Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13314 del 28/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Nuovo Modulo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni
268/A, presso l’avv. Alessio Petretti, che, unitamente all’avv.
Francesco Daminelli, la rappresenta e difende giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano – Sezione Staccata Brescia), Sez. 64, n. 156/64/11
del 19 aprile 2011, depositata il 25 luglio 2011, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016
dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato e
l’avv. Alessio Petretti per la società controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRAP, IRPEG e IVA sulla base di alcuni rilievi tra cui quello relativo alla non spettanza dell’aliquota agevolata per l’immobile costruito, avendo lo stesso caratteristiche “di lusso”: tale rilievo rimaneva il punto residuale sul quale si radicava il contrasto tra l’Ufficio e la società contribuente in ordine all’atto impositivo notificato e sul quale, quindi, il giudice tributario doveva pronunciarsi.
La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo non sussistere le caratteristiche di lusso in ragione del mancato superamento della soglia dei 200 mq. fissati normativamente, dovendosi escludere dal computo i locali al piano terra e al primo piano dell’immobile di altezza inferiore ai m. 2,70 previsti dal Regolamento comunale.
La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, con la quale è chiesta l’applicazione dello ius superveniens costituito dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a norma del quale a decorrere dal 1 gennaio 2014 al fine del trattamento agevolato occorre far riferimento esclusivamente alla classificazione catastale.
Diritto
MOTIVAZIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge (D.M. 2 agosto 1969, art. 5), la sinonimia che il giudice di merito ha ritenuto di stabilire tra superficie utile e superficie abitabile.
2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di imposta sul valore aggiunto (così come in tema di imposta di registro), per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, previsti dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17, occorre far riferimento del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 5, in forza del quale per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire “unico alloggio padronale”, ossia a consentire l’espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del “padrone”, mentre è irrilevante il requisito dell’abitabilità, siccome da esso non richiamato; nè è possibile alcuna interpretazione che ne amplii la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva computato, ai fini della determinazione della superficie utile, anche vani adibiti a sale hobby ed ubicati nel piano interrato dell’abitazione, sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate ad uso abitativo dal regolamento comunale applicabile)” (Cass. n. 10807 del 2012; in senso conforme v.
in epoca precedente Cass. n. 22279 del 2011 e in epoca successiva Cass. n. 861 del 2014 e n. 24469 del 2015; v. in particolare Cass. n. 25674 del 2013, secondo la quale: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’ “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso”).
3. Ciò che è decisivo è l’accertamento in fatto di quale sia in concreto la superficie utile, provare la quale spetta al contribuente che rivendica il trattamento agevolato, secondo la regola generale che disciplina l’onere probatorio in materia di agevolazioni fiscali.
4. Non può farsi applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, in quanto si tratta di un intervento legislativo di totale e profonda innovazione del trattamento agevolato ai fini dell’imposta di registro che non si limita a modificare la fattispecie regolata dalla normativa previgente, ma opera una vera e propria sostituzione con una fattispecie assolutamente nuova e diversa. La stessa previsione legislativa stabilisce esplicitamente (al comma 5, del citato art. 10) che le disposizioni dei precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014: con la conseguenza che la nuova regola trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti registrati successivamente a tale data.
5. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per l’accertamento in concreto della “superficie utile”. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016