Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13313 del 30/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13313 Anno 2015
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
– Esclusione
SENTENZA
– Ricorso
per
sul ricorso 3719-2012 proposto da:
cassazione –
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 80185250588
in persona del Ministro in carica, UFFICIO SCOLASTICO
Notificazione
al divenuto
maggiorenne
nelle more
PROVINCIALE NAPOLI (già PROVVEDITORATO AGLI STUDI) in
del giudizio
effettuata
persona del legale rappresentante pro tempore,
personalmente
presso il
considerati domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI
luogo di
residenza in
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
rinnovazione
di
STATO, da cui sono rappresentati e difesi per legge;
iniziativa
del
– ricorrenti contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 00079760328, a mezzo della
ricorrente
posteriormente
alla
scadenza del
termine per
1
Data pubblicazione: 30/06/2015
impugnare
propria mandataria rappresentante GENERALI BUSSINESS
dopo che
allo stesso
SOLUTION S.C.P.A., in persona dei suoi procuratori
indirizzo la
notifica,
speciali Dott. HUGUENEY RICCO’ MARIO e Dott. CAPUANO
empestivament
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
richiesta,
CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA
andata a
non era
buon fine
BERNARDIN1, che la rappresenta e difende unitamente
per
del
destinatario
giusta procura speciale in calce al controricorso;
•
– controrlcorrente
iss ib il i tà
– Tardività
del ricorso
nonchè contro
– Esclusione
– Fondamento
SORRENTINO EMILIA, DEL MONTE GUGLIELMO, DEL MONTE
PIERANGELO;
R.G.N.
3719/2012
– intimati – cron. )333
avverso
la
sentenza
n.
4167/2010
della
CORTERep . „e———‘
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/12/2010, R.G.N.ud.
406/2005;
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato dello Stato PAOLA DE WUNTIS;
udito l’Avvocato STEFANIA NICOLETTA COSTANZO per
delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
2
rreperibilità
agli avvocati GIUSEPPE AVITABILE, ERMANNO PRASTARO
13/03/2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15/12/2010 la Corte d’Appello di Napoli,
rigettato quello in via incidentale proposto dal Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica, in
accoglimento dei gravami interposti dalla società Assicurazioni
S. Caterina da Siena, in via incidentale, e in conseguente
parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 8290/2004, ha
rigettato la domanda proposta dai sigg. Emilia Sorrentino e
Guglielmo Del Monte, nella qualità di genitori esercenti la
potestà sul figlio all’epoca minore Pierangelo, nei confronti
della Scuola, nonché la domanda di garanzia proposta dal Ministero
nei confronti della chiamata in causa società Assicurazioni
Generali s.p.a., confermando per il resto la pronunzia di condanna
di quest’ultimo emessa dal giudice di prime cure di risarcimento
dei danni dal suindicato alunno subiti in conseguenza di sinistro
avvenuto il 10/5/1996 durante l’intervallo tra le ore di lezione,
allorquando, mentre giocava con i compagni, cadeva rovinosamente
su una porta a vetri, riportando lesioni personali.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico provinciale di
Napoli (già Provveditorato agli studi) propongono ora ricorso per
cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Assicurazioni Generali
s.p.a.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
3
Generali s.p.a., in via principale, e dalla Scuola Media Statale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rigettata l’eccezione d’inammissibilità o
improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente nei
suoi scritti difensivi, e affermata la ritualità della notifica
minore all’epoca del sinistro e divenuto maggiorenne nelle more.
Escluw cheri e-., rrà un’ipotesi di notificazione inetente,
essendo stata effettuata tempestivamenLe ex art.
327 c.p.c.. presso
l’effettivo indirizzo di residenza di quest’ultimo ove è peraltro
andata a buon fine solo all’esito della relativa rinnovazione dal
ricorrente correttamente richiesta all’ufficiale giudiziario di
propria iniziativa anticipando l’eventuale ordine ex art. 291
c.p.c., va conseguentemente escluso che nella specie rilevi la
circostanza che solo posteriormente alla scadenza del termine per
impugnare si sia conseguentemente provveduto alla sua rinnovazione
e sia quindi avvenuto il relativo perfezionamento ( cfr., con
riferimento a differenti ipotesi, Cass., 27/9/2011, n. 19702;
Cass., 2/12/2009, n. 25350; Cass., 14/5/2004, n. 9242; Cass., Sez.
Un., 22/7/2002, n. 10696. Per l’affermazione del principio in base
al quale ove la notificazione dell’atto da effettuarsi entro un
termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze
non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere anche alla luce del principio della ragionevole durata del
processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale
comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio- di
4
del ricorso nella specie effettuata al sig. Pierangelo Di Matteo,
richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento
notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente
notificazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del
procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta
entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti
negativo della notificazione e per assumere le informazioni
ulteriori conseguentemente necessarie, v. altresì Cass., Sez. Un.,
24/7/2009, n. 17352 ).
Con il l ° motivo i ricorrenti denunziano violazione degli
artt. 75, 299, 300, 328, 330, 331 c.p.c., in relazione all’art.
