Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13313 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.F.M. e B.M.F., elettivamente

domiciliati in Roma, via Parigi 11, presso gli avv.ti prof.

Raffaello Capuzzo e Claudia Iacopucci, che li rappresentano e

difendono giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 1, n. 287/01/11 dell’8 marzo 2011, depositata il 20

aprile 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Raffaello Capuzzo per i controricorrenti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro con il quale veniva recuperata la maggior imposta dovuta per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, sul presupposto che si trattasse di una abitazione con caratteristiche “di lusso”, relativamente ad un immobile acquistato dai contribuenti, che, a fondamento della propria opposizione, deducevano l’errata considerazione nel calcolo della superficie anche di locali (seminterrato e mansarda) per i quali non era stata riconosciuta l’abitabilità.

La Commissione adita, acquisito un parere dell’Agenzia del Territorio che confermava la caratteristica di lusso dell’immobile per avere quest’ultimo una superficie superiore a 240 mq., accoglieva, tuttavia, il ricorso ritenendo attendibili le indagini effettuate dai consulenti di parte ricorrente. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resistono i contribuenti con controricorso, illustrato anche con memoria, con la quale è chiesta l’applicazione dello ius superveniens costituito dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a norma del quale a decorrere dal 1 gennaio 2014 al fine del trattamento agevolato occorre far riferimento esclusivamente alla classificazione catastale.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la sinonimia che il giudice di merito ha ritenuto di stabilire tra “superficie utile” e “superficie abitabile”.

2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di imposta sul valore aggiunto (così come in tema di imposta di registro), per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, previsti dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17, occorre far riferimento del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 5, in forza del quale per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire “unico alloggio padronale”, ossia a consentire l’espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del “padrone”, mentre è irrilevante il requisito dell’abitabilità, siccome da esso non richiamato; nè è possibile alcuna interpretazione che ne amplii la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva computato, ai fini della determinazione della superficie utile, anche vani adibiti a sale hobby ed ubicati nel piano interrato dell’abitazione, sebbene di altezza minima inferiore a quella prevista per le stanze destinate ad uso abitativo dal regolamento comunale applicabile)” (Cass. n. 10807 del 2012; in senso conforme v.

in epoca precedente Cass. n. 22279 del 2011 e in epoca successiva Cass. n. 861 del 2014 e n. 24469 del 2015).

3. Resta assorbito il secondo motivo con il quale l’amministrazione ripropone, ora sotto il profilo del vizio di motivazione, la questione relativa alla identificazione del concetto di superficie utile ai fini della definizione delle caratteristiche di lusso di un’abitazione a norma del decreto ministeriale del 1969. Ciò che è decisivo è l’accertamento in fatto di quale sia in concreto la superficie utile, provare la quale spetta al contribuente che rivendica il trattamento agevolato, secondo la regola generale che disciplina l’onere probatorio in materia di agevolazioni fiscali.

4. Non può farsi applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, in quanto si tratta di un intervento legislativo di totale e profonda innovazione del trattamento agevolato ai fini dell’imposta di registro che non si limita a modificare la fattispecie regolata dalla normativa previgente, ma opera una vera e propria sostituzione con una fattispecie assolutamente nuova e diversa. La stessa previsione legislativa stabilisce esplicitamente (al comma 5, del citato art. 10) che le disposizioni dei precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014: con la conseguenza che la nuova regola trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti registrati successivamente a tale data.

5. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per l’accertamento in concreto della “superficie utile”. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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