Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13313 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 02/07/2020, dep. 18/05/2021), n.13313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11715-2015 proposto da:

PETRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 96,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO ZANOLETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5578/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5578/14 del 23 giugno 2014, pubblicata il 28 ottobre 2014, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 62/2/12 – di integrale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente Petra s.r.l. avverso l’avviso di rettifica e integrazione che, in relazione alla registrazione eseguita il 28 dicembre 2009 del rogito di compravendita di due unità immobiliari, ubicate nel centro urbano di Brescia, aveva elevato in complessivi Euro 656.150,00 il valore del trasferimento, dichiarato di Euro 370.000,00 – ha rideterminato in Euro 555.000,00 il valore degli immobili, parzialmente compensando le spese del doppio grado, liquidate a favore della Agenzia delle entrate appellante.

2. – La società contribuente, mediante atto del 22 aprile 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 22 maggio 2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata osservando: non è condivisibile il rilievo della Commissione tributaria provinciale in ordine alla ravvisata contraddittorietà in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione finanziaria nella elevazione del valore venale dei beni trasferiti, per aver fatto esclusivo riferimento nell’atto impositivo ai valori O.M.I. e per aver successivamente addotto, a sostegno della valutazione operata, il dato comparativo costituito dalla compravendita stipulata dalla società Datasystem s.r.l.; secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità dell’accertamento del maggior valore, “è sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti sulla base dei quali è stato determinato il maggior valore” anche mediante “riferimento a elementi extratestuali non allenati 11 costituiti (…l da listini di generalizzata disponibilità”; tanto assicura la possibilità dell’esercizio del diritto di difesa; peraltro l’ufficio impositore “ha la possibilità di allegare elementi probatori nel corso del giudizio senza che ciò (…) costituisca una illegittima motivazione ex post del provvedimento impugnato” o leda il diritto di difesa del contribuente; nel merito il valore venale complessivo degli immobili deve essere rideterminato (in complessivi Euro 555.000,00) in ragione di Euro 3.000,00 al metro quadrato, “in coerenza col il range offerto dalle stime O.M.I. e anche con il criterio seguito” nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia (n. 70/0/12), prodotta dall’appellante, nel connesso giudizio instaurato dalla società Generali Properties s.p.a. la quale ha alienato altri immobili del medesimo complesso.

2. – La ricorrente sviluppa tre motivi di impugnazione.

2.1 – Col primo motivo di ricorso la parte denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, arte. 52, commi 2 e 2-bis.

La ricorrente deduce: “il confuso percorso espositivo” che sorregge la decisione impugnata si pone in contrasto col dato normativo; D.P.R. 26 aprile 1986, cit., comma 2, prescrive che l’avviso di rettifica e liquidazione deve contenere la indicazione degli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali il valore è stato determinato; del ridetto art. 52, il comma 2-bis esige che la motivazione dell’atto impositivo rechi la esposizione dei “presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche” dell’accertamento e, se il provvedimento, fa riferimento “a un atto non conosciuto dal contribuente, esso deve essere allegato (…) oppure deve esserne riprodotto il contenuto essenziale”; nella specie il mero richiamo ai valori O.M.I. (fissati del direttore della Agenzia delle entrate con provvedimento n. 120811 del 27 luglio 2007) non è sufficiente a conferire validità all’avviso di accertamento e neppure a “integrare un principio di motivazione”; detti valori non costituiscono “criterio astratto” e “neutrale”; sono, al contrario, “il punto di arrivo, frutto di una personale e indimostrata tesi” della Agenzia delle entrate; in conclusione il puro e semplice richiamo ai valori O.M.I. rende illegittimo “sotto il profilo formale” l’avviso di rettifica di valore impugnato e ne comporta l’annullamento; la stessa Agenzia delle entrate, “avendo virato (nel corso dei giudizio) su altro e diverso criterio, che tuttavia non trova traccia nell’atto impositivo e che è, oltrechè tardivo, privo dei requisiti (…) previsti dalla legge”, ha dimostrato di non reputare “che il solo richiamo ai valori O.M.I. potesse integrare quel minimo di motivazione idonea a salvare la legittimità formale della rettifica”.

2.2 – Col secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis.

In via gradata (supposta in denegata ipotesi la validità dell’avviso di liquidazione), la ricorrente sostiene che, ad ogni modo, in violazione della citata disposizione, la Commissione tributaria regionale ha integrato illegittimamente il richiamo ai valori O.M.I. col “criterio reddituale-comparativo”, facendo riferimento alla compravendita di altra società (Datasystem s.r.l.), non ostante detto atto non tosse stato mai menzionato nel provvedimento impugnato. Mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità “la produzione di elementi probatori ad atti non palesati nell’avviso” è ammessa solo a condizione che detti elementi “siano una esplicitazione del criterio astratto adottato”, restando in tal guisa tutelato il diritto di difesa del contribuente contro ogni “motivazione postuma”.

Inoltre, ancora in violazione della superiore disposizione citata “il precedente DataSystem” non è stato allegato all’avviso di liquidazione, nè in esso riprodotto.

2.3 – Col terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. e in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, e art. 52, commi 2 e 2-bis, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “in combinato” con il D.P.R. 26 aprile 1986, cit., art. 51, comma 3, e art. 52, commi 2 e 2-bis.

La parte, dopo aver analiticamente illustrato e commentato e produzioni hinc et inde effettuate, censura l’epilogo decisorio che assume deliberato in violazione dell’art. 116 c.p.c.; eccepisce che la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 70/0/12, prodotta dall’appellante e richiamata dalla Commissione tributaria regionale non è passata in giudicato, è stata resa in giudizio rispetto al quale essa contribuente era estranea e, a sua volta, ha determinato il valore venale del bene trasferito “in maniera tautologica”; soggiunge infine che tra le nozioni di fatto di comune esperienza non devono annoverarsi “le acquisizioni specifiche di natura tecnica e gli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi”.

3. – Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

3.1 – Il primo motivo è fondato e assorbente.

Nella specie l’avviso di liquidazione impugnato fonda l’accertamento dei maggior valore esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI (v. sentenza della Commissione tributaria regionale, pp. 3 – 6).

Orbene soccorre in proposito il principio di diritto, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni (Mi pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti” (Sez. 5, Pres. Di Iasi, est. Fasano, sentenza n. 21813 del 07/09/2018, Rv. 650330-01).

Alla stregua del superiore principio – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nel pertinente arresto – l’atto impositivo, impugnato dalla contribuente col ricorso introduttivo, è da ritenersi privo della necessaria motivazione e, pertanto, nullo.

3.2 – Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

3.3 – Le spese processuali, sia del presente giudizio che dei gradi di merito, devono essere compensate in considerazione che l’indirizzo della giurisprudenza in senso sfavorevole alla controricorrente Agenzia delle entrate, che soccombe, si è affermato in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del presente giudizio e quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA