in quanto la firma del ricorrente sarebbe
autenticata dal solo difensore che ha sottoscritto la copia del ricorso.
1.1. L’eccezione è infondata, trattandosi di procura conferita
espressamente ai due difensori del Nascio “unitamente” e non
“congiuntamente”. Ed invero, questa Corte ha già affermato il
principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui “Qualora il
mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in
difetto di un’espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere
congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri
di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di
procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente
proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi, mentre, per quanto
attiene all’autenticazione della sottoscrizione, poiché l’art. 1712 Crecte
1716, è evidente il lapsus calami), primo comma, c.c., esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo, essa deve
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Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede

ritenersi possibile anche soltanto da uno dei difensori. Il carattere
disgiuntivo del mandato comporta, poi, che gli atti processuali possano
essere posti in essere anche da uno solo dei legali. Ne consegue che
devono ritenersi legittime l’autentica della procura e la sottoscrizione
del ricorso da parte di uno dei due difensori nominati in via

1965, n. 2183 e Cass. 11 giugno 2008, n. 15478). Peraltro, nel caso
all’esame, l’originale del ricorso, in cui la procura è riportata a margine,
risulta, in chiusura, sottoscritto da entrambi i difensori e tanto è,
comunque, sufficiente a ritenere sussistente la certificazione della
sottoscrizione del conferente la procura da parte di entrambi i
difensori nominati (Cass. 13 giugno 2006, n. 13621; Cass., sez. un., 28
novembre 2005, n. 25032).
2. Con il primo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e/o omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360, nr. 3 e 5, c.p.c.)”.
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, nel quantificare il residuo
importo ancora a lui dovuto dai convenuti, sarebbe incorsa in un
palese en-or in indicando nella, individuazione dei parametri e dei criteri di
conteggio sulla cui base sono stati effettuati calcoli.
Ad avviso del Nascio la Corte di merito avrebbe errato nell’individuare
la sorte capitale liquidata in suo favore all’esito del giudizio di primo
grado, nel quantificare l’importo a lui complessivamente dovuto
all’esito del predetto giudizio e nel determinare la somma a lui
effettivamente corrisposta all’esito di tale giudizio.
Rappresenta al riguardo il ricorrente che, contrariamente a quanto
affermato dalla Corte di merito, il Tribunale non avrebbe liquidato in
suo favore solo euro 8.029,00 per il danno biologico ed curo 1.403,00
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disgiuntiva” (Cass. 6 giugno 2006, n. 13252; v. anche Cass. 21 ottobre

per interessi compensativi del danno da ritardato pagamento, avendo il
predetto Tribunale liquidato in suo favore anche euro 2.700,00 a titolo
di danno morale, e che, a causa di tale erroneo presupposto, la
medesima sentenza avrebbe condannato Giuliano Bertuccelli, Claudio
Bertuccelli, Aurora Assicurazioni, in solido con Lucas Gerakis e

suo favore, della somma di euro 9.432,00, aggiornata all’epoca della
sentenza di primo grado (febbraio 2006), e che, sempre a causa delle
evidenziate erronee – ad avviso del ricorrente – affermazioni, la Corte
di merito avrebbe concluso ritenendo che: “Risulta dagli atti, peraltro,
che al Nascio é stato versato, nel giugno dello stesso anno e per lo
stesso titolo, dall’Assitalia s p a, la somma di euro 9.716,15 che appare
ampiamente satisfattiva e che va detratta da quando liquidato nella
presente sentenza. Il pagamento avvenuto nello stesso anno della
sentenza di primo grado, rende inutile l’attualizzazione debito”.
Assume il ricorrente che la somma complessiva cui avrebbero dovuto
essere condannati tutti i convenuti ammonterebbe ad euro 12.132,00,
né sarebbe vero che/ in forza della sentenza di primo grado, l’Assitalia
gli avrebbe corrisposto la somma di euro 9.716,15, essendogli stato
corrisposto, in forza della predetta sentenza, il solo importo di curo
6.100,36 (euro 6.066,00 per capitale, euro 34,36 per interessi legali),
mentre il restante importo di euro 3.615,79, che porta alla somma
complessiva liquidata da Assitalia, pari ad euro 9.716,15, sarebbe stato
liquidato dal Tribunale a titolo di rimborso di spese legali.
Secondo il Nascio sussisterebbe un vizio di motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui, “errando nell’individuazione dei parametri
e dei criteri di conteggio sulln cui base sono stati effettuati calcoli”
afferma che la somma già corrisposta al Nascio risulterebbe
ampiamente satisfattiva.
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Assitalia s.p.a. quale impresa designata per il F.G.V.S., al pagamento, in

_

2.1. Il primo motivo va disatteso.
2.1.1. Si osserva che quando nel ricorso per cassazione è – come nel
caso all’esame (v. rubrica del motivo) – denunziata violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto non solo mediante

mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a
motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in
diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto
con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o
dalla prevalente dottrina. Mancando nella specie tali specifiche
indicazioni, il motivo è, in relazione a tale profilo, inammissibile, in
quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio
compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
violazione, neppure consentendo l’illustrazione del motivo di
individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti (v.
Cass. 16 gennaio 2007, n. 828 e Cass. 18 settembre 2007, n. 19356, in
motivazione).
iL.
2.1.2. Quanto poi ai lamentati vizi di motivazione, si rileva che ricorso
per cassazione, con il quale si facciano valere tali vizi, deve contenere
la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle
quali si basano la decisione o il capo di essa censurato ovvero la
specificazione di illogicità, consistente nell’attribuire agli elementi di
giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la
mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte e, quindi, l’assoluta
incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli
stessi; con detto motivo non può invece essere fatto valere il contrasto
della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con il
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la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche

convincimento e con le tesi della parte, poiché, se si opinasse
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 n. 5
c.p.c. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di
legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (Cass. 5 marzo
2007, n. 5066).

precisato nell’illustrazione del motivo (v. ricorso p. 9), della sentenza
impugnata nella parte in cui si afferma che la somma già corrisposta al
Nasci° risulterebbe “ampiamente satisfattiva”.
3. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il vizio di
motivazione lamentato con il motivo già scrutinato avrebbe
determinato un ulteriore palese vizio di motivazione in relazione al
capo della sentenza impugnata che ha statuito sulle spese del giudizio,
avendo la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti di cui
all’art. 92 c.p.c. per dichiarare interamente compensate tra le parti le
spese di giudizio.
3.1. Il secondo motivo, pur a volerlo ritenere tale, essendo peraltro
anche privo di rubrica, è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente
censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito
del giudizio di secondo grado, nel quale l’operata regolamentazione
delle spese trova il suo fondamento, ma in relazione ad un ipotizzato e
sperato accoglimento del precedente motivo del proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza impugnata, accoglimento che, oltre
t

tutto, con la conseguente cassazione della detta sentenza,
travolgerebbe la pronuncia sulle spese.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra
le parti, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e delle
ragioni della decisione.
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Nella specie non è ravvisabile il vizio di motivazione, neppure meglio

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
di Cassazione, il 13 mar o 2015.

Civile della Corte Supr

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