360, 1 0 co. nn. 3 e 4, c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito non abbia dichiarato
inammissibile l’appello proposto dalla società Assicurazioni
Generali s.p.a., pur essendo stato esso notificato ai genitori
anziché direttamente al figlio Pierangelo, divenuto maggiorenne
già nel corso del giudizio di 1 0 grado.
Con il 2 ° motivo denunziano ( in via subordinata ) violazione
dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, l ° cc. n. 4,
c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia omesso di pronunziarsi
«sul motivo di impugnazione incidentale relativo alla
responsabilità dell’ente comunale per violazione degli obblighi di
legge in materia di manutenzione e arredo dell’edificio
scolastico>>.
5
tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito
Con il 3 0 motivo denunziano ( in via subordinata )
<
del 1994, 3 L. n. 23 del 1996, in relazione all’art. 360, 1 ° co.
n. 3, c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito non abbia considerato che
delle scuole di istruzione secondaria superiore è stata trasferita
alle Province, mentre la competenza per la manutenzione delle
scuole materne, elementari e medie è stata trasferita ai Comuni».
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i
motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione
impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della
completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra
l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed
esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o
principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non
venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per
contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della
stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale
si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per
6
<
comparsa di costituzione e risposta in 1 0 grado, alla chiamata in
8
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice
causa in manleva della società Assicurazioni Generali s.p.a., alla
<
comparsa di costituzione e risposta in 1 ° grado della chiamata
società Assicurazioni Generali s.p.a., alla <
alla
espletata C.T.U.,
alle <
a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove
riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini
della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte,
e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio
9
conclusioni>>, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto
di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n.
15808; Cass.,
6/11/2012, n. 19157
25/5/2007, n.
12239,
e,
da ultimo, Cass.,
la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.
Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009,
3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo
ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al
proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento
( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass.,
8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004,
n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui
lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non
avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il
ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di
orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
Con particolare riferimento al 2 0 motivo va ulteriormente
osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di
10
n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass.,
legittimità anche in caso di denunzia di violazione ex art. 112
c.p.c. il disposto di cui all’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c. va
invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto
difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le
eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di
secondo luogo, la decisività ( v. Cass., 31/1/2006, n. 2138;
Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass.,
23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055 ).
E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo -nell’ipotesi
in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazionein procedendo
errores
giudice anche del fatto (processuale), con
conseguente potere-dovere della Corte di legittimità di procedere
direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti
processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta in
ogni caso la disamina dell’ammissibilità del motivo in relazione
ai termini in cui è stato esposto, sicché solamente all’esito del
relativo positivo accertamento diviene possibile valutarne la
fondatezza nel merito, ed esclusivamente nell’ambito di
quest’ultima valutazione questa Corte può e deve procedere
direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti
processuali ( v. Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).
In altri termini, va ( anche ) nel caso osservato il principio
generale in base al quale il ricorrente che proponga in sede di
legittimità una determinata questione giuridica implicante
accertamenti di fatto ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta
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verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in
deduzione avanti al giudice di merito ma, in ossequio al disposto
di cui all’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., ma altresì di indicare
altresì in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto e
di riportarne il contenuto nel ricorso, al fine di consentire il
controllo ex actis della veridicità di tale asserzione, prodromico
riferimento a diverse ipotesi, Cass., 19/6/2012, n. 10032; Cass.
20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992; Cass. 27/9/2006,
n. 21020).
Orbene, nel non osservare i suindicati principi, non
debitamente ed esaustivamente -per quanto in questa sede
d’interesse- riproducendo nel ricorso i suindicati atti, ovvero,
laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i
dati necessari al relativo reperimento in atti alla stregua di
quanto più sopra indicato E es., «la comparsa di risposta con
appello incidentale ( pag. 4, 5 e 6 della comparsa di risposta
con appello incidentale in fascicolo di parte del secondo grado
)>> l, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo
il ricorso inammissibile, i ricorrenti non pongono questa Corte
nella condizione di compiutamente apprezzare quale fosse l’oggetto
della domanda originariamente rivolta al giudice di prime cure,
quale sia stata la relativa pronunzia, e quali fossero i limiti
(oggettivi e soggettivi) del gravame avverso la medesima
interposto. E la pur formalmente denunziata violazione dell’art.
112 c.p.c. non risulta invero idoneamente argomentata sotto il
profilo dell’error in procedendo.
12
alla disamina nel merito della questione medesima (cfr., con
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare
vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili,
le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate
secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366, n.
4, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la
elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle
loro aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e
nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio
diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito ( cfr.
Cass., 18/4/2006, n. 8932 ).
Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno
dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. i ricorrenti in
realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali
del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in
contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il
giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado
nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici
del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei
medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il
rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore in favore
della controricorrente Assicurazioni Generali s.p.a., seguono la
soccombenza.
13
dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese
del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non
avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento,
complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre
a spese generali ed accessori come per legge, in favore della
controricorrente società Assicurazioni Generali s.p.a.
Roma, 13/3/2015
in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in