Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13312 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14695/2009 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SS.

APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato CRUSCUMAGNA TIZIANA,

rappresentato e difeso dagli avvocati TORTORELLI Rino, GIROMINI

ROBERTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1962/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’8.4.08, depositata il 12/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- B.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pronunciata in data 8-4/12-5- 2008 nella controversia con il MINISTERO della DIFESA Detta sentenza ha, in riforma della decisione di primo grado, rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal B. in relazione al ritardo con cui erano state accolte le sue dimissioni dall’Arma dei Carabinieri.

1.1. Ha resistito al ricorso il MINISTERO della DIFESA, depositando controricorso e proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., regolarmente notificata.

2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha, tra l’altro, eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 366 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Il primo motivo – denunciante omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si conclude e nemmeno contiene la chiara indicazione richiesta dall’art. 3 66 bis c.p.c, dal momento che questa, secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisività del vizio. Invero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in relazione all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile) la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).

3.2. Il secondo e il terzo motivo – denuncianti violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto adeguato, risolvendosi in una enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).

Valga considerare che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. civ., Sez. 3^, 30/09/2008, n. 24339).

4. Resta ovviamente assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato. In ogni caso – trattandosi di ricorso incidentale tardivo – l’impugnazione stessa risulta anche inefficace in relazione all’art. 334 c.p.c., comma 2”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa propri, non risultando le stesse in alcun modo infirmate dai contenuti della memoria.

2.1. Merita puntualizzare che la L. n. 69 del 2009, art. 58 stabilendo che le disposizioni di cui al precedente art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conferma che i requisiti di ammissibilità dei ricorsi afferenti provvedimenti pubblicati (come la sentenza qui impugnata) nell’arco di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 sino alla data di entrata in vigore della L. n. 69 n. 2009 – e quindi dal 2 marzo 2006 sino al 3 luglio 2009 incluso – vanno scrutinati sulla base del testo dell’art. 366 bis c.p.c., come introdotto da detto decreto.

Si rammenta che in materia di successione di leggi, il legislatore ordinario ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta con il solo limite della ragionevolezza, il quale non è superato se una facoltà processuale viene attribuita solo per il futuro in coerenza col principio tempus regit actum.

In materia processuale detto principio costituisce la regola. Invero – in difetto di esplicite previsioni contrarie il principio dell’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è citato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.

Un generale principio di “affidamento” legislativo (desumibile dall’art. 11 disp. gen.) preclude, difatti, la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest’ultima regolati, quantomeno nei casi in cui la retroattività della disciplina verrebbe a comprimere la tutela della parte, senza limitarsi a modificare la mera tecnica del processo (cfr. Cass. civ., Sez. 3^, 12/05/2000, n. 6099).

2.2. L’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 366 bis c.p.c., formulata in memoria e peraltro non motivata, è manifestamente infondata.

Va, infatti, ribadito che la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., si sottrae a censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 76, 77, 24 e 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1 (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, giacchè:

1) quanto alla supposta violazione degli art. 76 e 77 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, così inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalità ispiratrici della legge delega n, 80 del 2 0 05; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24 e 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicchè il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte (Cass. civ. (Ord.), Sez. 3^, 04/02/2008, n. 2652).

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA